Art. 3.
        Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
          integrazione salariale e formazione professionale
  1. Per la  prosecuzione nell'anno 1997 degli  interventi statali di
cui all'articolo 4,  comma 8, del decreto - legge  20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio  1993, n.
236, e' autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 135  miliardi a favore
del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore
del comune di  Palermo. (( All'erogazione del  contributo provvede il
Ministro dell'interno  con proprio decreto da  emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa approvazione  di una relazione presentata da
parte  degli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  recante  gli
specifici  programmi  di lavoro  e  le  opere pubbliche  che  saranno
intrapresi per  l'anno 1997;  )) il Ministero  dell'interno trasmette
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
  2. All'onere derivante  dall'applicazione del comma 1,  pari a lire
190  miliardi per  l'anno 1997,  si provvede  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero  del tesoro per lo  stesso 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. Con decreto  del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale
possono  essere prorogati  per ulteriori  sei mesi  i trattamenti  di
integrazione salariale di  cui all'articolo 9, comma  25, lettera b),
del  decreto  -  legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 28  novembre 1996, n.  608, ((  nonche' i
trattamenti di  integrazione salariale,  in essere  alla data  del 25
marzo 1997,  concessi alle imprese  in crisi sottoposte al  regime di
amministrazione  straordinaria di  cui  al  decreto-legge 30  gennaio
1979,  n. 26,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3  aprile
1979, n. 95, anche in deroga  a quanto disposto dalla legge 23 luglio
1991, n. 223,  e successive modificazioni, nel  limite complessivo di
lire 43 miliardi  )) a carico del Fondo di  cui all'articolo 1, comma
7,  del decreto  -  legge 20  maggio 1993,  n.  148, convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  19 luglio  1993, n.  236; la  misura dei
trattamenti di integrazione salariale  prorogati e' ridotta del dieci
per cento.  Al relativo  onere per l'anno  1997 si  provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro per  il medesimo
anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  4. Il comma 21 dell'articolo 1  del decreto - legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' sostituito dal seguente:
  " 21.  Allo scopo di  creare le necessarie ed  urgenti opportunita'
occupazionali  per  i  lavoratori  impegnati in  progetti  di  lavori
socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di
cura, i  soggetti promotori di  cui al  comma 1 dell'articolo  14 del
decreto   -  legge   16  maggio   1994,  n.   299,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire
societa'  miste ai  sensi  dell'articolo  4 del  decreto  - legge  31
gennaio 1995,  n. 26, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 29
marzo 1995,  n. 95,  a condizione che  il personale  dipendente delle
predette societa' sia costituito nella  misura del (( quaranta )) per
cento  da lavoratori  gia' impegnati  nei predetti  progetti e  nella
misura del  (( quaranta  )) per  cento da  soggetti aventi  titolo ad
esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e',
comunque,  consentita  a  cooperative   formate  da  lavoratori  gia'
impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa',
in via straordinaria  e limitatamente alla fase di  avvio, i predetti
soggetti  promotori possono  stipulare, anche  in deroga  a norme  di
legge o di statuto, convenzioni  o contratti, di durata non superiore
a sessanta  mesi, aventi esclusivamente ad  oggetto attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori
socialmente  utili, precedentemente  promossi  dai medesimi  soggetti
promotori.".
   4-bis. (( I lavoratori  impegnati per un periodo superiore ai   ))
(( 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica  ))
(( utilita' ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,     ))
(( convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1981, n.   ))
(( 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con  ))
(( modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a     ))
(( parita' di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici         ))
(( concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni ))
(( presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di ))
(( cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e      ))
(( successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima         ))
(( professionalita'.                                               ))
  5. Per il finanziamento dei  progetti speciali di cui agli articoli
18, primo  comma, lettera h), e  26 della legge 21  dicembre 1978, n.
845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso
al Fondo sociale europeo.
  6. Gli  oneri relativi alle  quote di indennita' di  anzianita', di
cui  al quinto  comma, lettera  a), dell'articolo  21 della  legge 12
agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono
a carico  del Fondo di  cui all'articolo  25 della legge  21 dicembre
1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
  7. I  corsi organizzati ai sensi  del comma 14 dell'articolo  4 del
decreto   -  legge   1  ottobre   1996,  n.   510,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28 novembre 1996, n.  608, sono prorogati
per un  periodo pari ad un  terzo dell'originaria durata, al  fine di
consentire l'espletamento  delle relative attivita' di  valutazione e
certificazione dei  risultati formativi, secondo  direttrici adeguate
alle potenzialita'  del mercato del  lavoro locale. I  relativi oneri
sono posti a carico (( del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 ))
del  decreto  -  legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire
5 miliardi per l'anno l997.
  8.  Al  fine  di  accelerare   l'avvio  e  la  realizzazione  degli
interventi  di restauro,  di recupero  e di  valorizzazione dei  beni
culturali,  e'   autorizzata  l'apertura  di   contabilita'  speciali
intestate ai capi degli Istituti  centrali e periferici del Ministero
per i beni  culturali e ambientali (( nonche'  ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali  e ambientali e per la pubblica
istruzione della Regione siciliana, )) per la gestione dei Fondi loro
assegnati  in applicazione  dei  piani di  spesa  approvati ai  sensi
dell'articolo  7  del  decreto  -  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 luglio 1993,  n. 237.
All'apertura delle contabilita'  si provvede anche nel caso  in cui i
fondi da accreditare  siano stanziati in un unico  capitolo di spesa,
in deroga  a quanto previsto  dall'articolo 10, comma 1,  del decreto
del Presidente della Repubblica 20  aprile 1994, n. 367; si applicano
le disposizioni dei commi 4 e  5 del medesimo articolo 10. L'apertura
delle contabilita' e'  disposta con decreto del  Ministro del tesoro,
su proposta dell'amministrazione interessata.
  9. Gli  interventi di cui  all'articolo 1,  comma 2, del  decreto -
legge 31  gennaio 1995, n.  26, convertito, con  modificazioni, dalla
legge  29  marzo  1995,  n.  95,  ad  eccezione  di  quelli  riferiti
all'acquisto del  terreno, sono estesi anche  ai giovani agricoltori,
(( destinando non meno dei due terzi del totale a )) quelli residenti
nelle zone di cui all'obiettivo 1  ai sensi del regolamento (CE) 2081
/93,    in eta'  compresa  tra  i 18  e  i  35 anni,  che  subentrano
nellaconduzione dell'azienda  agricola al familiare e  che presentano
un  progetto di  produzione,  commercializzazione, trasformazione  in
agricoltura. (( Il  Ministro del tesoro, con  proprio decreto emanato
di  concerto con  il Ministro  delle risorse  agricole, alimentari  e
forestali,   fissa  criteri   e   modalita'   di  concessione   delle
agevolazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
            a)  Il  comma 8   dell'art.   4   del D.L.   20    maggio
          1993, n.  148, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          19    luglio  1993,   n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione) cosi'  recita:  "8  Per  la  prosecuzione
          degli interventi statali  di cui all'art. 12, commi 1 e  2,
          del  decreto-legge   12  gennaio  1991,  n. 6,  convertito,
          con modificazioni,  dalla legge  15  marzo 1991,   n.   80,
          e'  autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire
          100  miliardi  e  di  lire 50 miliardi per l'anno  1993. Le
          regioni Campania e  Sicilia, sulla base dei  progetti  gia'
          attuati  e  presentati rispettivamente   dal comune e dalla
          provincia   di Napoli   e dal   comune di    Palermo,  sono
          tenute  a  trasmettere   al   Ministro   dell'interno   una
          relazione   sulle   opere pubbliche   eseguite  dall'inizio
          degli  interventi   sino alla  data di entrata  in   vigore
          del      presente    decreto,    nonche',      prima    del
          trasferimento    delle somme,   sugli  specifici  programmi
          che  saranno intrapresi   per l'anno   1993; il    Ministro
          dell'interno    trasmettera' copia di dette relazioni  alle
          commissioni parlamentari  competenti  ed  al    CNEL.    Al
          relativo    onere si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno      1993,     all'uopo  parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero dell'interno".
            b) La lettera b),  comma  25,  dell'art.  9  del  D.L.  1
          ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  novembre 1996, n.  608 (Disposizioni, urgenti in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sotegno  del  reddito   e nel settore previdenziale), e' la
          seguente:
            "25.  il  Ministro del lavoro  e della previdenza sociale
          puo', nel limite  complessivo  di lire   50   miliardi    a
          carico  del    Fondo    per l'occupazione di cui al comma 4
          dell'art. 1 con proprio decreto:
           a) (omissis);
            b)  prorogare  fino  a  tre   mesi   i   trattamenti   di
          integrazione  salariale  di cui  rispettivamente,  all'art.
          4,  comma  21, terzo  e quinto periodo;".
            c)  Il testo   del   D.L. 30   gennaio 1979,    n.    26,
          convertito,    con modificazioni,   dalla  legge  3  aprile
          1979,      n.      95       (Provvedimenti   urgenti    per
          l'amministrazione  straordinaria  delle grandi   imprese in
          crisi) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  aprile
          1979, n. 94).
            d)  Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia di cassa   integrazione,  mobilita',    trattamenti
          di        disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della
          Comunita'  europea,   avviamento   al   lavoro   ed   altre
          disposizioni   in   materia   di  mercato  del  lavoro)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175.
            e) Il   comma 7 dell'art.   1  del    D.L.  n.  148/1993,
          convertito,  con modificazioni,   dalla legge  n. 236/1993,
          cosi' recita:  "7. Per  le finalita'  di  cui  al  presente
          articolo  e'  istituito  presso  il Ministero  del   lavoro
          e     della     previdenza    sociale    il    Fondo    per
          l'occupazione,   alimentato   dalle   risorse      di   cui
          all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
          confluiscono  anche  i contributi comunitari   destinati al
          finanziamento   delle iniziative    di  cui    al  presente
          articolo, su  richiesta del  Ministero del  lavoro e  della
          previdenza    sociale.   A tale  ultimo  fine  i contributi
          affluiscono all'entrata  del  bilancio   dello   Stato  per
          essere  riassegnati  al predetto Fondo".
