Art. 7.
                  Mantenimento in bilancio di fondi
  1. Le  disponibilita' iscritte  nei seguenti capitoli  del bilancio
dello Stato  per l'anno 1996  e non impegnate nello  stesso esercizio
possono  essere  impegnate nell'esercizio  1997  al  fine di  avviare
interventi immediatamente  attivabili o  di proseguire  interventi in
corso di attuazione:
  a)  capitoli  7701, 8881  e  8882  dello  stato di  previsione  del
Ministero  dei  lavori pubblici,  concernenti  la  sistemazione e  la
riparazione  di  opere  idrauliche  di  competenza  statale,  nonche'
l'erogazione di  contributi in  conto capitale  in favore  degli enti
acquedottistici;
  b) capitoli  8401, 8404,  8405, 8419,  8422 e  8438 dello  stato di
previsione  del   Ministero  dei  lavori  pubblici,   concernenti  la
realizzazione   di   interventi    di   costruzione,   completamento,
sistemazione,  manutenzione di  immobili  demaniali  o di  proprieta'
statale e  di edifici  privati destinati a  sede di  uffici pubblici,
compresi   interventi   di   ristrutturazione   e   adeguamento   per
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  c)  capitolo   7552  dello   stato  di  previsione   del  Ministero
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica,
concernente incentivi  alle attivita' produttive e  agevolazioni alle
attivita' di ricerca;
  d)  capitolo   2557  dello   stato  di  previsione   del  Ministero
dell'ambiente,  concernente le  procedure di  valutazione di  impatto
ambientale;
  e) capitoli 9051,  9064, 9065 e 9301 dello stato  di previsione del
Ministero dei lavori pubblici,  concernenti la realizzazione di opere
di urbanizzazione  primaria, opere di edilizia  demaniale, interventi
su edifici di culto da  effettuare nelle regioni Campania, Basilicata
e Puglia;
  f) capitoli  7352 e  7602 dello stato  di previsione  del Ministero
dell'ambiente,  concernenti la  realizzazione di  opere e  servizi di
pubblica utilita' nei  parchi nazionali del Cilento,  Vallo di Diano,
Gargano,  Gran  Sasso e  Monti  della  Laga,  Maiella e  Vesuvio  con
personale in cassa integrazione  guadagni straordinaria, in mobilita'
o  in   trattamento  di   sussidio  di  disoccupazione,   nonche'  la
realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attivita'
di salvaguardia della laguna di Venezia;
  g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
e  4301  dello  stato   di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
concernenti  la realizzazione  degli  interventi  di prevenzione  del
fenomeno  dell'usura, nonche'  degli interventi  in favore  delle sue
vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti
per  usura in  primo grado  in corso  successivamente all'entrata  in
vigore della legge  7 marzo 1996, n. 108, ancorche'  riferiti a fatti
verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1996;
  h)  capitolo 8200  dello stato  di previsione  del Ministero  della
difesa,    concernente   la    realizzazione    di   interventi    di
ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico  di Reggio Calabria da
adibire a Scuola allievi carabinieri;
  i) capitoli 7652 e 1171  dello stato di previsione della Presidenza
del   Consiglio  dei   Ministri,  concernenti,   rispettivamente,  la
realizzazione  degli interventi  del fondo  per il  risanamento e  lo
sviluppo  dell'area   urbana  di  Reggio  Calabria   e  le  attivita'
organizzative e  gestionali connesse allo svolgimento  dei Giochi del
Mediterraneo a Bari;
  l)  capitoli  191 e  193  dello  stato  di previsione  della  spesa
dell'Amministrazione  autonoma dei  monopoli di  Stato e  capitoli ((
1109, ))  7851, 7853 e 8205  dello stato di previsione  del Ministero
delle  finanze,   anche  se   relative  all'anno   1995,  concernenti
interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e
ristrutturazione   delle   strutture   immobiliari   destinate   alla
allocazione   delle    attivita'   dell'amministrazione   finanziaria
orientate  a  prevenire  e  contrastare  l'evasione  fiscale,  ((  ad
assicurare la tempestiva attuazione  delle deleghe in materia fiscale
contenute  nella  legge   23  dicembre  1996,  n.   662,  ))  nonche'
l'attivita' produttiva della predetta amministrazione autonoma.
   1-bis. (( Il termine per la contrazione dei mutui di cui ))
(( all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.    ))
(( 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,  ))
(( n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1997.                       ))
   1-ter. (( Il termine per la contrazione dei mutui di cui ))
(( all'articolo 17, commi 18 e 19, dalla legge 11 marzo 1988, n.   ))
(( 67, e' prorogato al 31 dicembre 1997.                           ))
 
          Riferimenti normativi:
            a)  Per   il titolo della gia'  citata legge n. 662/1996,
          si veda in nota all'art. 6;
            b) Il testo del comma 8 dell'art. 4  del  D.L.  3  maggio
          1991,  n. 142, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          3 luglio    1991,  n.    195  (conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
          recante provvedimenti in  favore  delle  popolazioni  delle
          province    di  Siracusa,   Catania e   Ragusa colpite  dal
          terremoto   del dicembre 1990 ed  altre  disposizioni    in
          favore  delle  zone danneggiate da   eccezionali avversita'
          atmosferiche dal   giugno 1990   al gennaio 1991)    e'  il
          seguente:  "4.   Per   il completamento   dei programmi  di
          intervento in   corso adottati   ai sensi    dell'art.  18,
          commi  1    e  4,  della    legge 11   marzo 1988,   n. 67,
          concernenti  l'adeguamento    e  il  potenziamento    degli
          impianti   di  depurazione,  l'integrazione  del sistema di
          collettamento fognario, il  risanamento dei corpi idrici  a
          debole  ricambio e  conseguenti necessari  interventi nelle
          opere  di  adduzione idropotabile   che interessano le aree
          urbane che risultano collegate ai    fiumi  Po  e    Adige,
          purche'  ricomprese  nei    territori  ad  elevato  rischio
          ambientale di  cui all'art. 7  della legge  8 luglio  1986,
          n.  349,  come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto
          1989, n.  305, i  comuni e   loro consorzi   ricadenti  nei
          sudetti territori compresi nei bacini idrografici del  Po e
          dell'Adige  sono  autorizzati  a  contrarre  nell'anno 1991
          mutui con  la Cassa depositi e prestiti, o con istituti  di
          credito  abilitati  ai sensi   della normativa vigente, per
          l'ammontare      complessivo   di   lire   80     miliardi.
          L'onere  di ammortamento dei suddetti  mutui,  valutato  in
          lire  12  miliardi  annui a decorrere dal  1992, e' posto a
          carico del bilancio dello  Stato. La regione    Veneto,  ai
          fini   degli obiettivi  di  cui sopra  ricompresi nell'area
          ad  elevato rischio  di crisi  ambientale del  Polesine, e'
          autorizzata  a   realizzare  operazioni  di   mutuo     per
          l'ammontare complessivo di lire  20 miliardi, con onere  di
          ammortamento  valutato  in lire   3 miliardi annui posto  a
          carico del bilancio  dello Stato a decorrere  dal  1992. Le
          richieste   di   mutuo  sono    presentate    alle  regioni
          interessate   che le  inoltrano al Ministro  dell'ambiente,
          il quale  provvede, entro  venti giorni   dalla  richiesta,
          alla  verifica  delle  compatibilita' con gli obiettivi del
          programma triennale 1989 - 1991 per la  tutela  ambientale,
          tenendo  conto  dei  piani  di  risanamento  in  fase    di
          elaborazione per ciascuna  delle aree a rischio   ai  sensi
          del    citato art.  7  della legge  n. 349  del  1986, come
          sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n.  305.
          Al  predetto onere per il triennio 1991 - 1993  si provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle    proiezioni    per
          gli     anni     1992     e     1993    dell'accantonamento
          "Completamento degli interventi per  il potenziamento degli
          impianti  di  depurazione,    integrazione  del     sistema
          fognario,  risanamento dei corpi idrici che  interessano le
          aree  urbane  del bacino  del Po (rate ammortamento mutui)"
          iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991  -  1993,  al
          capitolo 9001 dello  stato di previsione del  Ministero del
          tesoro per l'anno 1991".
            c) Il  testo dei commi  18 e 19 dell'art.  17 della legge
          11  marzo 1988, n.  67 (Disposizioni per  la formazione del
          bilancio    annuale  e  pluriennale  dello  Stato)  e'   il
          seguente:
            "18.  Per  l'anno  1988 la Cassa   depositi e prestiti e'
          autorizzata a concedere ai comuni   e loro  consorzi  mutui
          ventennali  per un importo complessivo di lire 100 miliardi
          per  l'adeguamento  e  il potenziamento degli   impianti di
          depurazione,    per  l'integrazione    del  sistama      di
          collettamento  fognario,  per  il  risanamento    dei corpi
          idrici a debole ricambio che interessano le aree  urbane  e
          che  risultano collegati al fiume  Po. Detti  finanziamenti
          sono  esclusivamente destinati   alla  realizzazione  degli
          impianti sopra indicati ricandenti  in territori dichiarati
          delle  competenti  autorita'   "aree a rischio ambientale",
          nonche'  interessati    dalla  presenza  di  impianti    di
          distillazione  dei prodotti  dell'agricoltura  con   carico
          inquinante   comparabile    in  abitanti  equivalenti  alla
          popolazione  residente nell'area interessata alla data  del
          31   dicembre 1987. L'onere   di ammortamento    dei  mutui
          sopra  indicati,    valutato  in lire   11 miliardi annui a
          decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio  dello
          Stato.
            19.  Per  l'anno    1988 la Cassa depositi e prestiti  e'
          autorizzata a concedere ai comuni   e loro  consorzi  mutui
          ventennali     per  un  importo  complessivo  di  lire  100
          miliardi  per  il   potenziamento,   l'adeguamento   e   la
          ristrutturazione   degli     impianti  di  potabilizzazione
          dell'acqua.    Detti  finanziamenti  sono    esclusivamente
          destinati  alla realizzazione degli impianti sopra indicati
          ricadenti  in   territori   dichiarati   dalle   competenti
          autorita'     "aree   a  rischio  ambientale"    e  che  si
          approvvigionano  per  il  rifornimento  idropotabile  anche
          dalle  acque  di  superficie    delfiume   Po. L'onere   di
          ammortamento  dei mutui  sopra indicati, ammontante a  lire
          11 miliardi annui a   docorrere  dal  1989,  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato".
            d)  La legge 7 marzo 1996,  n. 108, reca "Disposizioni in
          materia di usura".