Art. 13-bis.
           Norme in materia di variazioni dell'imponibile
                  e dell'imposta in materia di IVA
(( 1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le     ))
(( parole: "dell'avvio", introdotte dall'articolo 2, comma 1,      ))
(( lettera c-bis),  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.         ))
(( 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio     ))
(( 1997, n. 30.                                                    ))
  (( 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte ))
(( le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data ))
(( del 2 marzo 1997.                                               ))
          Riferimenti normativi:
            -  Si  riporta il testo dell'art.  26, secondo comma, del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come  modificato  dall'art.
          2,  comma 1, letera cbis)  ,  del  D.L.  31 dicembre  1996,
          n.  669, convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  1997,  n. 30 e dal decreto: "Se un'operazione per
          la quale  sia stata emessa  fattura,  successivamente  alla
          registrazione  di cui agli articoli  23 e 24, viene meno in
          tutto o in parte  o se ne  riduce  l'ammontare  imponibile,
          in   conseguenza   di  dichiarazione       di     nullita',
          annullamento,  revoca,   risoluzione, rescissione e  simili
          o per mancato  pagamento in tutto o  in parte a causa    di
          procedure  concorsuali  o  di  procedure esecutive  rimaste
          infruttuose o  in conseguenza  dell'applicazione di abbuoni
          o sconti previsti  contrattualmente,  il cedente  del  bene
          o prestatore   del servizio ha   diritto  di  portare    in
          detrazione ai sensi  dell'art. 19 l'imposta  corrispondente
          alla   variazione,   registrandola   a  norma dell'art. 25.
          Il cessionario committente,  che    abbia  gia'  registrato
          l'operazione  ai sensi  di quest'ultimo  articolo, deve  in
          tal   caso registrare la variazione  a norma dell'art. 23 o
          dell'art. 24, salvo il suo    diritto  alla    restituzione
          dell'importo    pagato al  cedente o prestatore a titolo di
          rivalsa".