Art. 2.
            Regime contributivo delle erogazioni previste
                  dai contratti di secondo livello
  1. Sono  escluse dalla retribuzione imponibile  di cui all'articolo
12, terzo  comma, della legge  30 aprile  1969, n. 153,  e successive
modificazioni,  nonche'   dalla  retribuzione  pensionabile   di  cui
all'ultimo  comma  di  detto  articolo, le  erogazioni  previste  dai
contratti  collettivi aziendali,  ovvero  di  secondo livello,  delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata  dal contratto collettivo medesimo  alla misurazione di
incrementi   di  produttivita',   qualita'  ed   altri  elementi   di
competitivita'  assunti  come   indicatori  dell'andamento  economico
dell'impresa e dei suoi risultati.
  2.  Agli  effetti  dell'esclusione dalla  retribuzione  imponibile,
l'importo annuo  complessivo delle  erogazioni di cui  al comma  1 e'
stabilito  entro   il  limite  massimo   del  tre  per   cento  della
retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento,
dai lavoratori  che ne  godono. In fase  di prima  applicazione, tale
limite non  puo' superare  la misura  dell'uno per  cento sino  al 31
dicembre 1997 e del due per cento dal 1 gennaio 1998. Con decreto del
Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale, di concerto  con il
Ministro del  tesoro, sono disposti  i successivi incrementi  sino al
raggiungimento  del predetto  limite massimo  del tre  per cento,  in
funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.
  3.  Le  erogazioni di  cui  al  comma  1  sono assoggettate  ad  un
contributo di solidarieta'  del dieci per cento, a  carico del datore
di lavoro, in favore delle  gestioni pensionistiche di legge cui sono
iscritti i  lavoratori. Il predetto  contributo non e'  dovuto quando
tali   erogazioni  sono   destinate   ai  trattamenti   pensionistici
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni  e integrazioni.  Se  e'  destinata a  tale
finalita' solo una parte di  dette erogazioni, il predetto contributo
si applica sulla parte residua.
  4. Le disposizioni di  cui ai commi 1, 2 e 3  si applicano anche ai
fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione
nelle  forme pensionistiche  sostitutive dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  5.  Il regime  contributivo di  cui ai  commi 1,  2, 3  e 4  non si
applica  quando  risulti che  ai  dipendenti  sono stati  attribuiti,
nell'anno solare  di riferimento,  trattamenti economici  e normativi
inferiori  a quelli  previsti dal  contratto collettivo  nazionale di
lavoro.
  6. Ai  fini dell'applicazione del regime  contributivo previsto dal
presente  articolo, i  contratti di  cui al  comma 1  sono depositati
presso l'ufficio provinciale del  lavoro e della massima occupazione,
entro trenta  giorni dalla data  della loro stipulazione, a  cura del
datore  di lavoro  o dell'associazione  alla quale  egli aderisce;  i
contratti stipulati anteriormente alla data  di entrata in vigore del
presente decreto sono depositati  entro trenta giorni da quest'ultima
data.
  7. Il datore di lavoro  che ha indebitamente beneficiato del regime
contributivo di  cui al comma  1, oltre al versamento  dei contributi
evasi, e' tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative
previste  dalle  vigenti  disposizioni   di  legge.  ((  Resta  salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. ))
  8. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire  53 miliardi per l'anno  1997, a lire 277  miliardi per l'anno
1998, a  lire 476 miliardi per  l'anno 1999, a lire  703 miliardi per
l'anno 2000  e a  lire 763  miliardi a  decorrere dall'anno  2001, si
provvede:
  a) quanto a lire 37 miliardi per  l'anno 1997 e a lire 108 miliardi
annui per  ciascuno degli anni  1998 e 1999,  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro per  l'anno 1997,  a tale  fine parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
  b) quanto a  lire 86 miliardi per l'anno 1998,  a lire 224 miliardi
per l'anno  1999, a  lire 383  miliardi per l'anno  2000, a  lire 424
miliardi   a  decorrere   dall'anno  2001,   mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui  all'articolo 1, comma
4,  del decreto  -  legge 1  ottobre 1996,  n.  510, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  c) quanto  a lire 16 miliardi  per l'anno 1997, a  lire 83 miliardi
per l'anno  1998, a  lire 144  miliardi per l'anno  1999, a  lire 212
miliardi  per l'anno  2000 e  a lire  231 miliardi  per l'anno  2001,
mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  fiscali  derivanti  dal
presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
            a)  L'art.    12  della  legge  30    aprile 1969, n. 153
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
            "Art.  12.  -  Gli  articoli  1 e   2 del decreto-legge 1
          agosto 1945, n.  692, recepiti  negli articoli   27 e    28
          del    testo  unico    delle norme sugli assegni familiari,
          approvato con 30 maggio 1955, n. 797 e l'art 29  del  testo
          unico  delle  diposizioni contro gli infortuni sul lavoro e
          le malattie professionali, approvato con decreto 30  giugno
          1965, n.  1124, sono sostituiti dal seguente:
            Per    la determinazione   della base  imponibile per  il
          calcolo  dei contributi  di    previdenza   ed   assistenza
          sociale,      si   considera retribuzione tutto cio' che il
          lavoratore riceve dal datore di lavoro in   danaro  o    in
          natura,  al    lordo  di    ritenuta,   in dipendenza   del
          rapporto di lavoro.
