Art. 2.
  1.  La rilevazione  dei dati  di  cui all'allegato  1 della  citata
ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, puo' essere omessa nella parte
relativa alla  acquisizione dei  dati di identificazione  dei singoli
bovini  da  latte presenti  nelle  aziende,  fermo restando  l'esatto
completamento della prima parte dello stesso allegato 1.