Art. 3.
  1. Ai fini di quanto  previsto dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza
ministeriale 20 maggio  1997, il Ministero della  sanita' provvede ad
erogare,  nell'ambito  delle disponibilita'  finanziarie  individuate
dall'art. 6  del decreto-legge 19  maggio 1997,  n. 130, a  regioni e
provincie  autonome  le  somme  da  trasferire  alle  aziende  unita'
sanitarie locali come risorse aggiuntive finalizzate al conseguimento
dei  risultati previsti  dall'ordinanza ministeriale  20 maggio  1997
come  modificata dalla  presente ordinanza,  per la  retribuzione dei
veterinari dipendenti che hanno  espletato l'attivita' di rilevazione
nonche' per i compensi dovuti ai veterinari liberi professionisti.
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra in  vigore  il giorno  della sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 23 giugno 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 266