IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  1, comma  2,  primo  periodo, del  decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che   prevede  interventi   di  sostegno   di  natura   temporanea  e
straordinaria al  fine di favorire iniziative  produttive industriali
inserite  in  piani  di   recupero  dell'occupazione,  relativi  alla
cessazione di  attivita' o riorganizzazione di  unita' produttive del
settore industriale che coinvolgono  oltre 500 dipendenti, sulla base
di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;
  Visto  l'art. 1,  comma 2,  secondo periodo,  del decreto-legge  26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che prevede  che l'intervento  di cui  al punto  1 non  puo' comunque
superare  i limiti  procapite  stabiliti dall'art.  1,  comma 2,  del
decreto-legge 2  maggio 1993, n. 148,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 19  luglio 1993, n. 236, cosi'  come modificato dall'art.
28 del decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito  con legge 8
agosto 1995, n. 341;
  Visto  l'art. 4,  comma 24,  secondo periodo,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito con  legge 28 novembre 1996, n. 608,
che prevede  che gli interventi  di sostegno di  cui al punto  1 sono
erogati  sulla base  di  accordi collettivi  stipulati  prima del  31
dicembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relativo alla ripartizione per  l'anno 1996 delle risorse finanziarie
tra i diversi interventi posti  a carico del Fondo per l'occupazione,
ed in particolare  allo stanziamento di L. 60 miliardi  per gli oneri
connessi all'incentivazione  delle iniziative  produttive industriali
previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visti  gli accordi  collettivi stipulati  in data  anteriore al  31
dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;
  Considerato il processo di ristrutturazione e privatizzazione della
Cogne acciai  speciali S.r.l.,  gia' detenuta  dalla Cogne  S.p.a. in
liquidazione a sua  volta partecipata di maggioranza  dal Gruppo Ilva
S.p.a. in liquidazione, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori;
  Viste le seguenti intese:
  accordo collettivo stipulato  il 29 dicembre 1992  tra Cogne S.p.a.
(societa'   alienante),  Cogne   acciai  speciali   S.r.l.  (societa'
acquirente), assistite dall'Intersind,  e le organizzazioni sindacali
FLM e UILM della Valle d'Aosta, in  base al quale, come primo atto in
direzione  della   continuita'  produttiva  ed   occupazionale  delle
attivita' svolte  nel sito  produttivo di  Aosta dalla  Cogne S.p.a.,
appartenente al  Gruppo Ilva in liquidazione,  coerentemente al coevo
processo di privatizzazione e ristrutturazione dell'intero Gruppo, si
e' determinato il trasferimento di  alcuni rami d'azienda della Cogne
alla Cogne acciai  speciali, con il passaggio, in una  prima fase, di
570 lavoratori ed il contestuale  distacco presso l'acquirente di 360
unita',  confermando in  circa  1.200 lavoratori,  su  1.600 a  libro
matricola,  l'organico attivo  delle  societa' Cogne  e Cogne  acciai
speciali, nel loro complesso;
  il  protocollo di  accordo  del  19 novembre  1993  tra la  regione
autonoma Valle  d'Aosta, l'Ilva in liquidazione,  Cogne S.p.a., Cogne
acciai speciali, ISE, ICE e  IGP, nel quadro del recupero industriale
ed  occupazionale dell'area  industriale  Cogne di  Aosta, volto  tra
l'altro a  favorire la cessione  ad imprenditore privato  della Cogne
acciai speciali S.p.a.;
  l'accordo collettivo stipulato in data  22 febbraio 1994, presso il
Comitato  per il  coordinamento  delle  iniziative per  l'occupazione
presso  la Presidenza  del Consiglio  dei Ministri,  con l'intervento
della regione autonoma Valle d'Aosta, tra Ilva in liquidazione, Cogne
in  liquidazione  (gia'  Cogne   S.p.a.),  Cogne  acciai  speciali  e
FIM-CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL,  con il quale e' stato definito il
processo  di  privatizzazione  e  ristrutturazione  di  Cogne  acciai
speciali, con il subentro nella  proprieta' da parte di Geval S.r.l.,
che  si e'  impegnata alla  salvaguardia dei  primi 575  lavoratori e
all'assunzione  di ulteriori  225 lavoratori  dipendenti da  Cogne in
liquidazione;
  Vista  la domanda  di  contributo presentata  dalla societa'  Cogne
acciai speciali a fronte del recupero dell'occupazione di 818 unita',
provenienti dalla Cogne S.p.a., oggi in liquidazione;
  Considerati  i massimali  individuati  dal Ministero  del lavoro  e
della previdenza sociale  e dalla Commissione europea,  in materia di
aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione
suindicato,  fissati in  11.000 E.C.U.  pro  - capite  per le  grandi
imprese operanti nelle  aree territoriali di cui  all'obiettivo 2 del
regolamento CEE  n. 2081 / 93  del Consiglio del 20  luglio 1993, che
ricomprendono il comune di Aosta;
  Considerato  che l'art.  2,  comma 1,  della legge  n.  56 /  1994,
prevede che il  beneficio sia erogato in  un'unica soluzione all'atto
della dimostrazione del risultato occupazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  societa'  Cogne acciai  speciali  e'  concesso un  contributo
finanziario  a sostegno  dell'occupazione  pari  a L.  17.360.381.280
fronte della salvaguardia dell'occupazione di 818 unita' lavorative.