Art. 6.
  Il rinnovo dei  buoni del Tesoro poliennali 12,50%,  di scadenza 16
giugno 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza, ad  ogni effetto,  dal 1  febbraio 1997;  dovranno essere
corrisposti dietimi d'interesse per centotrentasette giorni.
  All'atto del rinnovo, sara'  corrisposto all'esibitore dei buoni da
rinnovare l'eventuale  importo pari  alla differenza fra  il capitale
nominale  stesso ed  il  prezzo di  aggiudicazione  dei nuovi  buoni;
qualora il prezzo di  aggiudicazione dovesse risultare superiore alla
pari, l'esibitore stesso e' tenuto  ad effettuare il versamento della
somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale
dei  titoli rinnovati.  In  ogni  caso sui  buoni  in scadenza  sara'
operata la  ritenuta di  cui al decreto-legge  19 settembre  1986, n.
556, convertito, con modificazioni, nella  legge 17 novembre 1986, n.
759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per
difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Sono  trasferiti ai  nuovi  buoni, senza  che  occorra al  riguardo
alcuna autorizzazione  o formalita', l'intestazione ed  i vincoli dei
buoni  del  Tesoro poliennali  12,50%  di  scadenza 16  giugno  1997,
versati per il rinnovo.