Art. 5.
                 Disposizioni varie di contenimento
  1.  E'   fatto  divieto  alle  amministrazioni   pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, (( ed agli enti pubblici  economici )) di concedere, in qualsiasi
forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di
lavori, di forniture e di  servizi, con esclusione dei contratti gia'
aggiudicati alla data di entrata in  vigore del presente decreto (( e
di quelli  riguardanti attivita' oggetto di  cofinanziamento da parte
dell'Unione europea. )) Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di
carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
  2. Le  autorizzazioni di  cassa determinate  per l'anno  1997 dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella
B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati
nella tabella medesima.
  (( 3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto     ))
(( previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre     ))
(( 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei    ))
(( servizi postali, l'Ente poste italiane e' autorizzato a         ))
(( rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro   ))
(( il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a              ))
(( compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla ))
(( modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro  ))
(( e con la Cassa depositi e prestiti.                             ))
          Riferimenti normativi:
            - Il testo del comma 2 dell'art.  1 del citato D.L.gs. n.
          29  /  1993 e successive modificazioni e' riportato in nota
          all'art. 3.
            - La legge 23 dicembre 1996,  n. 664, reca: "Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1997  e
          bilancio pluriennale per il triennio 1997 - 1999".
            - Si  riporta il testo del  comma 22 dell'art. 2    della
          gia'  citata  legge  n.   662 /   1996: "22.   Entro il  31
          gennaio    1997  il    Nucleo  di  consulenza    per     la
          regolazione    dei servizi   di  pubblica  utilita' (NARS),
          istituito    con  delibera    CIPE  dell'8  maggio    1996,
          pubblicata  nella    Gazzetta Ufficiale   n. 138   del   14
          giugno  1996, propone,  in accordo  con il  Ministero delle
          poste  e    delle  telecomunicazioni    e  l'Ente     poste
          italiane,   sulla   base   dei   criteri   stabiliti  nella
          delibera    CIPE    del    24    aprile  1996,      recante
          ''Lineeguida   per  la regolazione dei  servizi di pubblica
          utilita''',  pubblicata nella (( Gazzetta Ufficiale  n. 118
          del 22 maggio  1996, una  nuova struttura tariffaria per  i
          servizi  postali riservati e un metodo di adeguamento delle
          tariffe che consenta di  promuovere  la  convergenza  verso
          livelli  efficienti  dei  costi  di  produzione dei servizi
          postali".