Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto Alle amministrazioni autonome Alle ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti L'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prescrive che al rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. L'indicata illustrazione per il 1996, come di consueto, deve integrare il rendiconto generale, il quale deve essere presentato entro il termine inderogabile del 30 giugno 1997, in modo da costituire un adeguato strumento di valutazione della gestione svolta. La riforma del bilancio dello Stato introdotta con la legge 3 aprile 1997, n. 94, introduce rilevanti novita' anche sotto il profilo della valutazione degli oneri delle funzioni, dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti delle amministrazioni, coniugando risorse, servizi, strutture e risultati e introducendo tra l'altro la contabilita' analitica per il controllo di gestione. In attesa dell'avvio della nuova struttura del bilancio, con l'esercizio 1998, tuttora in fase di formazione, per il consuntivo 1996 occorre confermare la precedente impostazione per l'analisi delle risultanze della gestione. Premesso quanto sopra, si invitano le amministrazioni centrali ed autonome a voler fornire con la dovuta sollecitudine le richieste note informative, che dovranno, comunque, pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, divisione III, improrogabilmente entro il 15 giugno p.v., onde consentirne il necessario coordinamento. Al fine di evitare i rilevanti ritardi verificatisi negli anni precedenti, che, in taluni casi, non hanno permesso il rispetto della soprarichiamata normativa, si raccomanda il piu' rigoroso rispetto di detto termine. In considerazione, poi, della necessaria omogeneita' di esposizione, le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di svolgere le analisi in parola seguendo le indicazioni di massima di cui alle "note tecniche" gia' trasmesse negli anni scorsi (delle quali ad ogni buon fine si invia copia) con gli adattamenti e le integrazioni derivanti dalle peculiarita' proprie di ciascuna amministrazione e, comunque, sulla scorta dei dati finanziari di cui all'elaborato allegato. Attesa l'importanza dei sopra indicati adempimenti, si confida nella collaborazione di tutte le amministrazioni interessate, assicurando la piu' ampia disponibilita' per ogni chiarimento utile alla puntuale applicazione della richiamata normativa. p. Il Ministro: Giarda