Art. 20-bis. Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici (( 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici )) (( dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile )) (( 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 )) (( giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure gia' )) (( regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento )) (( straordinario nel Mezzogiorno. )) (( 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono )) (( fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici )) (( sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 )) (( giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del )) (( decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, )) (( del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del )) (( decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670. ))
Riferimenti normativi: a) Il testo degli articoli 9 e 9 -bis del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari Mezzogiorno e Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) come da ultimo modificato dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono i seguenti: "Art. 9 (Trasferimento delle opere, della gestione separata e dei progetti speciali). - 1. Le attivita' di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE. 2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonche' i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilita' del completamento e delle priorita' e compatibilita' ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori. 3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto. 4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresi', sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori gia' eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data. 5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti". "Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art. 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalita' di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito. 2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, puo' avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia". b) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 3 giugno 1996, n. 304 (Disposizioni per le attivita' di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonche' differimento dell'applicazione dell'art. 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali): "Art. 4. - 1. All'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996""; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'art. 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attivita' demandate al commissario ad acta di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse."". c) Il testo del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 25 giugno 1996, n. 335 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), e' il seguente: "1. All'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996"; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'art. 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attivita' demandate al commissario ad acta di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse."". d) Il testo del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), e' il seguente: "1. All'art. 17 del decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996""; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'art. 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attivita' demandate al commissario ad acta di cui al comma 3, scade alla data di cessazione delle stesse."". e) Il testo dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 670 (Proroga di termini), e' il seguente: "Art. 3 (Proroga di termini concernenti l'ex Agensud). - 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario ad acta fino al 30 giugno 1997. Il commissario ad acta provvede secondo le procedure regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 e' prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decretolegge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sopprese le parole: "fino alla data del 15 ottobre 1995".