Art. 2. 1. L'Ente nazionale di assistenza al volo, sulla base dei dati di contabilizzazione comunicatigli da Eurocontrol, fornisce al gruppo di contatto di cui al successivo art. 3, apposito tabulato con quantificazioni finanziarie, dei voli considerati esenti dal pagamento dei canoni di rotta, consuntivandoli entro le date del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, rispettivamente per il primo, secondo e terzo trimestre di ciascun anno e, per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 2. I relativi importi, dovuti dallo Stato italiano all'ENAV in applicazione dell'art. 5, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, dopo la verifica dei competenti uffici del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, verranno posti a conguaglio con gli importi relativi al recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione difesa per l'assistenza prestata dall'Aeronautica militare italiana al traffico aereo civile in rotta. A tal fine la quota di competenza dell'Amministrazione difesa viene stabilita applicando gli introiti trimestrali derivanti all'ENAV dalle rimesse Eurocontrol, una percentuale pari all'incidenza dei costi Difesa-Aeronautica militare italiana sui costi complessivi, come definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'art. 3 della legge n. 575/1995. 3. L'eventuale eccedenza delle quote relative ai costi sostenuti dall'Amministrazione difesa-Aeronautica militare italiana come sopra determinate, rispetto alle compensazioni a carico dello Stato dovute all'ENAV per le esenzioni relative ai servizi di rotta, saranno considerate anticipazioni a valere sui complessivi trasferimenti annuali di parte corrente all'ENAV da parte dello Stato, previsti dal citato art. 5 del decreto-legge n. 77/1989, per l'anno successivo a quello cui si riferiscono.