Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli   articoli  7  e  8   del  citato  decreto
ministeriale del 26 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 30 giugno
1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla scadenza  del termine  di presntazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 maggio 1997.