Allegato 1 NOTE TECNICHE PER L'ANALISI DELLE RISULTANZE DI CONSUNTIVO PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI A) Spese. Per quanto concerne le spese, la relazione si soffermera' sugli aspetti significativi dell'attivita' svolta nell'esercizio considerato in rapporto alle risultanze finanziarie della gestione. Essa sara' strutturata in due parti: una premessa di carattere generale, nella quale saranno descritte le linee generali dell'azione politico - amministrativa svolta nell'esercizio in relazione agli obiettivi e agli indirizzi programmatici gia' esplicitati in sede di nota preliminare al bilancio di previsione; e una sezione dedicata all'analisi amministrativa per servizi e a quella funzionale per programmi e progetti, con analitica indicazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti. In tale seconda parte, organicamente coordinata per tutto il Dicastero, le amministrazioni dovranno con particolare attenzione considerare accanto ai singoli aggregati finanziari, individuati come centro di costo, i risultati conseguiti in termini di concrete realizzazioni di servizi, opere e beni, dando conto, in definitiva, dello stato di attuazione dei vari indirizzi programmatici deliberati. L'individuazione e la quantificazione di tali centri di costo, secondo lo schema fissato dal richiamato art. 22 della legge n. 468 / 1978, sono affidate da un lato alla classificazione amministrativa per rubriche e dall'altro alla classificazione funzionale per programmi e progetti di spesa, anche in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 4 della medesima legge 468 / 1978, come si evince dall'unito elaborato meccanografico. In tale documento la spesa di bilancio viene considerata per capitolo, distintamente per fase di gestione (impegni, pagamenti in conto competenza ed in conto residui, residui finali), nella seguente disaggregazione: per rubriche, in relazione ai servizi interessati; nell'ambito delle rubriche, per sezioni e livelli inferiori della classificazione funzionale in relazione all'individuazione dei programmi e progetti; nell'ambito del codice funzionale di terzo livello (ovvero di secondo livello, ove manchi il terzo), per categorie e livelli inferiori della codificazione economica, in relazione alla natura della spesa. Sulla scorta di tali analitiche informazioni - le quali, pur essendo in qualche caso non definitivo in relazione ai tempi dell'elaborazione, consentono di avere un quadro sufficientemente certo dell'andamento dei centri di costo - le amministrazioni dovranno relazionare sui risultati conseguiti per ciascuna rubrica di bilancio, con distinto riferimento agli eventuali servizi che la compongono e, nel loro ambito, per ciascun aggregato funzionale. L'ulteriore disaggregazione economica degli aggregati funzionali ha lo scopo di fornire indicazioni, il piu' possibile dettagliate, sulla natura della spesa e sui destinatari dell'erogazione. Sembrano questi ultimi, infatti, i parametri significativi cui rapportare una indicazione sia pure sommaria - passibile pertanto di tutte le integrazioni e i completamenti che dovessero ritenersi opportuni - degli elementi informativi intesi a determinare le concrete realizzazioni in termini di risultati conseguiti. In tale quadro, le amministrazioni esporranno, per ciascuna rubrica di spesa articolata per programmi e progetti secondo la classificazione funzionale, i seguenti elementi informativi, che - si ripete - rivestono carattere orientativo: a) per le spese di personale in servizio, (categoria II), il numero delle unita' con il relativo costo globale medio pro - capite, la consistenza organica e le eventuali differenze con la situazione di fatto alla fine dell'esercizio; le nuove assunzioni, definitive o in corso di definizione; eventuali indici di efficienza e di produttivita' del personale, ecc.; b) per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV), elementi in ordine alle quantita' e alle qualita' degli stessi, distintamente per aggregato economico di terzo livello; al numero e al tipo dei contratti di acquisto o di fornitura definiti nel corso della gestione con riferimento alla loro fase procedimentale in essere alla chiusura dell'esercizio, ecc. Particolare cura dovra' essere dedicata agli acquisti o alle costruzioni di beni durevoli la cui spesa viene allocata per convenzione in tale aggregato, pur essendo caratterizzata da