            f)    Il comma   21   dell'art. 1   del   D.L. 1  ottobre
          1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28   novembre  1996,  n.  608,  ora    sostituito,    cosi'
          recitava:  "21.  Allo  scopo  di  creare  le necessarie  ed
          urgenti   opportunita' occupazionali   per  i    lavoratori
          impegnati  in  progetti  di  lavori  socialmente  utili,  i
          soggetti  promotori  di  cui  al comma 1   dell'art. 14 del
          decreto-legge 16 maggio 1994,  n.    299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge    19  luglio  1994, n.   451,
          possono costituire   societa' miste ai  sensi    di  quanto
          previsto    dall'art.   4 del   decreto-legge   31  gennaio
          1995,  n.  26, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          29  marzo  1995,  n.    95, a condizione che   il personale
          dipendente delle predette   societa' sia  costituito  nella
          misura    non inferiore al 40 per  cento da lavoratori gia'
          impegnati  nei  predetti  progetti    e  nella  misura  non
          superiore  al 40  per cento  da soggetti  aventi  titolo ad
          esservi  impegnati.    La  partecipazione   alle   predette
          societa'    miste  e',  comunque,  consentita a cooperative
          formate anche da lavotori gia'  impegnati  in  progetti  di
          lavori    socialmente utili.   Con   tali societa'   in via
          straordinaria elimitatamente   alla fase    di    avvio,  i
          predetti  soggetti   promotori possono stipulare,  anche in
          deroga  a norme   di legge o   di  statuto,  convenzioni  o
          contratti,  di  durata    non superiore a 36   mesi, aventi
          esclusivamente  ad oggetto  attivita' uguali,   analoghe  o
          connesse  a  quelle  svolte    nell'ambito di   progetti di
          lavori   socialmente utili,  precedentemente  promossi  dai
          medesimi soggetti promotori".
            g)    Il  testo   del   D.L. 28   maggio 1981,   n.  244,
          convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24    luglio
          1981,    n.   390   (Ulteriori interventi  straordinari  di
          integrazione salariale  in  favore  dei lavoratori    delle
          aree   del   Mezzogiorno)   e'   pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1981, n. 205).
            h)   Il   testo   del   D.L.   21   marzo1988,   n.   86,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla legge   20 maggio
          1988,  n.  160    (Norme  in  materia  previdenziale,    di
          occupazione   giovanile  e di  mercato del  lavoro, nonche'
          per   il  potenziamento    del  sistema  informatico    del
          Ministero  del   lavoro   e  della  previdenza sociale)  e'
          pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale 21  maggio  1988,  n.
          119).
            i)   L'art.   16   della  legge  28  febbraio  1987,   n.
          56   (Norme sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro)
          cosi' recita:
            "Art.   16      (Disposizioni  concernenti   lo  Stato  e
          gli  enti pubblici).    -  1.  Le   amministrazioni   dello
          Stato,  anche  ad ordinamento  autonomo, gli  enti pubblici
          non economici  a carattere nazionale, e quelli che svolgono
          attivita'    in una o piu' regioni, le province,  i  comuni
          e  le unita'  sanitarie  locali  effettuano  le  assunzioni
          dei   lavoratori   da inquadrare  nei  livelli  retributivi
          funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio
          superiore a  quello   della  scuola   dell'obbligo,   sulla
          base    di    selezioni  effettuate  tra gli iscritti nelle
          liste di  collocamento  ed  in  quelle  di  mobilita',  che
          abbiano  la  professionalita'  eventualmente  richiesta e i
          requisiti   previsti per l'accesso al  pubblico    impiego.
          Essi   sono  avviati  numericamente  alla  sezione  secondo
          l'ordine delle graduatorie risultante      dalle      liste
          delle   circoscrizioni   territorialmente competenti.
            2.    I  lavoratori    di    cui  al    comma 1   possono
          trasferire la  loro iscrizione presso altra  circoscrizione
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento  nella
          graduatoria  nella nuova sezione  circoscrizionale  avviene
          con effetto immediato.
            3.  Gli   avviamenti vengono effettuati sulla  base delle
          graduatorie circoscrizionali,  ovvero,  nel caso  di   enti
          la  cui    attivita'    si esplichi nel territorio di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni    interessate  e,  per  gli    enti  la cui
          attivita'     si   esplichi     nell'intero      territorio
          regionale,   con riferimento  alle  graduatorie  di   tutte
          le    circoscrizioni    della regione, secondo un   sistema
          integrato definito ai  sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
            4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori  nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri delle   selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con decreto   del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri,   da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di  entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative  sul
          piano nazionale.
            5.  Le  Amministrazioni   centrali dello Stato, gli  enti
          pubblici non economici a  carattere nazionale e  quelli che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di  cui   al comma 1   mediante selezione sulla
          base   della  graduatoria    delle   domande     presentate
          dagli  interessati.   Con il   decreto  di cui  al comma  4
          sono  stabiliti    i  criteri  per  la   formazione   della
          graduatoria  unica  nonche' i criteri e le modalita' per la
          informatizzazione delle liste.
