Art. 7. Mantenimento in bilancio di fondi 1. Le disponibilita' iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione: a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonche' l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici; b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprieta' statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche; c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attivita' produttive e agevolazioni alle attivita' di ricerca; d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale; e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia; f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita' nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilita' o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonche' la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attivita' di salvaguardia della laguna di Venezia; g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonche' degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorche' riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1996; h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri; i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attivita' organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari; l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli (( 1109, )) 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attivita' dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, (( ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, )) nonche' l'attivita' produttiva della predetta amministrazione autonoma. 1-bis. (( Il termine per la contrazione dei mutui di cui )) (( all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. )) (( 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, )) (( n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1997. )) 1-ter. (( Il termine per la contrazione dei mutui di cui )) (( all'articolo 17, commi 18 e 19, dalla legge 11 marzo 1988, n. )) (( 67, e' prorogato al 31 dicembre 1997. ))
Riferimenti normativi: a) Per il titolo della gia' citata legge n. 662/1996, si veda in nota all'art. 6; b) Il testo del comma 8 dell'art. 4 del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) e' il seguente: "4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari interventi nelle opere di adduzione idropotabile che interessano le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purche' ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei sudetti territori compresi nei bacini idrografici del Po e dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammortamento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, e' posto a carico del bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Polesine, e' autorizzata a realizzare operazioni di mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente, il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilita' con gli obiettivi del programma triennale 1989 - 1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi del citato art. 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Al predetto onere per il triennio 1991 - 1993 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento "Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991". c) Il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e' il seguente: "18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistama di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricandenti in territori dichiarati delle competenti autorita' "aree a rischio ambientale", nonche' interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie delfiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a docorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato". d) La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca "Disposizioni in materia di usura".