Art. 12.
Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria
   e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale.
  1. A  decorrere dall'anno finanziario  1997 la misura  dei compensi
incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n.  656, e' stabilita nel 2 per  cento e si applica
su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita'
di accertamento tributario.
  2. Le somme derivanti dall'applicazione  del comma 1 affluiscono ad
apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero
delle   finanze,   destinato    al   personale   dell'amministrazione
finanziaria  in  servizio  negli  uffici  che  hanno  conseguito  gli
obiettivi  di produttivita'  definiti,  anche su  base monetaria,  in
attuazione delle  direttive impartite  dal Ministro delle  finanze ai
sensi  degli  articoli  3,  comma  1, e  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3  febbraio 1993, n.  29. Con decreto del  Ministro delle
finanze,  previa  contrattazione   con  le  organizzazioni  sindacali
firmatarie dei contratti collettivi  nazionali di lavoro di comparto,
sono  stabiliti i  tempi  e  le modalita'  di  erogazione del  fondo,
commisurando le  risorse finanziarie  da assegnare a  ciascun ufficio
all'apporto recato  dall'ufficio medesimo all'attivita'  di controllo
fiscale.  Le  somme  non  erogate  per  mancato  conseguimento  degli
obiettivi costituiscono economia di bilancio.
  3.  Con decreto  del  Ministro delle  finanze,  tenuto conto  della
specificita'  dei compiti  e  delle funzioni  inerenti alle  esigenze
operative  dell'amministrazione   finanziaria,  vengono  individuate,
sentite  le organizzazioni  sindacali, le  modalita' e  i criteri  di
conferimento  delle  eventuali  reggenze   degli  uffici  di  livello
dirigenziale non  generale e definiti i  relativi aspetti retributivi
in conformita' con la  disciplina introdotta dal contratto collettivo
nazionale di  lavoro inerente alle  medesime funzioni. Con  lo stesso
decreto sono  altresi' individuate le condizioni  per il conferimento
delle reggenze, per motivate  esigenze funzionali, anche a dipendenti
appartenenti alle qualifiche funzionali nona  e ottava, in assenza di
personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
  4. All'onere derivante  dal presente articolo, valutato  in lire 53
miliardi per  l'anno 1997, in lire  77 miliardi per l'anno  1998 e in
lire 92  miliardi per l'anno  1999, si  provvede con quota  parte del
maggior gettito derivante dal presente decreto.
          Riferimenti normativi:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    4  del  D.L. 30
          settembre 1994, n.   564,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 30 novembre 1994, n.  656:
            "Art.  4 (Premio straordinario).  - 1. Per l'anno 1995 in
          sede  di  contrattazione     nazionale  per   il   comparto
          Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati  dalle direttive
          del  Presidente    del  Consiglio  dei Ministri   all'ARAN,
          sono   definiti     i    criteri    generali      per    la
          corresponsione  di  un    premio  straordinario finalizzato
          all'attuazione di quanto  previsto dagli articoli  2-bis  ,
          2-sexies  e    3 del presente   decreto. Le   modalita'  di
          attuazione   e  la    determinazione  degli  obiettivi  cui
          collegare  il  premio sono fissti  con decreto del Ministro
          delle finanze.
            2.  Le  somme  complessive  da    destinare,  per  l'anno
          finanziario  1995,  all'erogazione del compenso non possono
          superare la misura  dello  0,50  per    cento  di    quanto
          effettivamente    riscosso nell'attuazione  delle norme  di
          cui  al  comma  1;   le  somme  non  erogate  per   mancato
          raggiungimento    degli   obiettivi   fissati costituiscono
          economia  di bilancio.
            3.   Il  Ministro   del   tesoro,  con   propri  decreti,
          dispone  l'assegnazione  allo    stato  di  previsione  del
          Ministero delle finanze delle predette somme".
            -  Si riporta  il testo dell'art. 3, comma 1,  del D.Lgs.
          3  febbraio  1993,  n.  29:  "1.  Gli  organi  di   governo
          definiscono  gli obiettivi ed i programmi  di attuazione  e
          verificano  la rispondenza   dei risultati  della  gestione
          amministrativa alle direttive generali impartite".
            -  Si riporta il testo dell'art.  14, comma 1, del D.Lgs.
          3 febbraio 1993, n. 29:
            "1. Il Ministro esercita le funzioni  di cui all'art.  3,
          comma  1.  A tal fine, periodicamente  e comunque ogni anno
          entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del    bilancio,
          anche sulla base  delle proposte dei dirigenti generali:
            a)  definisce  gli obiettivi  ed i programmi  da attuare,
          indica le priorita'  ed emana   le conseguenti    direttive
          generali  per l'azione amministrativa e per la gestione;
            b)  assegna,  a  ciascun  ufficio di livello dirigenziale
          generale,   una   quota      parte       del       bilancio
          dell'amministrazione,       commisurata      alle   risorse
          finanziarie,   riferibili       ai        procedimenti    o
          subprocedimenti    attribuiti        alla   responsabilita'
          dell'ufficio, e   agli oneri   per il personale  e  per  le
          risorse strumentali allo stesso assegnati".