Art. 4.
  Il  controllo  di  Stato  non   e'  richiesto  per  le  specialita'
medicinali  gia'  sottoposte  ad  analogo controllo  da  parte  delle
autorita' sanitarie di uno Stato che faccia parte della U.E. o con il
quale esistano accordi bilaterali.
  In tal  caso per ogni  lotto, prima della immissione  in commercio,
dovra' essere  fornita al  Ministero della sanita'  copia autenticata
del certificato originale di rilascio.