            6  Le  offerte  di  lavoro  da   parte   della   pubblica
          amministrazione   sono   programmate  in  modo  da  rendere
          annuale  la  cadenza  dei  bandi,  secondo   le   direttive
          impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
            7.   Le disposizioni  di cui  ai  commi 1,  2  e 3  hanno
          valore  di principio e di indirizzo per    la  legislazione
          delle regioni a statuto ordinario.
            8.    Sono    escluse   dalla  disciplina  del   presente
          articolo  le assunzioni   presso le   Forze   armate e    i
          corpi civili  militarmente ordinati.
            9.  Fino   all'emanazione del decreto di  cui al comma 4,
          e comunque non oltre i  sei mesi dalla data di entrata   in
          vigore  della  presente legge,   le    assunzioni   vengono
          effettuate  secondo   la  normativa vigente".
            l) La lettera h), primo comma, dell'art. 18 e  l'art.  26
          della  legge 21   dicembre   1978,  n.  845 (Leggequadro  i
          materia  di  formazione professionale) cosi' recitano:
            "Art. 18   (Competenze  dello  Stato).    -  Spettano  al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
           a) - g) (omissis);
            h)    l'assistenza tecnica   e   il finanziamento   delle
          iniziative  di formazione professionale,  d'intesa  con  le
          regioni  e  tramite esse, nei casi di rilevante  squilibrio
          locale tra domanda e   offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  36,    secondo  comma, del decreto del
          Presidente  della Repubblica  24  luglio 1977,   n.    616,
          nonche'  gli interventi di  ruqualificazione previsti dalla
          legge  12 agosto 1977, n. 675".
            "Art.   26     (Finanziamento  integrativo  dei  progetti
          speciali).  - Un terzo   delle maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento  contributivo  di   cui    al  quarto    comma
          dell'articolo   procedente     e'    versato  dall'Istituto
          nazionale  della    previdenza  sociale,   con periodicita'
          trimestrale,  in  un  conto  corrente  aperto   presso   la
          tesoreria   centrale   dello  Stato,  per  la    successiva
          acquisizione  all'entrata   del   bilancio   statale      e
          contemporanea   iscrizione  ad apposito  capitolo di  spesa
          dello stato di previsione del Ministero del lavoro e  della
          previdenza  sociale, al fine di integrare  il finanziamento
          dei progetti speciali di cui  all'art. 36  del decreto  del
          Presidente  della    Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616,
          eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda ed  offerta di lavoro, nei territori  di
          cui  all'art. 1  del testo unico approvato con  decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
            La  dotazione    di  cui    al  comma    precedente    e'
          gestita    con amministrazione autonoma  fuori bilancio  ai
          sensi dell'art.  9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            Il  Ministro del  tesoro e'  autorizzato ad    apportare,
          con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            m) La lettera a), quinto comma,  dell'art. 21 della legge
          12  agosto  1977,    n.    675  (Provvedimenti    per    il
          coordinamento   della        politica    industriale,    la
          ristrutturazione,  la    riconversione  e  lo  sviluppo del
          settore) e' la seguente:
            "Ferma restando la disciplina  vigente    in  materia  di
          trattamento di quiescenza maturato dai  singoli lavoratori,
          sono posti  a carico del Fondo di cui all'art. 28:
            a)  le quote di indennita' di anzianita' maturate durante
          il  periodo  di     integrazione      salariale         per
          ristrutturazione      o     riconversione  aziendale    dei
          lavoratori   che   non vengano   rioccupati nella    stessa
          azienda al  termine di  detto periodo  per l'impossibilita'
          da  parte  dell'azienda  medesima  di  mantenere il livello
          occupazionale;".
            n) L'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  cosi'
          recita:
            "Art.    25    (Istituzione  di un  Fondo di  rotazione).
          -  Per favorire  l'accesso al  Fondo sociale  europeo e  al
          Fondo   regionale europeo dei   progetti  realizzati  dagli
          organismi    di cui all'articolo precedente,  e' istituito,
          presso il   Ministero del    lavoro  e    della  previdenza
          sociale,   con l'amministrazione autonoma e  gestione fuori
          bilancio, ai sensi dell'art.  9  della  legge  25  novembre
          1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.
            Per  la    costituzione del   Fondo di rotazione,  la cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
            A decorrere  dal periodo  di paga  in corso al  1 gennaio
          1979, le aliquote contributive  di cui ai numeri   da 1)  a
          5)   dell'art. 20 del decreto -  legge 2 marzo  1974, n. 30
          convertito,   con modificazioni, nella  legge  16    aprile
          1974,  n.  114,  e  modificato   dall'art. 11 della legge 3
          giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
              4) dal 4,30 al 4 per cento;
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
            Con    la stessa   decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo dovuto   per    l'assicurazione    obbligatoria
          contro   la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art.
          12 della legge 3 giugno 1975, n.  160,  e'    aumentata  in
          misura  pari    allo  0,30    per  cen   delle retribuzioni
          soggette all'obbligo contributivo.
