Art. 2.
  1. Tutte le aziende  titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di presidi medicochirurgici  contenenti cloruro di metilene
devono darne comunicazione al  Ministero della sanita' - Dipartimento
per la  valutazione dei  medicinali e  la farmacovigilanza  - Ufficio
cosmetici,  prodotti da  erboristeria,  presidi  chimico (biocidi)  e
diagnostici in  vitro -  Viale Civilta' Romana,  7 -  00144 Roma-Eur,
entro trenta giorni dalla data di pubblicaizone del presente decreto.
  2.  Le  comunicazioni  effettuate  ai  sensi  del  comma  1  devono
contenere  le seguenti  informazioni: nome  della societa',  titolare
A.I.C.,  nome  del  presidio,   numero  di  registrazione,  contenuto
percentuale   di  cloruro   di   metilene,   eventuale  proposta   di
sostituzione di tale solvente, etichetta  con la quale il prodotto e'
attualmente commercializzato  e nuova  etichetta conforme  al decreto
legislativo 3  febbraio 1997, n.  52, in materia  di classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Bindi