Art. 3. 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, il Ministero della sanita' provvede ad erogare, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie individuate dall'art. 6 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, a regioni e provincie autonome le somme da trasferire alle aziende unita' sanitarie locali come risorse aggiuntive finalizzate al conseguimento dei risultati previsti dall'ordinanza ministeriale 20 maggio 1997 come modificata dalla presente ordinanza, per la retribuzione dei veterinari dipendenti che hanno espletato l'attivita' di rilevazione nonche' per i compensi dovuti ai veterinari liberi professionisti. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 1997 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 23 giugno 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 266