            I  due   terzi  delle    maggiori   entrate     derivanti
          dall'aumento  contribuitivo   di cui   al precedente  comma
          affluiscono  al Fondo  di rotazione. il   versamento  delle
          somme    dovute  al  Fondo    e'  effettuato  dall'Istituto
          nazionale della   previdenza   sociale  con    periodicita'
          trimestrale.
            La  parte  di  disponibilita'  del Fondo di rotazione non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire  da quello
          successivo alla  data  di  entrata    in    vigore    della
          presente   legge,   rimane   acquisita   alla gestione  per
          l'assicurazione   obbligatoria contro    la  disoccupazione
          involontaria.
            Alla   copertura   dell'onere  di   lire  100   miliardi,
          derivante  dall'applicazione     della     presente   legge
          nell'esercizio    finanziario  1979,    si   fara'   fronte
          mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del
          capitolo 9001 dello  stato di previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
            Il    Ministro del  tesoro e'  autorizzato ad  apportare,
          con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            Le somme di   cui ai commi  precedenti  affluiscono    in
          apposito conto corrente  infruttifero   aperto  presso   la
          tesoreria    centrale  e denominato "Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale - somme destinate   a   promuovere
          l'accesso    al    Fondo   sociale   europeo   dei progetti
          realizzati  dagli  organismi  di  cui  all'art.   8   della
          decisione   del   consiglio   delle  Comunita'  europee  n.
          71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata  dalla  decisione
          n. 77 /801/CEE  del 20 dicembre 1977".
            o)  il    comma  14  dell'art.  4   del D.L. n. 510/1996,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996,  e'
          il seguente: "14. L'ambito delle attivita'  di cui all'art.
          18,  primo  comma,  lettera   h), della legge   21 dicembre
          1978, n.  845, possono  essere organizzati  corsi riservati
          a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto
          mesi  soci  di  cooperative,  non  operative,   finalizzate
          all'esercizio   di   attivita'     alle  quali    risultino
          funzionali  i profili  professionali posti  come  obiettivo
          delle    attivita'     formative     stesse.     Per     la
          individuazione    degli  aventi    diritto, le   prefetture
          competenti     per  territorio       verificheranno      la
          regolarita'    delle     cooperative   e comunicheranno gli
          appositi elenchi dei soci  all'organismo  incaricato  della
          realizzazione dei corsi";
            p)    L'art.  7   del   D.L. 10   maggio 1993,   n.  149,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 237 (Interventi urgenti in favore  dell'economia)  cosi'
          recita:
            "Art. 7   (Piano per  la realizzazione di interventi  nel
          settore  dei   beni culturali).   -  1. Il  Ministro per  i
          beni  culturali e ambientali,  sulla  base  delle  proposte
          degli   organi   centrali   e periferici,   coordinate  dai
          competenti   uffici     centrali,  sentito    il  Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro
          il mese   di agosto   dell'anno  che  precede    quello  di
          riferimento,  il piano annuale  per la  realizzazione degli
          interventi e  delle spese ordinarie  e   straordinarie   da
          effettuare     da     parte    degli    organi  centrali  e
          periferici. Ai  fini della  formazione del   piano  possono
          essere  presentati  progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5,
          della legge 10 febbraio   1992, n. 145.   Il  parere    del
          Consiglio  nazionale    per  i  beni  cultuali e ambientali
          sostituisce quelli previsti dalla legge 21  dicembre  1961,
          n.  1552,    ed  ogni altro   prescritto parere   di organi
          consultivi dello Stato. Il  piano puo'  essere  aggiornato,
          nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio,
          sentito  il  competente comitato di   settore del Consiglio
          nazionale per i beni  culturali e ambientali,  in  caso  di
          necessita',   con  decreto  motivato  del  Ministro.    Per
          l'esercizio 1993   valgono le proposte  gia'    avanzate  e
          coordinate  dagli   uffici   centrali ed   il  parere  gia'
          espresso  dal  Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
          ambientali.
            2. I fondi necessari per effettare  le spese previste nel
          piano,  da  parte  degli organi periferici e degli istituti
          centrali, sono messi a disposizione     dei      funzionari
          delegati,    mediante    ordini    di accreditamento emessi
          soltanto sulla base  del piano e in   deroga al  limite  di
          cui  all'art.  56 del  regio decreto  18 novembre  1923, n.
          2440, e  successive modificazioni. I predetti    funzionari
          assumono, a valere  sui fondi  messi a  loro  disposizione,
          in    deroga  ai    limiti previsti   dalla    legislazione
          vigente,  le   relative  obbligazioni giuridiche che   sono
          sottoposte      al  controllo    successivo  in    sede  di
          rendiconto.
            3.  I  progetti per  la  realizzazione  degli  interventi
          sui    beni statali  e sui  beni  non statali  per i  quali
          lo Stato  interviene direttamente,  sono  predisposti,  con
          l'indicazione  dei  tempi  di esecuzione,   dagli    organi
          del    Ministero per   i  beni  culturali  e ambientali. In
          caso di  motivata  impossibilita'  la  predisposizione  dei
          progetti  puo'  essere affidata,  con apposita convenzione,
          ad  istituti  universitari  o   di   alta   cultura   o   a
          professionisti  esterni.  I  compensi  per  gli   incarichi
          affidati  gravano sugli stanziamenti   iscritti  nel  piano
          di  spesa.   I progetti   degli interventi  e i  preventivi
          delle spese di cui   al comma 1,  nonche'  quelli  gravanti
          sui  fondi  relativi  ad esercizi precedenti   il 1993 sono
          approvati    dai competenti organi periferici del Ministero
          per i beni  culturali  e  ambientali  fino  ad  un  importo
          complessivo    di  lire  1.000    milioni e dal   direttore
          generale del  competente  Ufficio    centrale  per  importi
          superiori,    in  deroga  ai limiti di spesa previsti dalle
          vigenti norme. Il predetto limite  puo'  essere  modificato
          con  decreto    del  Ministro  per    i  beni   culturali e
          ambientali.  I     provvedimenti  di     approvazione   dei
          progetti, adottati dagli organi  periferici e dai direttori
          generali   relativamente   agli   interventi  eseguiti  dai
          funzionari   delegati, sono sottoposti  al  solo  controllo
          successivo in sede di rendiconto.
            4.  I responsabili degli organi  periferici del Ministero
          per  i  beni  cultuali    e    ambientali    informano   il
          competente    ufficio   centrale, facendo  pervenire, entro
          trenta   giorni dalla   data di   formazione,  copia  degli
          atti  adottati   per la   realizzazione degli  interventi e
          ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonche' non oltre  un
          mese  dalla  data    di    ultimazione    dei   lavori, una
          relazione  tecnica  inerente l'esecuzione   del   progetto.
          L'omesso      invio    degli    atti   e   delle relazioni,
          accertato,       previa       controdeduzione       scritta
          dell'interessato,   dal   competente   dirigente  generale,
          costituisce inosservanza   delle direttive   generali    ai
          sensi dell'articolo  20, comma 4, del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29.
            5.  Le  procedure previste dal  regolamento approvato con
          decreto del Presidente  della Repubblica  17 maggio   1978,
          n.   509, si  applicano anche agli interventi  e alle spese
          non inserite nel   piano di cui al  presente  articolo.  E'
          abrogato  il  comma   1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio
          1992, n.145".
            q)  L'art.  10  del  D.P.R.  20  aprile  1994,   n.   367
          (Regolamento  recante semplificazione e accelerazione delle
          procedure di spesa e contabili) cosi' recita:
            "Art. 10  (Contabilita' speciali).  - 1. Il versamento di
          fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in
          deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del  regio
          decreto   23   maggio  1924,  n.     827,    puo'    essere
          autorizzato,    anche  in    mancanza    di     particolari
          disposizioni  di  legge, con  il decreto di cui al comma  2
          nei casi in  cui  si  debbano    accreditare  a  funzionari
          delegati     fondi,  destinati  a  specifici    interventi,
          programmi  e  progetti,  stanziati in  diversi capitoli  di
          bilancio  del  medesimo   stato di previsione  della spesa.
          Gli interventi, i programmi e   i  progetti  devono  essere
          stabiliti  con  decreto  del Ministro competente, ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 1, del   decreto   legislativo    3
          febbraio   1993,   n.  29,  e  successive modificazioni. Il
          decreto indica la legge  di spesa e i  capitoli di bilancio
          interessati, la durata degli interventi,  dei  programmi  o
          dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti.
            2.  Il   decreto motivato   del Ministro del  tesoro che,
          su proposta dell'amministrazione interessata,  autorizza il
          versamento    dei  fondi  sulla    contabilita'    speciale
          stabilisce    la    durata    massima    della contabilita'
          stessa.  Il  decreto    e'   comunicato   alla   competente
          Ragioneria    centrale   e       alla   Corte   dei   conti
          contestualmente alla sua emanazione.
            3.  La disposizione  di cui  al primo  periodo del  comma
          2   non si  applica  alle  contabilita'  speciali  operanti
          nell'ambito del Ministero dell'interno.
            4.    Ove non  diversamente stabilito  da altre  norme, i
          funzionari titolari   di contabilita'   speciali  istituite
          ai  sensi    del comma   1 rendono il conto  amministrativo
          della gestione nei termini  e con le  modalita'    previsti
          per     la    presentazione    dei      rendiconti    delle
          contabilita' di cui al comma 3.
            5. Le contabilita'   speciali di cui all'art.  585    del
          regio  decreto  23    maggio    1924,    n.   827, comunque
          costituite  presso   sezioni   di tesoreria,  sono  estinte
          d'ufficio   a     cura  delle  sezioni  stesse  quando  sia
          trascorso  un anno  dall'ultima  operazione  e non    siano
          state  effettuate    ulteriori  transazioni.    Le    somme
          eventualmente  giacenti sono versate in conto  entrata  del
          tesoro  e  possono  essere riassegnate alle amministrazioni
          interessate  su  loro  richiesta.  Dell'estinzione  e   del
          versamento   viene    data    comunicazione    al  titolare
          della contabilita' speciale".
            r)  Il  comma 2  dell'art.   1   del D.L.   31    gennaio
          1995, n.  26, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge
          29    marzo    1995,  n.    95 (Disposizioni urgenti per la
          ripresa delle attivita' imprenditoriali) cosi' recita:  "2.
          Il   presidente  del  comitato  istituito  ai  sensi  della
          normativa  indicata  al     comma  1   e'   autorizzato   a
          costituire,  entro  il 31   agosto 1994,  una societa'  per
          azioni,   denominata  societa'    per  l'imprenditorialita'
          giovanile,   cui   e'    affidato  il  compito  di produrre
          servizi    a  favore  di     organismi  ed  enti      anche
          territoriali,  imprese  ed    altri  soggetti    economici,
          finalizzati alla  creazione di nuove imprese e al  sostegno
          delle  piccole  e medie imprese, costituite prevalentemente
          da giovani   tra i   18 e   i 29   anni,  ovvero    formate
          esclusivamente  da  giovani  tra  i 18 e i 35 anni, nonche'
          allo sviluppo locale.   A    decorrere  dal    sessantesimo
          giorno    successivo alla   sua costituzione,  la  societa'
          subentra altresi'   nelle   funzioni   gia' esercitate  dal
          comitato e dalla  Cassa depositi e prestiti  ai sensi della
          medesima  normativa  e   nei  relativi  rapporti  giuridici
          e  finanziari,  ivi   compresa la   titolarita' delle somme
          destinate alle esigenze di    finanziamento  del  comitato,
          determinate    nella  misura  di  lire    5    miliardi. La
          societa'  puo'  promuovere la  costituzione  e  partecipare
          al  capitale  sociale di  altre societa' operanti a livello
          regionale per le medesime finalita',  cui partecipano anche
          le  camere  di  commercio,  industria,      artigianato   e
          agricoltura   o      le   loro  unioni  regionali,  nonche'
          partecipare  al  capitale  sociale di piccole imprese nella
          misura massima del 10% del  capitale  stesso.  Al  capitale
          sociale  della  societa' possono altresi'  partecipare enti
          anche territoriali, imprese  ed altri  soggetti   economici
          comprese   le   societa' di  cui all'art. 11 della legge 31
          gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di  cui  all'art.    16
          della    legge   27   febbraio 1985,  n.  49,  che  possono
          utilizzare a   questo scopo non piu'    del  15  per  cento
          delle risorse, nonche' le  associazioni di categoria  sulla
          base  di    criteri fissati con   il   decreto  di  cui  al
          comma   1.   La   societa'   puo'   essere destinataria  di
          finanziamenti  nazionali  e  dell'Unione  europea,  il  cui
          utilizzo anche  in relazione agli   aspetti  connessi  alle
          esigenze  di  funzionamento, sara' disciplinato sulla  base
          di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori".
            s) l'obiettivo 1  del regolamento (CE) n. 2081/93,    che
          modifica  il regolamento   (CEE) n.  2052/88  relativo alle
          missioni  dei Fondi  a finalita'  strutturali, alla    loro
          efficacia    e  al   coordinamento dei loro interventi e di
          quelli  della Banca europea per gli  investimenti  e  degli
          altri strumenti finanziari esistenti, e' il seguente:
           "Obiettivo n. 1.
            1.   Le      regioni   interessate   dalla  realizzazione
          dell'obiettivo n. 1 sono regioni del  livello NUTS  II,  il
          cui PIL  pro capite risulta, in base ai  dati degli  ultimi
          tre  anni, inferiore  al 75%  della media comunitaria.
            Rientrano tra  queste regioni  anche l'Irlanda  del Nord,
          i  cinque  nuovi   Lander   tedeschi,   Berlino    Est,   i
          diparti  menti  francesi d'Oltremare, le Azzorre,  le Isole
          Canarie e Madera  ed altre regioni il cui PIL pro capite si
          avvicina a quello delle regioni indicate al primo  comma  e
          che  vanno  inserite,  per  motivi particolari, nell'elenco
          relativo all'obiettivo n. 1.
            Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli    aiuti  a  titolo
          dell'obiettivo  n.    1 per il periodo che va dal 1 gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
            Eccezionalmente,    visto    il    fenomeno    unico   di
          contiguita'   e   in funzione    del  loro   PIL  regionale
          a  livello   NUTS  III,    gli  "arrondissements"  Avesnes,
          Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e  Bute,  d'Arran,
          di    Cumbraes    e    di   Western Moray   sono   aggiunti
          all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.
            2.    L'elenco   delle    regioni    interessate    dalla
          realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto
          nell'allegato I.
            3. L'elenco delle regioni e'  valido    per  sei  anni  a
          decorrere  dal  1  gennaio 1994.   Prima della  scadenza di
          tale periodo  la Commissione riesamina  l'elenco  in  tempo
          utile  affinche'  il  Consiglio, deliberando a  maggioranza
          qualificata   su   proposta della   Commissione e    previa
          consultazione  del    Parlamento europeo, adotti un   nuovo
          elenco valido per il periodo successivo  alla  scadenza  di
          cui sopra.
            4.   Gli   Stati  membri  interessati    presentano  alla
          Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali  piani
          contengono in particolare:
            -  la    descrizione della situazione  attuale per quanto
          concerne le disparita'  e   i  ritardi   di  sviluppo,   le
          risorse   finanziarie mobilizzate e  i principali risultati
          delle azioni varate  nel corso del precedente   periodo  di
          programmazione,  nel  contesto    degli  aiuti  strutturali
          comunitari   ricevuti  e  tenuto  conto    dei    risultati
          disponibili delle valutazioni;
            -    la    descrizione   di   un'adeguata strategia   per
          conseguire  gli obiettivi di  cui all'art.  1, delle  linee
          principali  scelte    per  lo  sviluppo regionale   e degli
          obiettivi specifici, quantificati   se la  loro  natura  lo
          consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,
          anche in materia  di occupazione, delle  pertinenti  azioni
          al   fine   di  assicurare  che    apportino  i    vantaggi
          socioeconomici  a     medio   termine   corrispondenti   ai
          finanziamenti previsti;
            -    una valutazione  della  situazione ambientale  della
          regione   in  questione  e  la  valutazione    dell'impatto
          ambientale  della  strategia e delle  azioni    sopracitate
          secondo  i  principi   di  uno   sviluppo sostenibile    in
          conformita'    delle  vigenti    disposizioni del   diritto
          comunitario;  le disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita'  competenti  in    materia ambientale   designate
          dallo  Stato     membro   alla   preparazione      e   alla
          realizzazione delle  azioni previste  dal piano nonche' per
          garantire  il rispetto   delle norme comunitarie in materia
          ambientale;
            -   una tabella   finanziaria   indicativa globale    che
          riepiloghi   le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste corrispondenti a ciascuno  degli  assi  principali
          scelti  per  lo sviluppo  regionale nell'ambito  del piano,
          nonche'  indicazioni sull'utilizzazione  dei contributi dei
          Fondi,  della  BEI    e  degli altri   strumenti finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
            Gli  Stati  membri  possono   presentare   un   programma
          globale    di sviluppo regionale per  tutte le loro regioni
          incluse nell'elenco di cui al paragrafo  2  purche'  questo
          piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli  Stati    membri  presentano    per  le  regioni   in
          questione  anche i piani di   cui all'art.   10;  i    dati
          relativi    ai  piani   possono anche essere  indicati  nei
          piani  di sviluppo  regionale   riguardanti   le  accennate
          regioni.
            5.   La   Commissione valuta  i  piani  proposti, nonche'
          gli  altri elementi di   cui al paragrafo 4    in  funzione
          della  loro    coerenza  con  gli  obiettivi   del presente
          regolamento  e  con    le  disposizioni    e  le  politiche
          menzionate agli articoli 6  e 7. Essa definisce, sulla base
          di  tutti  i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della
          partnership prevista  dall'art.  4,  paragrafo  1,  e    di
          concerto  con  lo  Stato  membro  interessato,    il quadro
          comunitario di  sostegno per   gli  interventi  strutturali
          comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
            -  gli  obiettivi    di  sviluppo,  con  la    rispettiva
          quantificazione se la loro natura  lo consente, i progressi
          da  realizzare rispetto alla situazione    attuale  durante
          il  periodo di  cui  trattasi, le  linee prioritarie scelte
          per   l'intervento     comunitario,  le  modalita'  per  la
          valutazione  ex ante,  il controllo  e la   valutazione  ex
          post delle azioni prospettate;
             - le forme d'intervento;
            -     il   piano    indicativo   di    finanziamento  con
          l'indicazione dell'importo degli interventi  e  della  loro
          provenienza;
             - la durata di tali interventi.
            Il  quadro    comunitario  di    sostegno  garantisce  il
          coordinamento di tutti   gli      interventi    strutturali
          comunitari    previsti      per   la realizzazione dei vari
          obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una  regione
          determinata.
            Il      quadro  comunitario     di     sostegno     puo',
          all'occorrenza,  essere modificato e adattato,  nell'ambito
          della  partnership  di  cui  all'art.    4, paragrafo 1, su
          iniziativa   dello Stato  membro  o  della  Commissione  di
          concerto    con  lo  Stato   membro, in funzione di   nuove
          informazioni pertinenti   e  dei    risultati    registrati
          durante l'attuazione  delle azioni  in questione,  compresi
          i risultati  del  controllo e  della valutazione ex post.
            A     richiesta     debitamente     giustificata    dello
          Stato   membro interessato, la Commissione adotta i  quadri
          comunitari  particolari di sostegno per uno o piu' piani di
          cui al paragrafo 4.
            6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4
          e 5.
            7.   La   programmazione   si   riferisce   anche    alle
          azioni    di   cui all'obiettivo n. 5 a), da  attuare nelle
          regioni interessate operando una distinzione tra azioni  in
          materia  di  strutture  agricole  e  azioni  in  materia di
          strutture della pesca".