Art. 2.
  1. L'Ente nazionale  di assistenza al volo, sulla base  dei dati di
contabilizzazione comunicatigli da Eurocontrol, fornisce al gruppo di
contatto  di  cui  al  successivo   art.  3,  apposito  tabulato  con
quantificazioni   finanziarie,  dei   voli  considerati   esenti  dal
pagamento dei canoni  di rotta, consuntivandoli entro le  date del 30
aprile, 31 luglio e 31 ottobre, rispettivamente per il primo, secondo
e terzo trimestre  di ciascun anno e, per il  quarto trimestre, entro
il 31 gennaio dell'anno successivo.
  2.  I relativi  importi, dovuti  dallo Stato  italiano all'ENAV  in
applicazione dell'art.  5, comma 8,  lettera a), del  decreto-legge 4
marzo  1989, n.  77,  convertito, con  modificazioni,  nella legge  5
maggio  1989, n.  160, dopo  la  verifica dei  competenti uffici  del
Ministero  del tesoro  -  Ragioneria generale  dello Stato,  verranno
posti a  conguaglio con  gli importi relativi  al recupero  dei costi
sostenuti  dall'Amministrazione  difesa   per  l'assistenza  prestata
dall'Aeronautica militare italiana al traffico aereo civile in rotta.
A tal fine  la quota di competenza  dell'Amministrazione difesa viene
stabilita  applicando  gli  introiti trimestrali  derivanti  all'ENAV
dalle  rimesse Eurocontrol,  una percentuale  pari all'incidenza  dei
costi  Difesa-Aeronautica militare  italiana  sui costi  complessivi,
come  definiti  annualmente  dal  decreto  interministeriale  di  cui
all'art. 3 della legge n. 575/1995.
  3. L'eventuale  eccedenza delle  quote relative ai  costi sostenuti
dall'Amministrazione difesa-Aeronautica militare  italiana come sopra
determinate, rispetto alle compensazioni  a carico dello Stato dovute
all'ENAV  per le  esenzioni  relative ai  servizi  di rotta,  saranno
considerate  anticipazioni  a  valere sui  complessivi  trasferimenti
annuali di parte corrente all'ENAV da parte dello Stato, previsti dal
citato art. 5  del decreto-legge n. 77/1989, per  l'anno successivo a
quello cui si riferiscono.