Art. 19.
                  Norme sul processo amministrativo
  1. Nei giudizi davanti ai  tribunali amministrativi regionali ed al
Consiglio  di Stato  aventi ad  oggetto ((  provvedimenti relativi  a
procedure di  affidamento di  incarichi di progettazione  e attivita'
tecnicoamministrative  ad   essa  connesse  e  ))   provvedimenti  di
aggiudicazione,  affidamento ed  esecuzione di  opere pubbliche  o di
pubblica  utilita',  ivi  comprese  le procedure  di  occupazione  ed
espropriazione  delle  aree  ad   esse  destinate,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Il  tribunale amministrativo regionale, chiamato  a pronunciarsi
sulla  domanda  di  sospensione,   puo'  definire  immediatamente  il
giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime
disposizioni si  applicano davanti al  Consiglio di Stato in  caso di
domanda di sospensione della sentenza appellata.
  3. (( Tutti )) i termini processuali sono ridotti della meta' ed il
dispositivo  della sentenza  e' pubblicato  entro sette  giorni dalla
data dell'udienza con deposito in cancelleria.
  4. Nel  caso di concessione del  provvedimento cautelare, l'udienza
di discussione  del merito  della causa  deve essere  celebrata entro
sessanta giorni.
  5.  Con la  sentenza che  definisce il  giudizio amministrativo  il
giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.
  6. La parte  interessata ha facolta' di proporre  appello contro la
sentenza  pronunciata dal  tribunale amministrativo  regionale subito
dopo la  pubblicazione del dispositivo,  con riserva dei  motivi, che
dovranno  essere proposti  entro  trenta  giorni dalla  notificazione
della  sentenza.  Anche  in  caso di  appello  immediato  si  applica
l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
 
          Riferimenti normativi:
            a) L'art. 33 della  legge  6    dicembre  1971,  n.  1034
          (Istituzione  dei tribunali amministrativi regionali) e' il
          seguente:
            "Art. 33. -  Le  sentenze  dei  tribunali  amministrativi
          regionali sono esecutive.
            Il  ricorso  in   appello  al  Consiglio  di   Stato  non
          sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
            Il    Consiglio di   Stato,   tuttavia, su   istanza   di
          parte,  qualora dall'esecuzione   della   sentenza    possa
          derivare  un   danno  grave  e irreparabile, puo' disporre,
          con  ordinanza motivata emessa in camera di consiglio,  che
          la esecuzione sia sospesa.
            Sull'istanza  di    sospensione  il    Consiglio di Stato
          provvede nella sua prima  udienza successiva   al  deposito
          del  ricorso.    I  difensori delle   parti devono   essere
          sentiti   in  camera    di  consiglio,    ove  ne  facciano
          richiesta".