Art. 3.
   1.  Gli  allegati  II,  VII,  VIII  e  IX al decreto legislativo 3
febbraio 1997, n.  52,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 58 dell'11 marzo
1997, sono sostituiti dagli allegati II, VII, VIII e IX  al  presente
decreto.