Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio  1994, citato nelle premesse, il
collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo
massimo del 10 per cento  dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del  presente decreto;  tale tranche  sara' riservata  agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
diciannovesima tranche  e verra' assegnata con  le modalita' indicate
negli articoli  12 e 13  del citato decreto  del 27 gennaio  1997, in
quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 16 giugno 1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi  compresa quella di cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.