Art. 20-bis.
        Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici
  (( 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici ))
(( dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile      ))
(( 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23     ))
(( giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure gia'    ))
(( regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento   ))
(( straordinario nel Mezzogiorno.                                  ))
  (( 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono ))
(( fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici      ))
(( sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3  ))
(( giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del              ))
(( decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, ))
(( del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del    ))
(( decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.                         ))
 
          Riferimenti normativi:
            a) Il testo degli articoli 9 e    9  -bis  del  D.Lgs.  3
          aprile  1993, n.  96, (Trasferimento  delle competenze  dei
          soppressi   Dipartimento per  gli  interventi  straordinari
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione e lo  sviluppo del
          Mezzogiorno, a   norma   dell'art.  3    della  legge    19
          dicembre 1992, n.  488) come da ultimo modificato dal  D.L.
          23  giugno  1995, n.   244, convertito,  con modificazioni,
          dalla legge  8 agosto 1995, n. 341, sono i seguenti:
            "Art. 9    (Trasferimento delle   opere,  della  gestione
          separata e dei progetti  speciali). -   1. Le  attivita' di
          trasferimento  dei progetti speciali  e delle opere di  cui
          alla delibera CIPE  8 aprile 1987, n. 157,  quali risultano
          dal rapporto di cui  all'art. 2, comma 2,  della  legge  19
          dicembre  1992,  n.  488, sono  attribuite  alla competenza
          del   Ministero dei lavori pubblici,  che provvede mediante
          uno o  piu' commissari   ad acta    e riferisce   ogni  tre
          mesi al CIPE.
            2.  Il  commissario   ad   acta,   accertata la effettiva
          situazione delle opere, nonche' i costi    per  completarle
          sulla  base  del  progetto  vigente  e  con   esclusione di
          qualsiasi variante  o estendimento anche se  in corso    di
          approvazione,     previa  valutazione    dell'utilita'  del
          completamento   e  delle    priorita'  e     compatibilita'
          ambientali,  provvede,    per    le  opere    in   cui   la
          valutazione dia  un  risultato negativo,  alla  risoluzione
          del  contratto  per le  opere in esecuzione diretta o  alla
          revoca   della concessione per   le  opere    eseguite  dai
          soggetti attuatori.
            3.  Le  opere gia' completate sono trasferite ai soggetti
          destinatari individuati dal   commissario   ad   acta.   Il
          Ministero  dei lavori pubblici provvede al pagamento  degli
          importi   ancora  da  corrispondere  all'appaltatore  o  al
          concessionario per le opere eseguite  ed  anche  di  quelli
          che  risulteranno    dovuti   a seguito   della risoluzione
          delle  controversie     eventualmente    insorte    durante
          l'esecuzione   del contratto.
            4.  Le opere  ancora   in   corso di   esecuzione    sono
          trasferite    ai  soggetti  destinatari  individuati    dal
          commissario  ad  acta,  che stabilisce altresi', sulla base
          degli accertamenti di cui al comma 2,  gli    importi    da
          attribuire    per  il    completamento    dell'opera,   ivi
          compresi  quelli   prevedibili  per   la  risoluzione    di
          eventuali  controversie    relative    ai    lavori    gia'
          eseguiti.   Il   decreto   del  commissario        ad  acta
          determina      l'immediata   successione      del  soggetto
          destinatario in  tutti  i rapporti  giuridici facenti  capo
          all'amministrazione appaltante  o concedente. A far    data
          dal  decreto di trasferimento,  il soggetto destinatario fa
          fronte  alle  eventuali   controversie      che   dovessero
          insorgere,    in relazione  all'esecuzione dell'opera, dopo
          tale data.
            5.      Le    controversie      tra     l'amministrazione
          rappresentata   dal commissario   ad  acta   e il  soggetto
          destinatario  delle opere saranno   decise   da    apposito
          collegio    arbitrale   composto   di   tre arbitri, il cui
          presidente  e'  nominato  dal    presidente  del  tribunale
          competente e gli altri da ciascuna delle due parti".
            "Art.  9-bis  (Definizione  delle controversie).  -   Per
          i progetti speciali   e le opere    di  cui  al  comma    1
          dell'art.  9,    per i quali, in attuazione  della delibera
          CIPE 8 aprile 1987,  n. 157, sia stato gia'    disposto  il
          trasferimento a  regioni, enti  locali, loro consorzi, enti
          pubblici,  consorzi di   bonifica e consorzi per le aree di
          sviluppo    industriale,    la    competenza     per     la
          definizione  dei relativi rapporti e' attribuita alla Cassa
          depositi  e  prestiti  con le modalita' di cui  all'art. 8,
          commi 2,  3, 4, 5, 6 e  7. Qualora, per detti  progetti  ed
          opere, alla data  di entrata in vigore del presente decreto
          sia   in     atto    una  procedura    contenziosa,  ovvero
          sussistano pretese   di maggiori   compensi  a    qualsiasi
          titolo,    il  trasferimento alla Cassa depositi e prestiti
          avviene solo a contenzioso definito.
