Art. 9.
      Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo
        di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici
  (( 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 ))
(( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive              ))
(( modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le     ))
(( attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche  ))
(( in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della ))
(( medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni. ))  ))
  2. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di
rotazione destinato  al finanziamento delle spese  per l'attivita' di
progettazione  di  cui  al  comma   1,  da  eseguirsi  a  cura  delle
amministrazioni  aggiudicatrici  statali.   Il  Ministro  dei  lavori
pubblici, con  proprio decreto, fissa  i criteri di  assegnazione del
Fondo. Per  la dotazione di  quest'ultimo e' autorizzata la  spesa di
lire 7  miliardi annui  dal 1997  al 2000,  cui si  provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del Ministero  del tesoro  per l'anno  1997, parzialmente
utilizzando  l'accantonamento   relativo  al  Ministero   dei  lavori
pubblici.
   2-bis. (( Il Ministro dei lavori pubblici presenta ))
(( annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del  ))
(( Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese          ))
(( anticipate.                                                     ))
 
          Riferimenti normativi:
            Il testo  dell'art. 3 della legge  11 febbraio  1994,  n.
          109  (Legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici),  e
          successive modificazioni, e' il seguente:
            "Art. 3   (Delegificazione).    - 1. E' demandata    alla
          potesta'  regolamentare   del Governo,  ai sensi  dell'art.
          17,  comma 2,  della legge 23  agosto 1988, n.  400, con le
          modalita' di cui  al presente articolo secondo le norme  di
          cui    alla  presente legge, la materia dei lavori pubblici
          con riferimento:
            a)   alla programmazione,   alla   progettazione,    alla
          direzione    dei lavori,     al     collaudo     e     alle
          attivita'     di     supporto tecnicoamministrativo con  le
          annesse normative tecniche;
            b)  alle  procedure di affidamento  degli appalti e delle
          concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi  di
          progettazione;
            c)   alle   forme   di  pubblicita' e  di  conoscibilita'
          degli   atti procedimentali,  anche  mediante  informazione
          televisiva   o   trasmissione   telematica,   nonche'  alle
          procedure di accesso a tali atti;
            d)   ai   rapporti funzionali   tra    i    soggetti  che
          concorrono    alla realizzazione dei lavori e alle relative
          competenze.
            2.  Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al
          comma 1 il Governo, entro il    30  settembre  1995  adotta
          apposito regolamento, di seguito  cosi'   denominato,  che,
          insieme  alla   presente  legge, costituisce  l'ordinamento
          generale    in  materia    di  lavori    pubblici,  recando
          altresi'  norme di  esecuzione  ai  sensi   del comma    6.
          Il  predetto    atto   assume   come   norme   regolatrici,
          nell'ambito   degli istituti giuridici    introdotti  dalla
          normativa   comunitaria     vigente  e  comunque      senza
          pregiudizio    dei    principi     della   liberta'      di
          stabilimento  e della  libera  prestazione dei  servizi, la
          presente  legge,    nonche',  per    quanto  non    da essa
          disposto, la   legislazione  antimafia  e  le  disposizioni
          nazionali   di   recepimento  della  normativa  comunitaria
          vigente nella  materia di cui al comma   1. Il  regolamento
          e'  adottato  su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
          di concerto con i  Ministri dell'ambiente   e per i    beni
          culturali    e  ambientali, sentiti i Ministri interessati,
          previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei       lavori
          pubblici,     nonche'    delle    competenti    commissioni
          parlamentari,    che   si    esprimono   entro     sessanta
          giorni   dalla trasmissione dello schema. Con la  procedura
          di  cui  al  presente  comma  si  provvede    altresi' alle
          successive modificazioni  ed integrazioni del  regolamento.
          Sullo schema di  regolamento il Consiglio  di Stato esprime
          parere   entro   quarantacinque  giorni   dalla   data   di
          trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
            3.    Il      Governo,    nell'ambito     delle   materie
          disciplinate  dal regolamento,  attua,  con  modifiche   al
          medesimo  regolamento,  le direttive   comunitarie    nella
          materia    di   cui   al   comma 1   che  non richiedono la
          modifica di disposizioni della presente legge.
