Art. 3-bis.
           Procedure relative agli ammortizzatori sociali
  (( 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ))
(( ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono ))
(( sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della    ))
(( legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di     ))
(( approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3,      ))
(( della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito             ))
(( dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  ))
(( 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))
(( n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'  ))
(( disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del ))
(( trattamento straordinario di integrazione salariale, con il     ))
(( connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche  ))
(( in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991,  ))
(( n. 223.                                                         ))
(( 2. Il  requisito di cui all'articolo 1, comma  1, della legge 23))
(( luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione  ))
(( del provvedimento di assoggettamento della societa' ad una      ))
(( delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della     ))
(( medesima legge n. 223 del 1991. ))                              ))
 
          Riferimenti normativi:
            a) L'art. 19  della  legge  28    febbraio  1986,  n.  41
          (Disposizioni  per  la  formazione del   bilancio annuale e
          pluriennale  dello Stato (legge  finanziaria  1986),  cosi'
          recita:
            "Art.  19. -   Il complesso dei trasferimnti dello  Stato
          all'INPS,  a  titolo  di  pagamenti    di  bilancio  e   di
          anticipazioni    di  Tesoreria,  al  netto di lire   19.000
          miliardi di erogazioni a  titolo di  regolazioni  debitorie
          pregresse,   e' fissato  per  l'anno  1986 in  lire  32.000
          miliardi.
            2.  Ai  fini dell'avvio   del   risanamento   finanziario
          della    cassa  integrazione    guadagni    degli    operai
          dell'industria,  il  disavanzo patrimoniale  risultante  al
          31 dicembre 1985 e' posto  a carico dello Stato nel  limite
          di    lire  19.000  miliardi,    a  titolo   di regolazione
          debitoria pregressa.
            3.  In   attesa  della   nuova   disciplina   concernente
          la        cassa    integrazione   guadagni   degli   operai
          dell'industria, fermo restando il  contributo  dello  Stato
          di  cui  all'art.12 dell legge   20 maggio 1975, n. 164, e'
          fissato, per l'anno 1986, un   contributo straordinario  di
          lire    3.500    miliardi    a    favore  della    separata
          contabilita'   degli  interventi    straordinari  di    cui
          all'art.  4 della  legge 5  novembre 1968, n. 1115.
            4.   Il contributo  predetto  e'  corrisposto per  il  60
          per  cento nell'anno  1986  e, per   la   restante   parte,
          fino   alla   concorrenza dell'onere effettivo e, comunque,
          nel limite del contributo di cui al precedente  comma    3,
          sulla  base    delle  risultanze per lo   stesso anno della
          separata  contabilita'  degli interventi straordinari della
          cassa integrazione.
            5. I  provvedimenti del CIPI  in materia di  integrazione
          salariale sono  adottati  sulla  base  di  una  istruttoria
          tecnica  selettiva effettuata  da un  apposito comitato  la
          cui composizione  e le  cui modalita'  di     funzionamento
          saranno    successivabilancio      e   della programmazione
          economica di  concerto con  i Ministri  del lavoro  e della
          previdenza sociale e del tesoro.
            6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma  1  sono
          autorizzate senza oneri di interessi.
            7.  Le  somme  corrisposte  a   titolo  di  pagamenti  di
          bilancio  diminuiscono,  per  il  corrispondente   importo,
          il  livello  delle anticipazioni di Tesoreria gia'  erogate
          nel corso dell'esercizio.
            8. A  decorrere dall'anno  1986 cessano  di maturare  gli
          interessi  sulle  anticipazioni  concesse  all'INPS   dalla
          Tesoreria  dello  Stato  ai  sensi  del   penultimo   comma
          dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.  370, di cui al
          debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981".
            b) Il comma 3 dell'art. 1 della  legge 23 luglio 1991, n.
