Art. 4.
               Intervento su immobili adibiti a teatri
  1.  In  attesa dell'adozione  della  legge  di disciplina  generale
dell'attivita'  teatrale,  e'  istituito, nell'ambito  del  Fondo  di
intervento di cui all'articolo 2 della  legge 14 agosto 1971, n. 819,
il conto  speciale per  l'apertura dei teatri,  avente ad  oggetto il
finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta'
dei comuni o  di altri soggetti. Il finanziamento  e' compatibile con
eventuali contributi  in conto capitale  ed e' erogato sulla  base di
criteri  predeterminati  dall'Autorita'   di  Governo  competente  in
materia di spettacolo.
  2.  Il tasso  di interesse  per  le operazioni  di finanziamento  a
carico del conto  speciale di cui al comma 1  e' definito con decreto
del  Ministro del  tesoro,  di concerto  con  l'Autorita' di  Governo
competente in materia di spettacolo.
  3.  Alla costituzione  delle disponibilita'  finanziarie del  conto
speciale del  Fondo d'intervento sono inizialmente  destinate lire 25
miliardi,  mediante individuazione  nell'ambito delle  disponibilita'
esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14
agosto 1971,  n. 819.  A tale  individuazione, nonche'  per ulteriori
individuazioni nell'ambito  del Fondo predetto, connesse  ad esigenze
dei settori dello spettacolo,  si provvede con decreto dell'Autorita'
di Governo competente in materia di spettacolo.
 
          Riferimenti normativi:
            a)  Il testo   dell'art.   2   della legge   14    agosto
          1971, n.  819, recante:  "Interventi a  favore  del credito
          cinematografico" e'  il seguente:
            "Art.  2. - I fondi istituiti  presso la Sezione autonoma
          di credito  cinematografico  della  Banca  nazionale    del
          lavoro, ai sensi dell'art.  32 della  legge 31 luglio 1956,
          n.  897,  sono  sostituiti    da  un  fondo  denominato  di
          "intervento" cosi' alimentato:
            a) dal  conferimento da  parte dello  Stato della   somma
          di  lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972
          e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974
          e 1975;
            b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art.
          32;
            c)  dalle  somme del fondo   previsto dall'art. 27, primo
          comma, della legge 4 novembre  1965, n. 1213, relative agli
          esercizi precedenti a quello in corso    e  non  utilizzate
          entro  il  termine   di tre mesi dalla data data entrata in
          vigore della  presente legge, e da quelle che si renderanno
          complessivamente  disponibili   alla  fine    di    ciascun
          esercizio finanziario.
            Una   quota  del  fondo  d'intervento   pari  all'85  per
          cento  e' destinata:
            1)   il    70    per    cento      ad    operazioni    di
          finanziamento    per    la produzione, la   distribuzione e
          l'esportazione di film    nazionali,  e  per  le  industrie
          tecniche cinematografiche;
            2)   per   altro  30  per  cento  ad  interventi  per  il
          consolidamento della  produzione  e    della  distribuzione
          cinematografica  nazionale    e  delle  industrie  tecniche
          cinematografiche;
            La restante quota del fondo pari   al  15  per  cento  e'
          destinata  alla concessione   di    contributi  in    conto
          capitale   ad    esercenti   o proprietari    delle    sale
          cinematografiche   indicate  nell'art.  27, secondo  comma,
          della  legge 4   novembre   1965, n.   1213,  ubicate    in
          comuni, cinematograficamente depressi,  con popolazione non
          superiore  ai  200  mila abitanti, per  l'effettuazione dei
          lavori specificati nel comma   stesso.   Tali    contributi
          sono    concessi   in   alternativa   al contributo   sugli
          interessi  previsti dal  predetto art.  27, secondo  comma,
          nella    misura  massima  del    30 per cento della   spesa
          accertata   dalla   Sezione       autonoma   del    credito
          cinematografico   e, comunque, per un importo non eccedente
          i 5 milioni di lire.
            Sulla quota   del fondo  di    cui  al  precedente  comma
          potranno   essere   disposti   altresi'  finanziamenti  per
          rinnovamento degli impianti negli esercizi  cinematografici
          che svolgono attivita' saltuaria.
            I  finanziamenti  ed  i  contributi previsti dal presente
          articolo sono concessi su   parere del   comitato di    cui
          all'art.  27 della  legge 4 novembre 1965, n. 1213.
            Sentito  il   comitato di   cui al  predetto art.  27 con
          decreto del Ministro per  il turismo e lo    spettacolo  di
          concerto  con  i Ministri per il  tesoro e per  le finanze,
          da emanarsi entro   sessanta giorni  dalla    pubblicazione
          della   presente   legge,  saranno  stabilite  le modalita'
          di utilizzazione e di  gestione del fondo, nonche' le norme
          che  disciplinano  la   richiesta   e   Iassegnazione   dei
          finanziamenti.
            Il   tasso   di      interesse   per   le  operazioni  di
          finanziamento  a  carico  del  fondo  di  intervento  sara'
          fissato  con decreto del Ministro per il tesoro di concerto
          con il Ministro per il turismo e lo spettacolo".