Art. 20-ter.
         Disposizioni in materia di indennita' di mobilita'
(( 1. Il  diritto all'indennita' di mobilita' di cui  alla legge 23))
(( luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur          ))
(( regolarmente iscritti alle liste di mobilita', abbiano          ))
(( presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a      ))
(( condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque    ))
(( compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.          ))
(( 2. Senza  ulteriori oneri, e' erogata  l'indennita' spettante al))
(( momento della scadenza del termine per la presentazione della   ))
(( domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento    ))
(( dell'erogazione.                                                ))
  (( 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ))
(( sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 ))
(( del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite   ))
(( di lire 2 miliardi per l'anno 1997.                             ))
 
          Riferimenti normativi:
            a) La  legge 23  luglio 1991,  n. 223, reca:   "Norme  in
          materia  di cassa   integrazione,  mobilita',   trattamenti
          di      disoccupazione,  attuazione  di   direttive   della
          Comunita'   europea,   avviamento   al   lavoro   ed  altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro".
            b) Il testo del comma 7 dell'art. 1 del  D.L.  20  maggio
          1993,   n.   148   (Interventi      urgenti  a     sostegno
          dell'occupazione), convertito,   con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio  1993, n. 236, e'  il seguente:  "7. Per le
          finalita'  di cui  al presente articolo e' istituito presso
          il  Ministero del  lavoro e  della  previdenza sociale   il
          Fondo   per l'occupazione, alimentato dalle risorse  di cui
          all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
          confluiscono anche i contributi comunitari    destinati  al
          finanziamento    delle  iniziative    di  cui   al presente
          articolo, su  richiesta del  Ministero del  lavoro e  della
          previdenza  sociale.  A tale  ultimo   fine   i  contributi
          affluiscono  all'entrata   del   bilancio  dello  Stato per
          essere  riassegnati  al predetto Fondo".