Art. 3. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale 1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. (( All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; )) il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, (( nonche' i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi )) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' sostituito dal seguente: " 21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura del (( quaranta )) per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura del (( quaranta )) per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.". 4-bis. (( I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai )) (( 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica )) (( utilita' ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, )) (( convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1981, n. )) (( 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a )) (( parita' di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici )) (( concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni )) (( presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di )) (( cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e )) (( successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima )) (( professionalita'. )) 5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo. 6. Gli oneri relativi alle quote di indennita' di anzianita', di cui al quinto comma, lettera a), dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997. 7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialita' del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico (( del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 )) del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno l997. 8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali (( nonche' ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, )) per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilita' e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata. 9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, (( destinando non meno dei due terzi del totale a )) quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081 /93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nellaconduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. (( Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. ))
Riferimenti normativi: a) Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) cosi' recita: "8 Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno". b) La lettera b), comma 25, dell'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni, urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sotegno del reddito e nel settore previdenziale), e' la seguente: "25. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'art. 1 con proprio decreto: a) (omissis); b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui rispettivamente, all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo;". c) Il testo del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1979, n. 94). d) Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175. e) Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, cosi' recita: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". f) Il comma 21 dell'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ora sostituito, cosi' recitava: "21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate anche da lavotori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa' in via straordinaria elimitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori". g) Il testo del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 (Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1981, n. 205). h) Il testo del D.L. 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1988, n. 119). i) L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recita: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6 Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". l) La lettera h), primo comma, dell'art. 18 e l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Leggequadro i materia di formazione professionale) cosi' recitano: "Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) - g) (omissis); h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di ruqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675". "Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo procedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". m) La lettera a), quinto comma, dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' la seguente: "Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 28: a) le quote di indennita' di anzianita' maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilita' da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;". n) L'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, cosi' recita: "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto - legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte: 1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 4) dal 4,30 al 4 per cento; 5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cen delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77 /801/CEE del 20 dicembre 1977". o) il comma 14 dell'art. 4 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e' il seguente: "14. L'ambito delle attivita' di cui all'art. 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attivita' alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attivita' formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi"; p) L'art. 7 del D.L. 10 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia) cosi' recita: "Art. 7 (Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali). - 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni cultuali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano puo' essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessita', con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte gia' avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere gia' espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 2. I fondi necessari per effettare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto. 3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilita' la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonche' quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite puo' essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto. 4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni cultuali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonche' non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n.145". q) L'art. 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) cosi' recita: "Art. 10 (Contabilita' speciali). - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti. 2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e' comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno. 4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalita' previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al comma 3. 5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale". r) Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) cosi' recita: "2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori". s) l'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 2081/93, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' il seguente: "Obiettivo n. 1. 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i diparti menti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: - la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; - la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; - una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; - una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: - gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; - le forme d'intervento; - il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5 a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca".