IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge  23 dicembre  1996, n.  662, concernente  misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto, in  particolare, l'art.  1, comma 14,  che prevede  che, con
decreto del  Ministro della sanita'  da emanare entro il  28 febbraio
1997, sono stabiliti  i termini perl'attuazione dei commi 8,  11 e 12
dello stesso art. 1 della legge n. 662 / 1996 concernenti l'attivita'
libero  professionale del  personale  della  dirigenza sanitaria  del
servizio  sanitario nazionale  e le  modalita' per  il controllo  del
rispetto  delle   disposizioni  sulla  incompatibilita'   nonche'  la
disciplina dei consulti e delle consulenze;
  Visto il decreto ministriale 28 febbraio 1997 con il quale e' stata
data attuazione al citato comma 14;
  Considerato che il tribunale  amministrativo regionale del Lazio, a
seguito  di   ricorsi  prodotti  dalla  regione   Lombardia  e  dalla
Federazione  sindacale medici  dirigenti (FESMED),  con ordinanze  in
data 9 giugno  1997, ha sospeso l'esecutivita'  del predetto decreto,
osservando che  lo stesso  regola "aspetti  ed attivita'  che esulano
dall'attribuzione di legge";
  Ritenuto  che -  salvo  ed impregiudicato  l'esito  del ricorso  in
appello al Consiglio di Stato  avverso le anzidette pronunce - appare
comunque incontestabile  la competenza  del Ministro della  sanita' a
disciplinare con  il decreto di  cui al  ricordato art. 1,  comma 14,
della legge n. 662 del 1996,  i termini per l'attuazione dei commi 8,
11  e 12  della  stessa  legge, le  modalita'  per  il controllo  del
rispetto  delle   disposizioni  sulla  incompatibilita'   nonche'  lo
svolgimento dei consulti e delle consulenze;
  Ritenuta  la  necessita' di  evitare  che  le ricordate  decisioni,
determinando  una lacuna  normativa, possano  ingenerare dubbi  circa
l'obbligatorieta'  di  un  regime   della  professione  medica  nelle
strutture   pubbliche  imposto   direttamente   dalla  legge,   cosi'
compromettendo  il  conseguimento   delle  finalita'  perseguite  dal
legislatore;
  Ritenuto, pertanto, in attesa dell'esito  del ricorso in appello al
Consiglio  di  Stato  e  della  decisione del  merito  da  parte  del
tribunale amministrativo regionale,  di disciplinare alcuni specifici
aspetti attuativi del  predetto art. 1, comma 14, della  legge n. 662
del 1996, al  fine di salvaguardare il processo  di realizzazione del
sistema   di   esercizio   dell'attivita'  libero   -   professionale
intramuraria, cosi' come prevista dalla  stessa legge n. 662 del 1996
in avanzata fase di attuazione in tutto il territorio nazionale;
  Visti  i  commi 10,  11,  11-bis  e  12,  dell'art. 4  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Ritenuto, in  ragione dell'urgenza,  di prescindere dal  sentire le
organizzazioni sindacali del personale  della dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 5 a 19 dell'art. 1 della
legge 23  dicembre 1996,  n. 662, i  direttori generali  delle unita'
sanitarie   locali,  delle   aziende  ospedaliere,   dei  policlinici
universitari,  degli   istituti  di  ricovero  e   cura  a  carattere
scientifico con  personalita' giuridica  di diritto pubblico  e degli
istituti zooprofilattici sperimentali  attivano ed organizzano, entro
e  non  oltre  il  30 giugno  1997,  l'attivita'  liberoprofessionale
intramuraria  per  il  personale   medico  -  chirurgo,  odontoiatra,
veterinario e delle altre  professionalita' della dirigenza del ruolo
sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi).
  2. La  comunicazione dei direttori generali  alle regioni, prevista
dai commi 8  e 11 dell'art. 1  della legge 23 dicembre  1996, n. 662,
deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 1997.
  3.  Gli istituti  di ricovero  e cura  a carattere  scientifico con
personalita' giuridica  di diritto privato,  gli enti ed  istituti di
cui all'art. 4,  comma 12, del decreto legislativo  30 dicembre 1992,
n. 502,  e successive  modificazioni nonche'  le istituzioni  ed enti
pubblici  che  svolgono  attivita'  sanitaria ed  applicano  gia'  al
proprio  personale l'istituto  dell'attivita' libero  - professionale
intramuraria ed  extramuraria della dirigenza del  Servizio sanitario
nazionale, attivano ed organizzano  l'attivita' intramuraria entro la
predetta  data del  30  giugno 1997,  previo  adeguamento dei  propri
ordinamenti ai  principi di cui  all'art. 1, commi  da 5 a  19, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.