elementi propri delle spese di investimento (ad esempio, interventi promozionali per l'ammodernamento delle Forze armate). In tal caso, l'analisi dei risultati sara' condotta in base agli elementi orientativi di cui alla seguente lettera e); c) per i trasferimenti correnti (categoria V), distinti a seconda degli operatori destinatari e del tipo di erogazione (codici economici di 2 e di 3 livello), dovranno porsi in luce, in relazione alle singole autorizzazioni di spesa, i principali fattori che hanno determinato gli effettivi impegni di bilancio e le cause piu' rilevanti che eventualmente non hanno consentito il completamento dell'iter di spesa fino alla fase del pagamento. Ove si tratti di erogazione i cui destinatari non sono individuati dall'autorizzazione di spesa, occorre specificare i concreti beneficiari dell'impegno, quantificandoli per categorie omogenee e dando conto dei criteri seguiti nella loro individuazione; d) per gli interessi (categoria VI), dovranno essere esposti, i principali elementi dei piani di ammortamento che hanno dato luogo agli impegni di spesa, individuando, ove possibile, i beneficiari delle erogazioni per categorie omogenee (imprese, famiglie, enti pubblici, ecc.); e) per gli investimenti diretti (categorie X e XI) sara' descritto lo stato di attuazione delle spese programmate con riferimento alle fasi del procedimento per ogni singola autorizzazione di spesa: numero e importo dei progetti, di massima ed esecutivi; degli appalti aggiudicati e in corso di aggiudicazione, quantita' e qualita' delle opere ultimate, stato di avanzamento di quelle non ultimate, numero ed esito dei collaudi espletati, anticipazioni e saldi erogati, ecc. Oltremodo opportuno per tale tipo di spese appare un raffronto tra programma inizialmente previsto e risultati concretamente ottenuti, ponendo in evidenza le cause delle eventuali discrasie riscontrate e suggerendo i conseguenti rimedi; f) per gli investimenti indiretti (categoria XII), attuati mediante trasferimenti di capitale, l'esame dovra' incentrarsi da un lato sulla tempestivita' delle previste erogazioni e, dall'altro sui destinatari delle medesime, nonche', ove possibile, sul concreto impiego dei fondi e sulle realizzazioni cui hanno dato luogo. In particolare, per i trasferimenti erogati in attuazione di programmi settoriali di intervento, sara' dato conto - ove possibile - delle effettive realizzazioni conseguite dai beneficiari in termini di opere o servizi, ponendo in luce eventuali positivi riflessi sulla situazione occupazionale ed economica del settore interessato. Per i contributi negli interessi o in conto capitale effettuati mediante intermediari creditizi, saranno fornite utili notizie sul numero e sulla entita' dei programmi finanziati nonche' sulla dimensione degli investimenti indotti dalla spesa statale; g) per gli investimenti finanziari (categorie XIII e XIV), realizzati mediante conferimenti, partecipazioni o anticipazioni produttive, saranno esposti elementi di valutazione in ordine ai riflessi sulla situazione economica e patrimoniale degli enti di gestione o delle societa' beneficiarie, nonche' sui tempi previsti di rimborso e sugli eventuali interessi pattuiti per le anticipazioni medesime; h) infine, per le anticipazioni non produttive (categoria XV), verranno indicati i tempi e le modalita' di rimborso ovvero, nel caso di versamenti a conti di tesoreria, i previsti tempi di utilizzo delle erogazioni. Gli uffici di ragioneria delle amministrazioni autonome - attesa la struttura dei relativi bilanci - effettueranno tali analisi con riferimento alle sole rubriche di bilancio e, nel loro ambito, alla classificazione economica di primo livello, secondo gli elementi informativi dianzi esposti dalla lettera a) alla lettera g). Analoghe indicazioni dovranno essere fornite in merito alle gestioni speciali ed autonome ponendo particolare rilievo ai risultati economici delle stesse. Le amministrazioni autonome non gestite dal Sistema informativo della Ragioneria generale cureranno l'esposizione dai dati finanziari della gestione su opportuni prospetti conformi all'allegato n. 2, a supporto della esposizione descritta. B) Entrate. Per quanto riguarda le entrate, la relazione al consuntivo sara' articolata in due parti: una di carattere generale - elaborata dal Ministero delle finanze per le entrate statali e dalle singole amministrazioni