Art. 20-ter. Disposizioni in materia di indennita' di mobilita' (( 1. Il diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23)) (( luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur )) (( regolarmente iscritti alle liste di mobilita', abbiano )) (( presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a )) (( condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque )) (( compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari. )) (( 2. Senza ulteriori oneri, e' erogata l'indennita' spettante al)) (( momento della scadenza del termine per la presentazione della )) (( domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento )) (( dell'erogazione. )) (( 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo )) (( sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 )) (( del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite )) (( di lire 2 miliardi per l'anno 1997. ))
Riferimenti normativi: a) La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". b) Il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo".