Art. 6. Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse gia' trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti. 3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti: a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio; b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio; c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio. 4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 (( gia' appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto )) si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presento decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente (( di concerto con il Ministero dei lavori pubblici )) puo' individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio puo' utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti. 5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. 6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998. 7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998. 8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Riferimenti normativi: a) Il testo del comma 104 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta di cui al punto 5.1.4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate; da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualita' dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte; il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonche' gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse cosi' recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresi' revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma". b) Il testo dell'art. 4 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) e' il seguente: "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725. 3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorita' per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate".