Art. 8.
           Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo
      per la progettualita' presso la Cassa depositi e prestiti
  1. I commi 54, 56, 57 e  58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:
  a)  " 54.  Al  fine  di razionalizzare  la  spesa per  investimenti
pubblici,   con  particolare   riguardo   alla  realizzazione   degli
interventi  ammessi  al  cofinanziamento comunitario,  di  competenza
delle regioni,  delle province, dei  comuni, dei loro  consorzi anche
con la  partecipazione di  altri soggetti  pubblici e  privati, delle
comunita'  montane,  ((  dei  consorzi  di  bonifica  e  consorzi  di
irrigazione, ))  delle societa' per  la gestione di  servizi pubblici
cui partecipano  gli enti  locali e delle  aziende speciali  di detti
enti,  e' istituito  presso la  Cassa  depositi e  prestiti il  Fondo
rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie
per  gli  studi  di  fattibilita', per  l'elaborazione  dei  progetti
preliminari,  definitivi  ed   esecutivi,incluse  le  valutazioni  di
impatto  ambientale e  altre  rilevazioni e  ricerche necessarie.  La
dotazione  del Fondo  e'  stabilita in  lire  500 miliardi,  mediante
apporto della Cassa depositi e  prestiti a valere sui fondi derivanti
dal servizio dei conti correnti  postali. Il sessanta per cento delle
predette  risorse e'  riservato  in favore  delle  aree depresse  del
territorio nazionale.";
  b) "  56. I  soggetti di cui  al comma 54,  per la  copertura delle
spese  ivi contemplate,  possono  beneficiare  dei finanziamenti  del
Fondo  sulla base  di  programmi di  opere  pubbliche da  realizzare,
allegando una  relazione tecnica dalla quale  risultino la finalita',
la localizzazione, la conformita'  allo strumento urbanistico vigente
o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto
dell'opera da realizzare, nonche'  la prevista copertura finanziaria.
Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede
le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di
procedere  alla  conseguente  valutazione delle  domande  stesse,  da
espletare  mediante il  ricorso ((  anche ))  a societa'  partecipate
dalla  Cassa  medesima.  L'anticipazione   e'  concessa  dalla  Cassa
depositi  e prestiti  a valere  sulle disponibilita'  del Fondo,  con
determinazione del  direttore generale, nel limite  massimo del dieci
per cento del costo presunto dell'opera.";
  c)  "  57.  L'anticipazione,  aumentata delle  eventuali  spese  di
valutazione, e'  rimborsata, secondo  le modalita' concordate  con la
Cassa depositi  e prestiti,  dopo il perfezionamento  della provvista
finanziaria  necessaria  alla   realizzazione  dell'opera.  Trascorsi
cinque  anni  dalla  data di  erogazione  dell'anticipazione,  ovvero
quattro  anni qualora  la stessa  sia finalizzata  alla progettazione
definitiva, i  soggetti di cui al  comma 54 sono tenuti  a rimborsare
alla  Cassa  depositi  e prestiti  l'anticipazione  maggiorata  delle
eventuali  spese   di  valutazione,  anche  qualora   non  sia  stata
perfezionata la  provvista finanziaria necessaria  alla realizzazione
dell'opera, ovvero  l'opera non sia  realizzabile, o sia  venuto meno
l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
  d) " 58. Alla Cassa depositi  e prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto un tasso  di interesse pari al tasso  del conto corrente
intrattenuto dalla  Cassa con  la Tesoreria  dello Stato.  I relativi
oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui
al presente  articolo, pari a lire  10 miliardi per l'anno  1998 ed a
lire  25 miliardi  per  ciascuno  degli anni  dal  1999  al 2002,  si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto,  ai fini del bilancio  triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di  previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997,  all'uopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
 
          Riferimenti normativi:
            a)  I   commi 54,   56, 57 e  58 dell'art. 1  della legge
          28 dicembre 1995,  n. 549   (Misure di    razionalizzazione
          della  finanza pubblica) sono i seguenti:
            "54. Al fine di razionalizzare  la spesa per investimenti
          pubblici,  con  particolare  riguardo  alla   realizzazione
          degli interventi ammessi al    cofinanziamento  comunitario
          di competenza  delle regioni,  delle province, dei  comuni,
          di    loro consorzi e   di comunita'  montane, e' istituito
          presso la  Cassa depositi e prestiti il  Fondo rotativo per
          la progettualita'. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per
          cento. le spese necessarie per  gli studi di  fattibilita',
          per  la  elaborazione  dei  progetti di massima, incluse le
          valutazioni di impatto ambientale e altre  rilevazioni    e
          ricerche  nccessarie,  e    per l'elaborazione dei progetti
          definitivi  ed  esecutivi.  La  dotazione  del   Fondo   e'
          stabilita In  lire  500  miliardi,  mediante apporto  della
          Cassa    depositi   e prestiti a valere sui fondi derivanti
          dal servizio dei conti correnti postali.  Il 60  per  cento
          delle  predette risorse  e' riservato  in favore delle aree
          depresse del territorio nazionale.
           55 (Omissis).
            56. Gli enti di  cui al comma 54, per la  copertura delle
          spese   ivi   contemplate,   possono      beneficiare   dei
          finanziamenti del  Fondo sulla base di  programmi di  opere
          pubbliche    da  realizzare,     allegando  una   relazione
          tecnica    dalla    quale  risultino   la   finalita',   la
          localizzazione, la  conformita' allo strumento  urbanistico
          vigente  o  gli  eventuali  adeguamenti    previsti  per lo
          stesso,    il  costo  presunto  dell'opera  da  realizzare,
          nonche'    la  prevista  copertura finanziaria.   Il limite
          massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e
          prestiti  con     determinazione  del   proprio   direttore
          generale a valere sulle disponibilita'  del Fondo, e'  pari
          al    10  per cento   del costo presunto  dell'opera;   per
          richieste  di    anticipazione  superiori all'importo    di
          500.000    ECU   la Cassa   depositi   e prestiti,   previa
          valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti
          esterni o a  societa  partecipate  dalla   Cassa  medesima,
          potra'  richiedere integrazioni alla relazione tecnica.
            57.    L'anticipazione,    aumentata    delle   eventuali
          spese   di valutazione,  costituisce parte  integrante  del
          costo dell'opera  e viene rimborsata  in un'unica soluzione
          all'atto  del perfezionamento della  provvista  finanziaria
          necessaria  alla  realizzazione dell'opera.  Trascorsi  tre
          anni   dalla   data   di concessione    dell'anticipazione,
          ovvero    due, qualora   la   stessa sia   finalizzata alla
          progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54  sono
          tenuti   a   rimborsare  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
          l'anticipazione  maggiorata  delle  eventuali  spese     di
          valutazione,   anche  qualora  sia  stata  perfezionata  la
          provvista  finanziaria  necessaria    alla    realizzazione
          dell'opera,  ovvero  l'opera   non sia realizzabile,  o sia
          venuto  meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.
            55.  Alla Cassa   depositi   e prestiti,   sulle    somme
          apportate,   e' riconosciuto un tasso  di interesse pari al
          tasso  del conto corrente intrattenuto dalla  Cassa con  la
          Tesoreria  dello Stato.  I relativi oneri,    a      carico
          degli      enti      beneficiari,        si      aggiungono
          all'anticipazione     ricevuta   e     sono      rimborsati
          all'atto   della restituzione dell'anticipazione medesima".