          223,   come   sostituito   dall'art.   1,   comma   4,  del
          decreto-legge 16 maggio 1994, n.    299,  convertito  dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, cosi' recita: "3.  La  durata
          dei    programmi di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
          conversione  aziendale  non puo'  essere  superiore  a  due
          anni.    il  Ministro   del   lavoro   e   della previdenza
          sociale  ha  facolta'  di concedere due  proroghe, ciascuna
          di durata  non superiore  a dodici mesi,  per  quelli   tra
          i   predetti   programmi   che  presentino  una particolare
          complessita' in   ragione delle   caratteristiche  tecniche
          dei    processi   produttivi   dell'azienda,    ovvero   in
          ragione      della   rilevanza      delle       conseguenze
          occupazionali'    che    detti    programmi  comportano con
          riferimento alle  dimensioni  dell'impresa    ed  alla  sua
          articolazione sul territorio".
            c)  Il    comma  6 dell'art. 2   della legge n. 223/1991,
          cosi' recita:    "6.  Il  Ministro    del  lavoro  e  della
          previdenza    sociale puo' disporre il  pagamento   diretto
          ai  lavoratori,  da    parte  dell'INPS,   del  trattamento
          straordinario  di integrazione   salariale, con il connesso
          assegno per il nucleo familiare,  ove spettante, quando per
          l'impresa ricorrano   comprovate   difficolta'   di  ordine
          finanziario    accertate  dall'Ispettorato  provinciale del
          lavoro territorialmente competente.   Restano    fermi  gli
          obblighi    del    datore  di    lavoro    in ordine   alle
          comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS".
            d) Il   comma 1 dell'art. 1   della  legge  n.  223/1991,
          cosi'  recita:   "1.   La    disciplina   in   materia   di
          intervento  straordinario  di integrazione salariale  trova
          applicazione   limitatamente  alle  imprese  che    abbiano
          occupato mediamente  piu'   di   quindici lavoratori    nel
          semestre   precedente  la    data  di  presentazione  della
          richiesta di cui al  comma  2.   Nel   caso   di  richieste
          presentate    prima    che    siano  trascorsi sei mesi dal
          trasferimento  di azienda, tale requisito deve  sussistere,
          per   il   datore    di  lavoro  subentrante,  nel  periodo
          decorrente   alla   data   del  predetto     trasferimento.
          Ai     fini dell'applicazione  del presente  comma  vengono
          computati anche  gli apprendisti ed  i lavoratori   assunti
          con  contratto di  formazione e lavoro".
              e) L'art. 3 della legge n. 223/1991, cosi' recita:
            "Art.  3      (Intervento   straordinario di integrazione
          salariale  e  procedure    concorsuali).      -    1.    Il
          trattamento  straordinario   di integrazione   salariale e'
          concesso,  con decreto  del Ministro  del lavoro  e   della
          previdenza    sociale,  ai    lavoratori    delle   imprese
          soggette      alla         disciplina       dell'intervento
          straordinario      di integrazione salariale,   nei casi di
          dichiarazione     di  fallimento,   di   emananazione   del
          provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa ovvero
          di    sottoposizione  all'amministrazione    straordinaria,
          qualora  la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta  o  sia cessata.  Il trattamento  straordinario di
          integrazione salariale  e' altresi' concesso  nel  caso  di
          ammissione   al  concordato  preventivo  consistente  nella
          cessione dei beni. In   caso di  mancata  omologazione,  il
          periodo  di  integrazione salariale  fruito dai  lavoratori
          sara'   detratto da quello   previsto     nel    caso    di
          dichiarazione      di    fallimento.   Il trattamento viene
          concesso, su  domanda del curatore, del liquidatore  o  del
          commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
            2. Entro  il termine  di scadenza  del periodo di  cui al
          comma  1,  quando    sussistano  fondate   prospettive   di
          continuazione o  ripresa dell'attivita'  e  di salvaguardia
          anche  parziale,  dei livelli  di occupazione tramite    la
          cessione, a qualunque  titolo, dell'azienda o di sue parti,
          il    trattamento  straordinario  di integrazione salariale
          puo'  essere  prorogato,  su  domanda  del  curatore,   del
          liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte
          del  CIPI,  per  un  ulteriore  periodo non superiore a sei
          mesi. La domanda deve essere corredata  da  una  relazione,
          approvata  dal    giudice  delegato  o   dall'autorita' che
          esercita il   controllo, sulle  prospettive  di    cessione
          dell'azienda  o di   sue    parti  e  sui  riflessi   della
          cessione  sull'occupazione aziendale.
