IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate; Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non puo' comunque superare i limiti procapite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, cosi' come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di L. 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende; Considerato il processo di ristrutturazione e privatizzazione della Cogne acciai speciali S.r.l., gia' detenuta dalla Cogne S.p.a. in liquidazione a sua volta partecipata di maggioranza dal Gruppo Ilva S.p.a. in liquidazione, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori; Viste le seguenti intese: accordo collettivo stipulato il 29 dicembre 1992 tra Cogne S.p.a. (societa' alienante), Cogne acciai speciali S.r.l. (societa' acquirente), assistite dall'Intersind, e le organizzazioni sindacali FLM e UILM della Valle d'Aosta, in base al quale, come primo atto in direzione della continuita' produttiva ed occupazionale delle attivita' svolte nel sito produttivo di Aosta dalla Cogne S.p.a., appartenente al Gruppo Ilva in liquidazione, coerentemente al coevo processo di privatizzazione e ristrutturazione dell'intero Gruppo, si e' determinato il trasferimento di alcuni rami d'azienda della Cogne alla Cogne acciai speciali, con il passaggio, in una prima fase, di 570 lavoratori ed il contestuale distacco presso l'acquirente di 360 unita', confermando in circa 1.200 lavoratori, su 1.600 a libro matricola, l'organico attivo delle societa' Cogne e Cogne acciai speciali, nel loro complesso; il protocollo di accordo del 19 novembre 1993 tra la regione autonoma Valle d'Aosta, l'Ilva in liquidazione, Cogne S.p.a., Cogne acciai speciali, ISE, ICE e IGP, nel quadro del recupero industriale ed occupazionale dell'area industriale Cogne di Aosta, volto tra l'altro a favorire la cessione ad imprenditore privato della Cogne acciai speciali S.p.a.; l'accordo collettivo stipulato in data 22 febbraio 1994, presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'intervento della regione autonoma Valle d'Aosta, tra Ilva in liquidazione, Cogne in liquidazione (gia' Cogne S.p.a.), Cogne acciai speciali e FIM-CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL, con il quale e' stato definito il processo di privatizzazione e ristrutturazione di Cogne acciai speciali, con il subentro nella proprieta' da parte di Geval S.r.l., che si e' impegnata alla salvaguardia dei primi 575 lavoratori e all'assunzione di ulteriori 225 lavoratori dipendenti da Cogne in liquidazione; Vista la domanda di contributo presentata dalla societa' Cogne acciai speciali a fronte del recupero dell'occupazione di 818 unita', provenienti dalla Cogne S.p.a., oggi in liquidazione; Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 11.000 E.C.U. pro - capite per le grandi imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081 / 93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che ricomprendono il comune di Aosta; Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56 / 1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale; Decreta: Art. 1. Alla societa' Cogne acciai speciali e' concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 17.360.381.280 fronte della salvaguardia dell'occupazione di 818 unita' lavorative.