            4. Sono abrogati,  con effetto dalla data di entrata   in
          vigore  del  regolamento,  gli atti normativi  indicati che
          disciplinano la materia di  cui al  comma  1,  ad eccezione
          delle  norme della  legislazione antimafia.  Il regolamento
          entra  in  vigore tre  mesi  dopo la  sua pubblicazione  in
          apposito supplemento  della Gazzetta  Ufficiale che avviene
          contestualmente  alla    ripubblicazione  della    presente
          legge, coordinata con  le modifiche apportate  dal  decreto
          -  legge    3 aprile 1995, n.   101, come modificato  dalla
          relativa legge  di conversione, dei decreti previsti  dalla
          presente   legge e delle altre disposizioni legislative non
          abrogate in materia di lavori publici.
            5.  Con  decreto  del  Ministro dei   lavori    pubblici,
          sentito  il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici, e'
          adottato,  ai  sensi dell'art. 17, comma  3, della legge 23
          agosto   1988,    n.  400,  il  nuovo  capitolato  generale
          d'appalto,  che  entra   in   vigore   contestualmente   al
          regolamento.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          emanato di concerto con il  Ministro per i  beni  culturali
          e ambientali, sentito il  Consiglio  nazionale per  i  beni
          culturali  e    ambientali,    sono  adottati  uno   o piu'
          capitolati  speciali    per  i  lavori  di     restauro   e
          manutenzione  di   dipinti su  tela, su  tavola e  su muro,
          nonche'   di   superfici      decorate   di       monumenti
          architettonici e  di materiali  di scavo.
            6.  Il  regolamento,  con riferimento   alle norme di cui
          alla presente legge,  oltre  alle  materie  per   le  quali
          e'    di    volta    in    volta  richiamato,  definisce in
          particolare:
            a) le modalita'  di  esercizio  della  vigilanza  di  cui
          all'art. 4;
            b)  le  sanzioni previste a   carico del responsabile del
          procedimento e la    ripartizione  dei  compiti    e  delle
          funzioni    dell'ingegnere  capo  fra  il  responsabile del
          procedimento e il direttore dei lavori;
            c) le forme  di pubblicita' dei lavori delle   conferenze
          di servizi di cui all'art. 7;
            d) i requisiti e le  modalita' per l'iscrizione, all'Albo
          nazionale  dei  costruttori,  dei consorzi stabili   di cui
          all'art. 12, nonche' le modalita' per    la  partecipazione
          dei    consorzi stabili alle   gare per l'aggiudicazione di
          appalti e di concessioni di lavori pubblici;
            e) la disciplina delle associazioni   temporanee di  tipo
          verticale   e   l'individuazione  dei    lavori  ad    alta
          tecnologia ai  sensi e  per gli effetti dell'art. 13, comma
          7;
            f)  i tempi   e le   modalita' di    predisposizione,  di
          inoltro  e   di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
          14;
            g) le   ulteriori norme tecniche    di  compilazione  dei
          progetti,  gli  elementi  progettuali relativi a specifiche
          categorie di lavori;
            h)    gli  ulteriori    requisiti  delle    societa'   di
          ingegneria di  cui all'art. 17, comma 8;
            i) (la misura  percentuale del costo di  progettazione da
          destinare  alla  costituzione   del fondo   di cui all'art.
          18, nonche'   i  criteri  generali  di  ripartizione  delle
          risorse dello stesso fondo);
            l)    specifiche    modalita' di   progettazione   e   di
          affidamento  dei lavori di scavo,  restauro e  manutenzione
          dei  beni   tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089, e successive  modificazioni,  anche  in  deroga  agli
          articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
            m)  le   modalita' di  espletamento dell'attivita'  delle
          commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
            n)   (le   specifiche tecniche   ed    i    criteri    di
          selezione    di    cui  all'art. 23 in caso di  licitazioni
          private, con particolare riguardo a   lavori  di    importo
          inferiore  alla   soglia   di applicazione  della normativa
          comunitaria,  tenuto conto  del decreto del  Presidente del
          Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55);
            o) le procedure di esame delle proposte  di  variante  di
          cui all'art.  25;
            p)  l'ammontare   delle penali di  cui all'art. 26, comma
          6, secondo l'importo  dei lavori   e   le   cause che    le
          determinano, nonche'  le modalita' applicative;
            q)    le  modalita'   e le   procedure accelerate  per la
          deliberazione prima del collaudo,   da parte  del  soggetto
          appaltante  o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
          dell'appaltatore;
            r)  i    lavori  in relazione   ai quali   il collaudo si
          effettua sulla base   di   apposite   certificazioni     di
          qualita'    dell'opera    e   dei materiali e le   relative
          modalita' di rilascio;  le norme concernenti  le  modalita'
