Art. 2. 1. Tutte le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici contenenti cloruro di metilene devono darne comunicazione al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio cosmetici, prodotti da erboristeria, presidi chimico (biocidi) e diagnostici in vitro - Viale Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma-Eur, entro trenta giorni dalla data di pubblicaizone del presente decreto. 2. Le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 devono contenere le seguenti informazioni: nome della societa', titolare A.I.C., nome del presidio, numero di registrazione, contenuto percentuale di cloruro di metilene, eventuale proposta di sostituzione di tale solvente, etichetta con la quale il prodotto e' attualmente commercializzato e nuova etichetta conforme al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1997 Il Ministro: Bindi