            3.  Quando  non   sia      possibile   la   continuazione
          dell'attivita',  anche tramite  cessione dell'azienda  o di
          sue parti,   o quando   i livelli  occupazionali    possano
          essere   salvaguardati solo  parzialmente,  il curatore, il
          liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
          mobilita', ai sensi dell'art.   4 ovvero  dell'art.  24,  i
          lavoratori  eccedenti.  In    tali casi il   termine di cui
          all'art. 4, comma   6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni.  Il
          contributo  a  carico  dell'impresa  previsto  dall'art. 5,
          comma 4, non e' dovuto.
            4.    L'imprenditore   che, a  titolo  di  affitto, abbia
          assunto   la gestione,   anche    parziale,   di    aziende
          appartenenti    ad  imprese assoggettate alle  procedure di
          cui  al  comma    1,  puo'    esercitare  il  diritto    di
          prelazione    nell'acquisto    delle  medesime.  Una  volta
          esaurite le procedure previste dalle  norme vigenti per  la
          definitiva   determinazione   del     prezzo  di    vendita
          dell'azienda,   l'autorita'  che  essa  proceda  provvde  a
          comunicare    entro  dieci giorni il prezzo cosi' stabilito
          all'imprenditore  cui  sia   riconosciuto  il  diritto   di
          prelazione.  Tale    diritto deve essere esercitato   entro
          cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
            4-bis. Le  disposizioni in  materia  di  mobilita' ed  il
          trattamento relativo si applicano anche   al  personale  il
          cui  rapporto  sia    disciplinatodal   regio   decreto   8
          gennaio   1931,    n.    148,    e  successive  estensioni,
          modificazioni e  integrazioni, che  sia stato licenziato da
          imprese  dichiarate    fallite,  o poste   in liquidazione,
          successivamente alla data  di  entrata    in  vigore  della
          presente  legge.  Per  i lavoratori  che si  trovino  nelle
          indicate   condizioni e   che  maturino,  nel    corso  del
          trattamento  di   mobilita', il   diritto alla pensione, la
          retribuzione da  prendere a base   per il    calcolo  della
          pensione  deve intendersi quella dei  dodici mesi di lavoro
          precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
            4-  ter.  Ferma restando  la previsione dell'art. 4 della
          legge 12   luglio 1988,   n. 270,    e  limitatamente    ai
          lavoratori    licenziati  successivamente   al   1   agosto
          1993,    nei    casi    di    fallimento,    di  concordato
          preventivo,  di amministrazione  controllata e di procedure
          di  liquidazione, le  norme in   materia di    mobilita'  e
          del  relativo  trattamento  trovano  applicazione anche nei
          confronti delle aziende di trasporto  pubblico  che   hanno
          alle   proprie  dipendenze  personale iscritto al Fondo per
          la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi  di
          trasporto.  Per i  lavoratori che si trovino nelle indicate
          condizioni e che maturino, nel  corso  del  trattamento  di
          mobilita',  il diritto  alla pensione,  la retribuzione  da
          prendere   a base   per il calcolo  della  pensione    deve
          intendersi   quella  del    periodo  di  lavoro  precedente
          l'inizio del trattamento di mobilita'.
            5. Sono  abrogati l'art. 2  della legge 27  luglio  1979,
          n.    301,  e  successive modificazioni,   e l'art.   2 del
          decreto-legge  21 febbraio 1985, n.  23, convertito,    con
          modificazioni,    dalla  legge    22 aprile 1985, n. 143, e
          successive modificazioni.
            5-bis. La disciplina  dell'intervento  straordinario   di
          integrazione  salariale    e di   collocamento in mobilita'
          prevista dal presente    articolo  per    le    ipotesi  di
          sottoposizione    di  imprese    a procedure concorsuali si
          applica, fino  a concorrenza massima di lire dieci miliardi
          annui, previo parere   motivato  del  prefetto  fondato  su
          ragioni    di    sicurezza  e    di   ordine   pubblico, al
          lavoratori   delle aziende  sottoposte    a  sequestro    o
          confisca  ai  sensi della  legge 31 maggio  1965,  n.  575,
          e     successive     modificazioni.     A     tale     fine
          l'amministratore dei beni  nominato ai sensi dell'art. 2  -
          sexies
           della citata legge n. 575 del 1965  esercita  le  facolta'
          attribuite   dal  presente    articolo  al  curatore,    al
          liquidatore e  al commissario nominati  in  relazione  alle
          procedure concorsuali".