Art. 7.
  Le richieste di rinnovo dei  buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di
scadenza  16 giugno  1997, nominativi,  dovranno essere  compilate su
apposite distinte  descrittive dei buoni  ad esse uniti  e presentate
soltanto presso le  filiali della Banca d'Italia,  alle quali possono
essere  esibite dagli  incaricati della  Banca d'Italia  stessa o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le richieste di  rinnovo possono essere firmate  e presentate anche
da qualsiasi esibitore  dei titoli nominativi da  rinnovare. La Banca
d'Italia rilascera'  apposite ricevute  per il capitale  nominate dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale del  tesoro -  Servizio secondo,  a favore  delle
filiali  della  Banca  d'Italia,  tramite le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I  possessori  di  detti  buoni del  Tesoro  poliennali  12,50%  di
scadenza  16 giugno  1997,  nominativi, che  non intendano  avvalersi
della facolta' di chiederne il  rinnovo con le modalita' indicate nel
presente  articolo, dovranno  chiederne  il  rimborso alla  Direzione
generale  del  tesoro  -  Servizio  secondo,  per  il  tramite  delle
direzioni  provinciali del  Tesoro, nei  termini e  con le  modalita'
previste dalle  vigenti disposizioni  in materia di  debito pubblico;
sara' operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre
1986,  n. 556,  con arrotondamento  a norma  della suddetta  legge 21
maggio 1959, n. 334.