Art. 10.
      Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici
  1. I  procedimenti di trasferimento  di beni immobili  statali agli
enti pubblici, iniziatisi con le  domande presentate nel vigore della
legge 31  dicembre 1993, n. 579,  e della legge 28  dicembre 1995, n.
549,  continuano  a  svolgersi  e  sono  definiti  secondo  le  norme
rispettivamente previste dalle predette leggi.
          Riferimenti normativi:
            -   La   legge   31   dicembre   1993,   n.   579,  reca:
          "Norme  per  il trasferimento  agli enti  locali   ed  alle
          regioni    di beni  immobili demaniali e patrimoniali dello
          Stato".
            -  La   legge  28    dicembre  1995,  n.    549,    reca:
          "Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica".