Art. 20.
                            Norme finali
  1.   Le   disposizioni    di   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi  contenute  nel  presente decreto  si  applicano  fino
all'entrata in  vigore delle norme  contenute nei regolamenti  di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. L'attuazione delle disposizioni di  cui al presente decreto deve
risultare  coerente con  gli  obiettivi di  contenimento della  spesa
pubblica  stabiliti con  la  nota di  aggiornamento  al documento  di
programmazione  economicofinanziaria per  il triennio  1997-99, cosi'
come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
  3. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le  variazioni di  bilancio occorrenti per  l'attuazione del
presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
            a) L'art.  20 della legge 15  marzo 1997, n. 59   (Delega
          al  Governo  per   il conferimento  di  funzioni  e compiti
          alle  regioni ed   enti locali,   per   la riforma    della
          Pubblica    Amministrazione  e    per    la semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "Art.  20. -  1.  Il Governo,  entro  il 31  gennaio   di
          ogni   anno presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la delegificazione di  norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,     anche     coinvolgenti  amministrazioni
          centrali, locali o    autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti  oggetto  della  disciplina,    salvo   quanto
          previsto  alla    lettera  a)  del  comma 5. In allegato al
          disegno  di legge e' presentata una relazione sullo   stato
          di   attuazione   della   semplificazione dei  procedimenti
          amministrativi.
            2. Con  lo stesso disegno  di legge di cui   al comma  1,
          il Governo individua i  procedimenti relativi a  funzioni e
          servizi  che,    per le loro   caratteristiche  e  per   la
          loro   pertinenza    alle    comunita'  territoriali,  sono
          attribuiti  alla  potesta'  normativa delle regioni e degli
          enti locali, e indica i principi che restano  regolati  con
          legge  della Repubblica ai sensi degli  articoli 117, primo
          e secondo comma, e 128 della Costituzione.
            3.   I regolamenti   sono  emanati    con  decreto    del
          Presidente    della Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri   - Dipartimento  della    funzione
          pubblica,    di    concerto con   il Ministro   competente,
          acquisizione  del    parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio   di Stato. A tal   fine la
          Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  ove    necessario,
          promuove,  anche  su    richiesta  del Ministro competente,
          riunioni  tra  le amministrazioni   interessate.    Decorsi
          trenta    giorni    dalla   richiesta   di   parere    alle
          commissioni,    i  regolamenti  possono   essere   comunque
          emanati.
            4.    I      regolamenti    entrano    in   vigore     il
          sessantesimo  giorno successivo  alla   data   della   loro
          pubblicazione   nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana.   Con effetto dalla  stessa data sono abrogate le
          norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi:
            a)  semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il   numero delle fasi
          procedimentali    e  delle  amministrazioni  intervenienti,
          anche    riordinando     le   competenze    degli   uffici,
          accorpando le  funzioni per settori omogenei,   sopprimendo
          gli  organi  che    risultino   superflui   e   costituendo
          centri  interservizi  dove raggruppare  competenze  diverse
          ma confluenti in una unica procedura;
            b)    riduzione  dei   termini per   la conclusione   dei
          procedimenti   e uniformazione dei tempi  di    conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c)  regolazione  uniforme   dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)      riduzione    del     numero   di     procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla   medesima attivita', anche  riunendo  in
          una    unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda   ad
          esigenze     di     semplificazione   e      conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che   pretendono  particolari    procedure,
          fermo   restando l'obbligo  di porre in essere le procedure
          stesse;
            e)  semplificazione  e accelerazione   delle    procedure
          di  spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione   ed
          estensione   alle   fasi   di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,   di disposizioni   analoghe a quelle  di  cui
          all'art.  51,   comma   2,   del decreto   legislativo    3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)    trasferimento    ad   organi   monocratici   o   ai
          dirigenti amministrativi di funzioni  anche    decisionali,
          che  non  richiedano,  in ragione della  loro specificita',
          l'esercizio in   forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali  con    conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,  nei relativi   procedimenti,   dei    soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            h)  previsione, per  i casi  di   mancato rispetto    del
          termine  del procedimento, di  mancata o ritardata adozione
          del   provvedimento,   di  ritardato       o     incompleto
          assolvimento  degli   obblighi  e    delle prestazioni   da
          parte    della    pubblica amministrazione,   di forme   di
          indennizzo automatico e forfettario a favore  dei  soggetti
          richiedenti il  provvedimento;  contestuale  individuazione
          delle    modalita'    di  pagamento  e    degli  uffici che
          assolvono            all'obbligo      di      corrispondere
          l'indennizzoassicurando   la   massima   pubblicita'      e
          conoscenza da parte del  pubblico delle  misure  adottate e
          la  massima celerita'  nella corresponsione dell'indennizzo
          stesso.
            6.   I    servizi  di    controllo    interno    compiono
          accertamenti    sugli effetti     prodotti   dalle    norme
          contenute    nei   regolamenti    di semplificazione  e  di
          accelerazione    dei  procedimenti amministrativi e possono
          formulare  osservazioni  e    proporre   suggerimenti   per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7.  Le  regioni a statuto   ordinario regolano le materie
          disciplinate dai  commi da  1   a   6 nel   rispetto    dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che   costituiscono    principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico. Tali   disposizioni operano    direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino    a quando esse non avranno
          legiferato in  materia. Entro   un anno   dalla  data    di
          entrata    in  vigore    della presente legge, le regioni a
          statuto speciale e le province autonome di  Trento  e    di
          Bolzano    provvedono    ad      adeguare    i   rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nella  legge
          medesima.
            8.  In  sede  di prima attuazione  della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b) composizione  e funzioni degli organismi    collegiali
          nazionali  e  locali di  rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo   altresi'  l'istituzione
          di  un    Consiglio  nazionale   degli studenti, eletto dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e    meritevoli  privi    di mezzi,   a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere  a), b) e c),
          sono emanati previo  parere delle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera c),  il decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dall'attuazione  della presente  legge. In sede
          di prima attuazione della presente   legge, il  Governo  e'
          delegato  ad  emanare,  entro  il    termine  di   sei mesi
          decorrenti dalla  data di  entrata in vigore   dei  decreti
          legislativi    di    cui  all'art.    4,    norme  per   la
          delegificazione delle materie di cuiall'art.   4, comma  4,
          lettera  c),  non  coperte  da   riserva assoluta di legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di  cui al medesimo art. 4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso      le  necessarie  modifiche,  integrazioni  o
          abrogazioni di norme, secondo i    criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".