          del  collaudo  di  cui   all'art. 28 e il  termine entro il
          quale il collaudo stesso deve    essere  effettuato  e  gli
          ulteriori  casi  nei  quali  e'  obbligatorio effettuare il
          collaudo   in   corso   d'opera;   le   condizioni       di
          incompatibilita'    dei    collaudatori,   i   criteri   di
          rotazione  negli   incarichi,  i   relativi  compensi,    i
          requisiti  professionali  secondo  le  caratteristiche  dei
          lavori;
            s)  le forme  di  pubblicita'  di appalti  e  concessioni
          ai  sensi dell'art. 29;
            r)  le    modalita'  di  attuazione      degli   obblighi
          assicurativi  di cui all'art. 30, le  condizioni generali e
          particolari  delle    polizze  e  i  massimali   garantiti,
          nonche'  le modalita'   di   costituzione   delle  garanzie
          fidejussorie    di cui  al medesimo art.  30; le  modalita'
          di prestazione della garanzia  in  caso    di  riunione  di
          concorrenti di cui all'art. 13;
            u)  la  disciplina  riguardante  i  lavori segreti di cui
          all'art. 33;
            v) la quota subappaltabile dei lavori  appartenenti  alla
          categoria  o  alle  categorie prevalenti ai sensi dell'art.
          18, comma 3, della legge  19  marzo    1990,  n.  55,  come
          sostituito dall'art. 34, comma  1, della presente legge;
            z)  le   norme riguardanti  la consegna dei  lavori e  le
          sospensioni disposte dal titolare dei lavori   al  fine  di
          assicurare  l'effettiva  e continuativa  prosecuzione   dei
          lavori  stessi,  le    modalita'  di corresponsione    agli
          appaltatori   e  ai concessionari  di acconti  in relazione
          allo stato di avanzamento dei lavori;
            aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
            7. Ai fini  della  predisposizione  del  regolamento,  e'
          istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
          commissione di studio composta da   docenti   universitari,
          funzionari    pubblici      ed   esperti     di particolare
          qualificazione professionale.  Per il  funzionamento  della
          commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
          determinarsi con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro,   in riferimento
          all'attivita' svolta, e'  autorizzata la spesa di lire  500
          milioni  da    imputarsi  sul  capitolo 1030 dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
            7-bis.  Entro  il  1  gennaio  1996,  con   decreto   del
          Presidente  della    Repubblica  ai   sensi dell'art.   17,
          comma 2,  della legge  23 agosto 1988, n. 400, su  proposta
          del  Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto  con    il
          Ministro   della    difesa,      e'    adottato    apposito
          regolamento,  in armonia con le disposizioni della presente
          legge. per la   disciplina delle    attivita'  del    Genio
          militare,    in relazione   a lavori  strettamente connessi
          alle esigenze  della difesa  militare.  Sino alla  data  di
          entrata    in vigore del suddetto regolamento restano ferme
          le disposizioni attualmente vigenti.
            7  -ter  Per  assicurare  la    compatibiliia'  con   gli
          ordinamenti   esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed
          esecuzione  dei  lavori,  eseguiti  sul  territorio     dei
          rispettivi  Stati esteri,  nell'ambito di  attuazione della
          legge   26   febbraio   1987,  n.  49,  sulla  cooperazione
          allo sviluppo,    il    regolamento    ed    il  capitolato
          generale,    sentito    il  Ministero  degli affari esteri,
          tengono conto della specialita' delle condizioni  per    la
          realizzazione    di  detti    lavori  e    delle  procedure
          applicate      in   materia      dalle       organizzazioni
          internazionali e  dalla Unione europea".
            b)  Il  testo dell'art. 14 della  legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, e successive modificazioni, e' il seguente:
            "Art.  14   (Programmazione  dei  lavori pubblici).     -
          1.   Le amministrazioni  aggiudicatrici   approvano,  anche
          nell'ambito   di documenti   programmatori gia'    previsti
          dalla    normativa  vigente,   il programma   dei    lavori
          pubblici   da  eseguire  nel   triennio  con  l'indicazione
          dei    mezzi stanziati   sullo stato   di previsione  o sul
          proprio bilancio, nonche'
            disponibili utilizzando, in base alla normativa  vigente,
          contributi  o  risorse    dello Stato, delle regioni   o di
          altri enti  pubblici gia' stanziati  nei  rispettivi  stati
          di previsione  o   bilanci,   ovvero acquisibili  ai  sensi
          dell'art.  3  del  decreto-legge   31 ottobre 1990, n. 310,
          convertito, con modificazioni,   dalla  legge  22  dicembre
          1990,  n.  403,   e successive  modificazioni. Il programma
          triennale prevede  l'elenco  dei  lavori  per  settore;  le
          priorita'  di  intervento; il piano finanziario complessivo
          e per settore;  i tempi di   attuazione  degli  interventi.
          Nel   programma   sono    inclusi,  secondo  un  ordine  di
          priorita', per  tipologia di opere,  solo i  lavori di  cui
          sia stato redatto  almeno  il  progetto  preliminare  e  la
          cui   utilita'  sia accertata  sulla base  di una  verifica
          delle  esigenze cui  i lavori devono  corrispondere,  delle
          caratteristiche  generali    degli  stessi,  della    stima
          sommaria  dei  relativi   costi,   nonche'   dei   benefici
          economici  e sociali  conseguibili. Nel  programma e'  data
          priorita'  alla  manutenzione e  al recupero del patrimonio
          pubblico, nonche' al completamento di lavori gia' iniziati.
            2. Il programma di cui al  comma 1 predisposto dagli enti
          locali  e'  redatto    in  conformita'    agli    strumenti
          urbanistici  previsti  dalla legislazione vigente;  ove gli
          enti    locali  siano  sprovvisti     di   tali   strumenti
          urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di
          entrata    in  vigore    della    presente legge.   Decorso
          inutilmente  tale termine e  fino all'adozione dei suddetti
          strumenti urbanistici, gli  enti  locali  sono  esclusi  da
          qualsiasi  contributo o agevolazione dello Stato in materia
          di lavori pubblici.
            3. Prima dell'adozione lo schema di  programma di cui  al
          comma  1  e' reso pubblico  mediante affissione  nella sede
          degli   enti di   cui al medesimo comma    1  per    almeno
          sessanta  giorni    consecutivi.  Chiunque,  durante   tale
          periodo,  puo' formulare   sul programma    osservazioni  e
          proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.
            4.  Qualora    un lavoro   compreso nel   programma possa
          eseguirsi  per  lotti,     deve  essere     attestata   dal
          responsabile   del    procedimento  la  disponibilita'  per
          l'intero triennio   dei necessari mezzi  finanziari,  della
          relativa    progettazione    definitiva,  nonche'    essere
          indicata l'articolazione  temporale   dei  lotti  medesimi.
          I      lotti    devono  costituire  una  parte   funzionale
          dell'opera,  come  da  dichiarazione  del  responsabile del
          procedimento che ne deve attestare la fruibilita'.
            5. Il Ministro dei lavori   pubblici,  entro  centottanta
          giorni dalla data di entra  in vigore della presente legge,
          definisce  con  proprio decreto lo schema tipo di programma
          triennale di cui al comma 1.
            6.  Fatti   salvi  i  casi  di   cui  al  comma  7,    le
          pubbliche  amministrazioni     non     possono    concedere
          finanziamenti    per    la realizzazione   di   lavori    e
          opere  pubbliche  non  ricompresi  nei programmi di cui  al
          presente  articolo,  o quando la  richiesta non ne rispetti
          le priorita'.
            7.     Le   amministrazioni      aggiudicatrici    devono
          attenersi    alle priorita'  indicate nel  programma, salvi
          gli  interventi     imposti  da  eventi   imprevedibili   o
          calamitosi,   nonche'  le  modifiche  dipendenti  da  nuove
          disposizioni  di legge  o di regolamento  ovvero da   altri
          atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
            8.   Le   amministrazioni  aggiudicatrici, unitamente  al
          programma,  trasmettono  all'Autorita'  e  all'Osservatorio
          dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalita' delle
          opere  realizzate per le quali sia gia'  stato   effettuato
          il  collaudo  finale.   Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          aventi  rilevanza   nazionale trasmettono  al Ministero del
          bilancio e della programmazione economica i programmi entro
          il 30 aprile di ciascun anno.
            9.  Ai  programmi e  alle  relazioni  di cui   al   comma
          8   e'    data  pubblicita'  dall'Osservatorio  dei  lavori
          pubblici ai sensi dell'art.  4, comma 16, lettera c)".