Art. 5.
             Interventi nel settore del trasporto aereo
  1. Per la  realizzazione di opere di  ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione necessarie  ad assicurare, a breve  e medio termine,
il  migliore  funzionamento  delle infrastrutture  aeroportuali,  con
priorita'  per  gli  aeroporti  di   Bari,  Cagliari  e  Catania,  e'
autorizzata, a  decorrere dal secondo semestre  1997, la contrazione,
da parte delle societa' di  gestione costituite secondo le previsioni
dell'articolo 10,  comma 13,  della legge 24  dicembre 1993,  n. 537,
ovvero, in  mancanza, dagli enti locali  territorialmente competenti,
di  mutui od  altre operazioni  finanziarie  in relazione  a rate  di
ammortamento per  capitale ed interessi  complessivamente determinate
dal limite  di impegno quindicennale  di lire 45 miliardi  per l'anno
1998.
  2. La realizzazione delle opere di  cui al comma 1 e' affidata alle
societa'   di   gestione    aeroportuale   ovvero   all'ente   locale
territorialmente  competente.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  provvede  ad  erogare   direttamente  a  ciascuno  degli
istituti  di credito  interessati le  quote di  rate di  ammortamento
relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
a lire 45  miliardi per ciascuno degli anni 1998  e 1999, si provvede
con  corrispondente utilizzo  delle  proiezioni per  i medesimi  anni
dello  stanziamento   iscritto,  ai   fini  del   bilancio  triennale
1997-1999, al capitolo  9001 dello stato di  previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno   finanziario  1997,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al  Ministero dei  trasporti e
della navigazione.
 
          Riferimenti normativi:
            a) Il testo del comma 13  dell'art.  10  della  legge  24
          dicembre  1993,  n. 537  (Interventi correttivi di  finanza
          pubblica) e'  il seguente:   "13. Entro l'anno  1994,  sono
          costituite apposite societa' di capitale per  la   gestione
          dei      servizi   e     per   la     realizzazione   delle
          infrastrutture degli   aeroporti gestiti   anche  in  parte
          dallo  Stato.  Alle predette  societa' possono  partecipare
          anche  le regioni   e gli enti  locali    interessati.  Con
          decreto  del  Ministro dei  trasporti e della  navigazione,
          di   concerto   con  il    Ministro    del  tesoro,    sono
          stabiliti,   entro sessanta  giorni dalla  data di  entrata
          in    vigore  della  presente  legge,  i   criteri      per
          l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di
          cui  all'art.  12,  commi,  1  e 2, della legge 23 dicembre
          1992, n. 498".