autonome per le entrate dei rispettivi bilanci - nella quale si dara' conto delle linee generali di politica fiscale o tariffaria seguite nell'esercizio, in parallelo a quanto a suo tempo esposto nelle note preliminari agli stati di previsione dell'entrata in sede di bilanci preventivi; una di carattere specifico - elaborata dalle amministrazioni centrali interessate per le rubriche di pertinenza nonche' dalle amministrazioni autonome - nella quale saranno esaminati - per le fasi di gestione (accertamento - riscossione, versamento, residui finali); analiticamente i gettiti dei singoli cespiti, le loro implicazioni e i loro effetti sul sistema economico. Le amministrazioni autonome il cui bilancio dell'entrata e' suddiviso in rubriche, esporranno la ripartizione in titoli e categorie nell'ambito di ciascuna rubrica. Le amministrazioni autonome i cui bilanci accolgono gestioni speciali ed autonome porranno particolare attenzione nell'esposizione analitica degli introiti e proventi alle stesse affluite. L'amministrazione delle finanze dovra' fare distinto riferimento, per le entrate tributarie, ai principali tributi nell'ambito di ciascuna categoria: IRPEF, ILOR, imposta sul patrimonio netto, ritenute sugli interessi, IRPEG, per la categoria I; IVA, registro, bollo, assicurazioni, per la categoria II; olii minerali per la categoria III; tabacchi per la categoria IV; lotto per la categoria V. In appositi allegati, le risultanze di tali tributi saranno analizzate per articoli, in corrispondenza a quanto effettuato in sede di bilancio di previsione. La medesima amministrazione svolgera' inoltre tutte le considerazioni che dovesse ritenere utili per illustrare l'effettivo andamento delle entrate tributarie, distintamente per categoria e per singolo tributo, in rapporto alla evoluzione del sistema economico, alla base imponibile teorica ed effettiva, ai fenomeni di erosione e di evasione e alle iniziative intraprese per ridurne l'incidenza, tenendo anche conto dell'andamento delle principali variabili macro - economiche esposte nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, gia' pubblicata al momento dell'elaborazione della relazione al consuntivo. Per quanto riguarda le entrate non tributarie, attesa la non omogeneita' dei proventi che le compongono, appare oltremodo difficoltoso delineare criteri generali per la illustrazione del loro andamento. Le amministrazioni interessate terranno pertanto conto della peculiarita' di ogni singolo cespite, ponendo in evidenza, nell'ambito delle relative categorie, i fattori che hanno determinato le risultanze dei proventi quantitativamente piu' importanti. Le amministrazioni autonome - le cui entrate risultano costituite essenzialmente dalla vendita di beni e servizi ovvero da trasferimenti attivi - porranno particolare cura nel quantificare i beni e servizi offerti alla collettivita', nell'esporre l'influenza della struttura tariffaria adottata sui relativi introiti, nonche' nel considerare la provenienza dei trasferimenti medesimi. * * * L'illustrazione descritta, sia per le entrate che per le spese, sara' limitata alle sole operazioni finali di bilancio, con esclusione cioe' delle operazioni di indebitamento (accensione e rimborso prestiti). Le sole amministrazioni autonome, tuttavia, dedicheranno apposito paragrafo della relazione al consuntivo alle risultanze differenziali, in termini di competenza e di cassa, sulla base degli elementi esposti in un prospetto conforme all'allegato 3, dando conto altresi' dei modi di finanziamento dell'eventuale disavanzo complessivo in termini di cassa. Infine, le eventuali gestioni speciali e autonome saranno riepilogate in un prospetto conforme all'allegato 4 specificando, nel commento delle relative risultanze, i singoli flussi finanziari da e verso il bilancio normale dell'amministrazione autonoma. La relazione illustrativa, completa in ogni sua parte ed elaborata sulla base delle descritte indicazioni - che, si ripete, sono passibili di tutte le integrazioni e i completamenti che le amministrazioni interessate dovessero ritenere opportuni - dovra' pervenire alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - div. III entro il termine del 15 giugno 1997. Si sottolinea l'inderogabilita' del termine in parola stante l'obbligo di presentazione della relazione stessa al Parlamento - unitamente al rendiconto generale - entro il 30 giugno.