Art. 9. Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici (( 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive )) (( modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le )) (( attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche )) (( in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della )) (( medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni. )) )) 2. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attivita' di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2-bis. (( Il Ministro dei lavori pubblici presenta )) (( annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del )) (( Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese )) (( anticipate. ))
Riferimenti normativi: Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnicoamministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto - legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori publici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche' di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo. 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, definisce in particolare: a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7; d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7; f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 8; i) (la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonche' i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo); l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21; n) (le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55); o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative; q) le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29; r) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge. per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7 -ter Per assicurare la compatibiliia' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea". b) Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori gia' previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonche' disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorita' di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorita', per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilita' sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonche' dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e' data priorita' alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonche' al completamento di lavori gia' iniziati. 2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali e' redatto in conformita' agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. 3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 e' reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, puo' formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia. 4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilita' per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonche' essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilita'. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. 6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorita'. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorita' indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorita' e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalita' delle opere realizzate per le quali sia gia' stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno. 9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 e' data pubblicita' dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 16, lettera c)".