Art. 6.
      Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
  1.  Le  risorse  derivanti  dall'esercizio  del  potere  di  revoca
previsto dal comma 104 dell'articolo  2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,  le risorse  assegnate dal C.I.P.E.  per il  finanziamento di
progetti  di protezione  e risanamento  ambientale nel  settore delle
acque a valere  sui fondi di cui all'articolo 4  del decreto-legge 23
giugno 1995,  n. 244,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8
agosto  1995, n.  341,  nonche' le  ulteriori  risorse attribuite  al
Ministero  dell'ambiente in  sede di  riprogrammazione delle  risorse
disponibili  nell'ambito del  quadro  comunitario  di sostegno,  sono
destinate alla realizzazione delle  opere e degli interventi previsti
da un  piano straordinario  di completamento e  razionalizzazione dei
sistemi di  collettamento e depurazione delle  acque reflue, adottato
dal Ministro  dell'ambiente, sentita  la Conferenza permanente  per i
rapporti  tra lo  Stato, le  regioni  e le  province autonome,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le risorse nazionali di cui  al comma 1 sono assegnate, anche in
deroga  alle finalita'  previste per  dette risorse  dalle rispettive
disposizioni normative,  su appositi  capitoli di spesa  del bilancio
del  Ministero  dell'ambiente, anche  di  nuova  istituzione. Per  le
risorse gia' trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante
versamento all'entrata  del bilancio  dello Stato ed  alla successiva
riassegnazione ai  capitoli del  Ministero dell'ambiente  con decreto
del  Ministro  del   tesoro.  Il  Ministero  del   bilancio  e  della
programmazione  economica, su  proposta del  Ministero dell'ambiente,
provvede a  richiedere all'Unione europea le  modifiche dei programmi
operativi eventualmente occorrenti.
  3. Al fine di assicurare  la tempestiva realizzazione delle opere e
degli interventi previsti  dal piano di cui al comma  1, il Ministero
dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:
  a)  una   quota  pari   al  venticinque   per  cento   delle  somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna
regione  a  seguito  dell'adozione  del piano,  entro  trenta  giorni
decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio;
  b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite
del novanta per cento, tenendo conto  della quota di cui alla lettera
a),   proporzionalmente   imputabile    all'intervento,   a   seguito
dell'avvenuta  notifica da  parte  della regione  della consegna  dei
lavori, entro trenta  giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita'
delle risorse in bilancio;
  c)  la quota  residua del  costo  effettivo di  ogni intervento,  a
seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo,
entro  trenta giorni  decorrenti dall'effettiva  disponibilita' delle
risorse in bilancio.
  4.  Alle  opere ed  agli  interventi  di cui  al  comma  1 ((  gia'
appaltati  o affidati  in  concessione e  che  risultino sospesi  per
qualsiasi motivo alla data di  entrata in vigore del presente decreto
))  si  applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2  e  seguenti
dell'articolo  13  del   presento  decreto,  intendendosi  sostituito
all'elenco  di  cui  al  comma  1  dello  stesso  articolo  il  piano
straordinario  di completamento  e razionalizzazione  dei sistemi  di
collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di
sessanta  giorni dal  collaudo per  ciascuna opera  senza che  ne sia
avvenuta l'attivazione, il Ministro  dell'ambiente (( di concerto con
il  Ministero dei  lavori  pubblici ))  puo'  individuare un  gestore
provvisorio  al  quale  affidare,  per un  termine  non  superiore  a
diciotto  mesi, il  compito  di provvedere  all'entrata in  esercizio
dell'impianto. A tale fine il  gestore provvisorio puo' utilizzare, a
titolo  di anticipazioni,  l'eventuale  quota  residua delle  risorse
destinate  dal piano  all'intervento  in parola,  nonche' le  risorse
derivanti da canoni  o tariffe in materia di  acquedotto, fognatura e
depurazione, ove previsti.
  5.  Il Ministero  dell'ambiente, nell'ambito  del piano  di cui  al
comma 1, determina le modalita'  per il monitoraggio ed il controllo,
con la  partecipazione delle regioni interessate,  delle attivita' di
realizzazione  delle  opere e  degli  interventi  previsti dal  piano
stesso, ivi  compresi i  presupposti e  le procedure  per l'eventuale
revoca dei  finanziamenti e  per il  riutilizzo delle  risorse resesi
comunque   disponibili,   assicurando,    di   norma,   il   rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
  6. Il Ministero dell'ambiente,  per la predisposizione dei progetti
preliminari degli  interventi previsti  dal piano, puo'  avvalersi di
soggetti  pubblici  aventi  specifica   competenza  in  materia,  con
rimborso agli  stessi delle  sole spese  sostenute e  documentate, ad
esclusione di  quelle relative al  trattamento economico di  base del
personale. Per il  suddetto rimborso e' autorizzata la  spesa di lire
400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
  7. Al  fine di migliorare,  incrementare e adeguare  agli standards
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere
iniziative   di  supporto   alle   azioni  in   tale  settore   delle
amministrazioni  pubbliche per  aumentare  l'efficienza dei  relativi
interventi, anche  sotto il profilo della  capacita' di utilizzazione
delle risorse  derivanti da  cofinanziamenti dell'Unione  europea, e'
istituito  presso  il  Ministero   dell'ambiente,  nelle  more  della
costituzione  di   un'apposita  segreteria  tecnica   permanente,  un
apposito gruppo  tecnico, composto  da non piu'  di venti  esperti di
elevata   qualificazione,   nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente. Per  la costituzione ed il  funzionamento del suddetto
gruppo  tecnico e'  autorizzata la  spesa di  lire 1.200  milioni per
l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
  8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire
1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998,
si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio  triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di  previsione del Ministero del tesoro  per l'anno 1997,
all'uopo  parzialmente   utilizzando  l'accantonamento   relativo  al
Ministero dell'ambiente.
 
          Riferimenti normativi:
            a)  Il  testo  del  comma  104 dell'art. 2 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662  (Misure di  razionalizzazione  della
          finanza  pubblica)    e'  il seguente:   "104. Le   risorse
          attribuite alle  regioni dal  programma triennale   per  la
          tutela dell'ambiente  non utilizzate  entro il  31 dicembre
          1996,    e per le  quali non  siano stati completati  entro
          la data predetta di   cui al  punto  5.1.4  della  delibera
          CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  58 dell'11 marzo 1994,   con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  su  proposta  delle
          regioni  interessate;    da  prodursi   entro 60   giorni a
          decorrere  dal  31 dicembre  1996,  sono  destinate, previa
          verifica dell'attualita' dell'interesse   prioritario  alla
          realizzazione  degli  interventi originariamente  previsti,
          ad altri interventi  tra quelli individuati  nel  documento
          regionale     di    programma,  assicurando    il  rispetto
          dell'originaria  allocazione  territoriale  delle  risorse.
          Decorso il termine di 60  giorni  precedentemente  indicato
          senza  che  le regioni    interessate  abbiano    formulato
          proposte;    il      Ministro  dell'ambiente,  con  proprio
          decreto,   sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo   Stato, le regioni   e le  province    autonome  di
          Trento  e    di  Bolzano,  individua    gli  interventi  da
          revocare, nonche' gli  interventi  urgenti  di  risanamento
          ambientale   ai   quali  ridestinare  le     risorse  cosi'
          recuperate.    Le  risorse    attribuite  dal     programma
          triennale  alle  regioni  e  province autonome dalle quali,
          alla data del 28  febbraio  1997,  non  sia stato    ancora
          approvato   il  documento regionale  di programma,  vengono
          altresi'  revocate con  decreto del Ministro  dell'ambiente
          e  ridestinate  con  gli  stessi criteri di cui al presente
          comma".
            b)  Il  testo  dell'art.  4  del  D.L.  23  giugno  1995,
          n.  244, convertito,  con modificazioni,   dalla legge    8
          agosto      1995,  n.    341  (conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,
          recante  misure  dirette  ad    accelerare il completamento
          degli  interventi pubblici  e la  realizzazione dei   nuovi
          interventi nelle aree depresse) e' il seguente:
            "Art.  4   (Interventi per opere infrastrutturali).  - 1.
          Al fine di  consentire  la  realizzazione   di   interventi
          per   grandi   opere infrastrutturali  nelle aree  depresse
          del   territorio nazionale,   il Ministro del    tesoro  e'
          autorizzato    a  contrarre  mutui,  anche    con  la Cassa
          depositi  e prestiti,  con ammortamento  a totale    carico
          dello  Stato, nei limiti delle risorse di  cui al comma 2 e
          subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45  della
          legge 23 dicembre 1994, n.  724, di  provvedimenti  diretti
          a   consentire   l'effettivo  conseguimento  delle  risorse
          stesse.
            2. Per le  finalita' di cui al   comma 1  e'  autorizzata
          la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per
          il  1997,  340  miliardi  per  il 1998, 515 miliardi per il
          1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709   miliardi
          annui a decorrere dall'anno 2001,  al cui onere si provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo delle   proiezioni per i
          medesimi  anni dello  stanziamento  iscritto al    capitolo
          5941    dello stato   di   previsione   del   Ministero del
          tesoro       per        l'anno        1995,    intendendosi
          corrispondentemente     ridotte   le    relative  dotazioni
          iscritte ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 725.
            3.  Le  somme  derivanti dai mutui contratti ai sensi del
          comma 1 sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,    al  fondo  di  cui  all'art.  19   del   decreto
          legislativo   3   aprile   1993,     n.  96,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni.  Le  predette  somme    sono
          destinate  al  finanziamento  di opere approvate  dal CIPE,
          su  proposta  del    Ministro  del     bilancio   e   della
          programmazione    economica,  d'intesa con il  Ministro dei
          lavori  pubblici  e   d'intesa   con   le   amministrazioni
          interessate,   con   priorita'  per       interventi     di
          completamento  funzionale,   per  investimenti cofinanziati
          dall'Unione  europea, per investimenti    cofinanziati  dai
          privati  e  per  investimenti immediatamente eseguibili, ed
          affluiscono, sulla base delle  delibere di approvazione del
          CIPE,  con decreto del Ministro  del  tesoro,  ad  appositi
          capitoli  da  istituire  negli  stati  di  previsione delle
          amministrazioni interessate".