            2. La   definizione transattiva delle  controversie    in
          atto  relative ai  progetti speciali  e alle  opere di  cui
          al  comma 1,  puo' avere luogo,  a domanda  del  creditore,
          da   presentarsi   entro il   termine perentorio  del    31
          dicembre  1995, nel  limite del 35 per  cento delle pretese
          di  maggiori  compensi,  al  netto  di   rivalutazione   ed
          interessi.   Qualora sulla controversia sia intervenuta una
          pronuncia".
            b) Si riporta   il testo del comma   1  dell'art.  4  del
          D.L.  3 giugno 1996, n. 304 (Disposizioni per  le attivita'
          di  recupero  edilizio  nei  centri   urbani,   per      la
          riqualificazione  urbana  nel    comune  di Napoli, nonche'
          differimento dell'applicazione  dell'art.    10  del  nuovo
          codice della strada, concernente i trasporti eccezionali):
            "Art.  4.  -  1.  All'art. 17 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con  modificazioni, dalla   legge
          8    agosto  1995,    n.  341,  sono  apportate le seguenti
          modificazioni:
            a) al  comma  3  le  parole:    "15  ottobre  1995"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996"";
               b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
            "3-bis.  Il termine per la trasmissione dei conti  di cui
          all'art.  60, comma  primo, del  regio decreto  18 novembre
          1923, n.  2440,   relativamente alle   attivita'  demandate
          al  commissario     ad acta    di cui  al comma  precedente
          scade  alla data  di cessazione delle stesse."".
            c) Il testo del comma 1 dell'art. 8 del  D.L.  25  giugno
          1996,  n.  335  (Differimento    di termini   previsti   da
          disposizioni legislative  in materia  di opere  pubbliche e
          politiche ambientali  e territoriali, nonche'  disposizioni
          urgenti  per  il recupero  edilizio nei  centri urbani), e'
          il seguente:
            "1.  All'art.  17  del  decreto-legge   23  giugno  1995,
          n.  244, convertito, con   modificazioni, dalla    legge  8
          agosto   1995,      n.  341,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
            a)  al  comma  3,  le  parole:  "15  ottobre  1995"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";
               b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
            "3-bis.  Il    termine per la  trasmissione dei conti  di
          cui all'art.  60, comma   primo, del   regio  decreto    18
          novembre    1923, n.   2440,  relativamente alle  attivita'
          demandate  al commissario    ad acta    di cui    al  comma
          precedente scade  alla data  di cessazione delle stesse."".
            d)  Il  testo  del comma 1 dell'art.  8 del D.L. 8 agosto
          1996, n. 443 (Differimento    di  termini    previsti    da
          disposizioni legislative  in materia  di opere  pubbliche e
          politiche ambientali  e territoriali, nonche'  disposizioni
          urgenti  per  il recupero  edilizio nei  centri urbani), e'
          il seguente:
            "1.    All'art. 17   del   decreto   - legge   23  giugno
          1995, n.  244, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          8   agosto 1995,    n.  341,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
            a)  al  comma  3,  le  parole:  "15  ottobre  1995"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996"";
               b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
             "3-bis.   Il  termine per   la trasmissione   dei  conti
          di  cui all'art.   60, comma  primo, del  regio decreto  18
          novembre  1923, n.  2440,   relativamente alle    attivita'
          demandate  al commissario   ad acta   di  cui al  comma  3,
          scade  alla data  di cessazione  delle stesse."".
            e)  Il  testo  dell'art. 3 del  D.L. 31 dicembre 1996, n.
          670 (Proroga di termini), e' il seguente:
            "Art. 3   (Proroga di termini concernenti l'ex  Agensud).
          -  1.  Le  funzioni  attribuite  al  Ministero  dei  lavori
          pubblici  dagli articoli 9 e 9-bis del decreto  legislativo
          3  aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23
          giugno  1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge    8   agosto 1995,   n.   341, continuano  ad essere
          svolte da un commissario  ad acta  fino al 30 giugno  1997.
          Il  commissario    ad acta    provvede secondo le procedure
          regolanti    l'attivita'    dei     soppressi     organismi
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.  Alla stessa
          data  del   30 giugno  1997 e'  prorogato il termine per la
          trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'art.   60
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
            2.  Al  comma 5 dell'articolo   9-bis del decretolegge 23
          giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,   dalla
          legge  8  agosto  1995,  n.   341, sono sopprese le parole:
          "fino  alla data del 15 ottobre 1995".