            Sono escluse dalla  retribuzione    imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
            1)    di   diaria    o   d'indennita'  di  trasferta   in
          cifra   fissa, limitatamente  al  50  per  cento  del  loro
          ammontare;
            2)  di  rimborsi  a  pie'  di    lista  chi costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per  l'esenzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
            5)   di   indennita'  di  panatica   per  i  marittimi  a
          terra,    in  sostituzione  del  trattamento     di   bordo
          limitatamente al  60 per cento del suo ammontare;
            6) di gratificazione o elargizione  concessa una tantum a
          titolo  di  liberalita',   per eventi   eccezionali e   non
          ricorrenti,  purche' non collegate,  anche  indirettamente,
          al rendimento  dei  lavoratori  e all'andamento aziendale;
            7)  di  emolumenti per  carichi   di   famiglia  comunque
          denominati,  erogati,  nei  casi  consentiti dalla   legge,
          direttamente dal datore di lavoro,   fino  a    concorrenza
          dell'importo  degli assegni  familiari a carico della Cassa
          unica assegni familiari.
            L'art.    74 del   testo  unico delle  norme  concernenti
          gli  assegni familiari, approvato con  D.P.R.  30    maggio
          1955,  n.  797,  e'  abrogato.    Per    i  produttori   di
          assicurazione, tuttavia,  resta esclusa  dalla retribuzione
          imponibile  la    quota    dei   compensi     provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
            L'elencazione  degli  elementi  esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
            La  retribuzione  come   sopra   determinata e'    presa,
          altresi',   a riferimento per il calcolo delle  prestazioni
          a carico delle  gestioni  di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale interessate.
            Sono   altresi'   esclusi dalla  retribuzione  imponibile
          di cui  al presente articolo:
            a)  le  spese  sostenute  dal  datore   di   lavoro   per
          le  colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
            b)  le  borse di studio  erogate dal datore  di lavoro ai
          figli dei dipendenti  che  abbiano  superato con   profitto
          l'anno  scolastico, compresi  i figli  maggiorenni  qualora
          frequentino  l'universita'  e siano in regola con gli esami
          dell'anno accademico;
            c) le spese sostenute  dal  datore    di  lavoro  per  il
          funzionamento di asili nido aziendali;
            d)  le  spese  sostenute  dal  datore    di lavoro per il
          finanziamento  di  circoli    aziendali  con      finalita'
          sportive,    ricreative e  culturali, nonche' quelle per il
          funzionamento di spacci e bar aziendali;
            e)  la differenza  fra  il  prezzo di  mercato  e  quello
          agevolato  praticato   per  l'assegnazione  ai  dipendenti,
          socondo   le    vigenti  disposizioni,  di    azioni  della
          societa'      datrice   di  lavoro     ovvero  di  societa'
          controllanti o controllate;
            f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e
          ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo per il   50
          per cento del prezzo praticato ai grossisti".
            b)    Il   D.Lgs. 21   aprile  1993,  n.  124 (Disciplina
          delle    forme  pensionistiche  complementari,    a   norma
          dell'art. 3,  comma 1, lettera v),  della legge  23 ottobre
          1992,  n.   421) e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          aprile 1993, n. 97 - supplemento ordinario.
            c)    Il   comma 4   dell'art.   1   del D.L.  1  ottobre
          1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: "4. Con priorita'
          per  le  finalita'  di cui al comma 1, nonche'    per    il
          finanziamento    dei      piani      per      l'inserimento
          professionale  dei  giovani  privi  di  occupazione  di cui
          all'art. 15 del decreto   -  legge   16  maggio   1994,  n.
          299,  convertito,    con modificazioni,   dalla legge    19
          luglio  1994,  n. 451,  il Fondo  per l'occupazione di  cui
          all'art.    1,  comma   7, del   decreto -  legge 20 maggio
          1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge
          19 luglio 1993, n,  236,  e'  incrementato    di  lire  669
          miliardi  per  l'anno  1995,  di  lire  685,6  miliardi per
          l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno  1997  e  di
          lire      691,3   miliardi   a  decorrere  dall'anno  1998.
          Nell'ambito  delle disponibilita',   per l'anno   1995,  un
          importo non inferiore al quaranta  per cento e' ripartito a
          livello regionale in relazione al numero dei  lavoratori di
          cui  al  comma 5   e all'art. 3 e le relative risorse  sono
          impegnate per il  finanziamento di progetti che  utilizzano
          i medesimi lavoratori".