Art. 3-bis. Procedure relative agli ammortizzatori sociali (( 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli )) (( ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono )) (( sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della )) (( legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di )) (( approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, )) (( della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito )) (( dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. )) (( 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, )) (( n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' )) (( disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del )) (( trattamento straordinario di integrazione salariale, con il )) (( connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche )) (( in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, )) (( n. 223. )) (( 2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23)) (( luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione )) (( del provvedimento di assoggettamento della societa' ad una )) (( delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della )) (( medesima legge n. 223 del 1991. )) ))
Riferimenti normativi: a) L'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), cosi' recita: "Art. 19. - Il complesso dei trasferimnti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi. 2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa. 3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art.12 dell legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. 4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione. 5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivabilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi. 7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio. 8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981". b) Il comma 3 dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, cosi' recita: "3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali' che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio". c) Il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficolta' di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS". d) Il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro". e) L'art. 3 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali). - 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emananazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e' dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che essa proceda provvde a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinatodal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'. 4- ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni. 5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, al lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2 - sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali".