(all. 1 - art. 1) (parte 4)
         c) prove sugli esseri umani che indicano un  rischio  per  i
            bambini durante il periodo di allattamento.
         Le sostanze note per il loro accumulo nel corpo e che quindi
         possono  essere  rilasciate nel latte durante l'allattamento
         possono essere etichettate con R33 e R64.
4 2.4.   Procedura per la classificazione dei  preparati  riguardante
         gli effetti specifici sulla salute.
         Qualora  un  preparato  contenga  una  o piu' delle sostanze
         classificate in base ai  criteri  descritti  in  precedenza,
         deve  essere  classificato in conformita' dei criteri di cui
         all'articolo 3 (5), lettere  dal  (j)  a  (q),  del  decreto
         ministeriale  28  gennaio  1992  (i limiti di concentrazione
         sono riportati nell'allegato I  del  decreto  legislativo  3
         febbraio   1997,   n.  52  o  nell'allegato  I  del  decreto
         ministeriale 28  gennaio  1992  qualora  la  sostanza  o  le
         sostanze in esame non figurino nell'allegato I o vi figurino
         senza limiti di concentrazione).
5.       CLASSIFICAZIONE IN BASE AGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE
5.1.     Introduzione
         L'obiettivo  principale della classificazione delle sostanze
         pericolose   per    l'ambiente    e'    di    sensibilizzare
         l'utilizzatore sui pericoli che tali sostanze presentano per
         gli  ecosistemi.  Sebbene  i presenti criteri si riferiscano
         sostanzialmente  agli  ecosistemi  acquatici,  e'  noto  che
         talune sostanze possono danneggiare anche, o soltanto, altri
         ecosistemi   i   cui   costituenti   possono  variare  dalla
         microflora e microfauna del terreno fino ai primati.
         I criteri descritti in appresso sono una conseguenza diretta
         dei metodi di prova stabiliti nell'allegato V per quanto ivi
         citati.    I  metodi di prova richiesti per il   di  cui  all'allegato  VII  sono   limitati,   e   le
         informazioni  cosi  ottenute possono rilevarsi insufficienti
         per una classificazione  adeguata,  in  quanto  puo'  essere
         necessario disporre di ulteriori dati ricavati dal livello 1
         (allegato  VIII)  o  da altri studi equivalenti. Inoltre, le
         sostanze classificate possono essere  oggetto  di  revisione
         alla luce di nuovi dati.
         Ai   fini  della  classificazione  e  dell'etichettatura,  e
         considerando le  conoscenze  attualmente  disponibili,  tali
         sostanze  sono  suddivise  in  due  gruppi  in  base ai loro
         effetti, acuti e/o a lungo termine, sui sistemi acquatici  o
         ai  loro  effetti  acuti e/o a lungo termine sui sistemi non
         acquatici.
5.2.     Criteri per la classificazione, l'indicazione di pericolo  e
         la scelta delle frasi di rischio
5.2.1.   Ambiente acquatico
5.2.1.1.   Le  sostanze  saranno  classificate  come  pericolose  per
         l'ambiente, contrassegnate con il simbolo  e  l'opportuna
         indicazione  di  pericolo  e  saranno attribuite le frasi di
         rischio in conformita' dei seguenti criteri:
         R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici
              e
         R53: Puo' provocare a lungo  termine  effetti  negativi  per
               l'ambiente acquatico.
         Tossicita' acuta:   LC50 a 96 ore (per il pesce) inferiore o
                             uguale a 1 mg/l
                           o EC50 a 48 ore (per la Daphnia) inferiore
                             o uguale a 1 mg/l
                           o IC50 a 72 ore (per le alghe) inferiore o
                             uguale a 1 mg/l
         e la sostanza non e' facilmente degradabile
         o   il   log  Pow  (log  del  coefficiente  di  ripartizione
         ottanolo/acqua) sia inferiore o uguale a 3.0 (a meno che  il
         BCF  determinato  per  via  sperimentale non sia inferiore o
         uguale a 100)
         R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici.
         Tossicita' acuta:   LC50 a 96 ore (per il pesce) inferiore o
                             uguale a 1 mg/l
                           o EC50 a 48 ore (per la Daphnia) inferiore
                             o uguale a 1 mg/l
                           o IC50 a 72 ore (per le alghe) inferiore o
                             uguale a 1 mg/l
         R51: Tossico per gli organismi acquatici.
              e
         R 53: Puo' provocare a lungo termine  effetti  negativi  per
               l'ambiente acquatico.
         Tossicita'  acuta:      LC50  a 96 ore (per il pesce) 1 mg/l
                             inferiore a LD50 inferiore o uguale a 10
                             mg/l
                           o EC50 a 48ore (per  la  Daphnia)  1  mg/l
                             inferiore a EC50 inferiore o uguale a 10
                             mg/l
                           o  IC50  a  72  ore  (per le alghe) 1 mg/l
                             inferiore a IC50 inferiore o uguale a 10
                             mg/l
         e la sostanza non e facilmente degradabile
         o  il  log  Pow  (log  del  coefficiente   di   ripartizione
         ottanolo/acqua  sia  superiore o uguale a 3.0 (a meno che il
         BCF determinato per via sperimentale  non  sia  inferiore  o
         uguale a 100).
5.2.1.2.   Le  sostanze  saranno  classificate  come  pericolose  per
         l'ambiente in conformita' dei criteri descritti in appresso.
         Le frasi indicanti i rischi sono attribuite anche sulla base
         dei seguenti criteri.
         R52: Nocivo per gli organismi acquatici.
              e
         R 53: Puo' provocare a lungo termine  effetti  negativi  per
               l'ambiente acquatico.
         Tossicita'  acuta:      LC50 a 96 ore (per il pesce) 10 mg/l
                             inferiore a LD50 inferiore  o  uguale  a
                             100 mg/l
                           o  EC50  a 48 ore (per la Daphnia) 10 mg/l
                             inferiore a EC50 inferiore  o  uguale  a
                             100 mg/l
                           o  IC50  a  72  ore (per le alghe) 10 mg/l
                             inferiore a IC50 inferiore  o  uguale  a
                             100 mg/l
         e la sostanza non e' facilmente degradabile.
         Questo  criterio  viene  applicato  a  meno che non esistano
         ulteriori prove scientifiche relative alla degradazione  e/o
         alla  tossicita' che forniscano sufficienti garanzie che ne'
         la sostanza ne' i prodotti derivanti dalla sua  degradazione
         costituiscano  un  pericolo  potenziale  a lungo termine e/o
         ritardato per l'ambiente  acquatico.  Tali  ulteriori  prove
         scientifiche  dovrebbero  normalmente basarsi sugli studi di
         cui al livello 1 (allegato VIII), o su studi di  equivalente
         valore, e potrebbero comprendere:
          i)   un   potenziale   accertato  a  degradare  rapidamente
              nell'ambiente acquatico;
         ii)  l'assenza   di   effetti   tossici   cronici   ad   una
              concentrazione   di   1,0   mg/litro,  ad  esempio  una
              concentrazione di effetti non  osservati  superiore  ad
              1,0  mg/litro  determinata  sulla  base  di  uno studio
              prolungato di tossicita' sul pesce o la Daphnia.
         R52: Nocivo per gli organismi acquatici
              Sostanze che non rientrano  nei  criteri  descritti  in
              questo  capitolo  ma  che,  in base a prove disponibili
              sulla loro tossicita' possano  tuttavia  presentare  un
              pericolo  per  la  struttura e/o il funzionamento degli
              ecosistemi acquatici.
         R53: Puo' provocare a lungo  termine  effetti  negativi  per
              l'ambiente acquatico.
              Sostanze  che  non  rientrano  nei criteri descritti in
              questo capitolo, ma che, in base  a  prove  disponibili
              concernenti la loro tossicita', persistenza, potenziale
              di  accumulazione  e destino e comportamento ambientale
              presunto  o  osservato,  possono tuttavia presentare un
              pericolo immediato, a lungo termine e/o  ritardato  per
              la  struttura  e/o  il  funzionamento  degli ecosistemi
              acquatici.
              Per esempio,  alle  sostanze  scarsamente  solubili  in
              acqua,  vale  a dire con una solubilita' inferiore ad 1
              mg/l, sara' applicato il suddetto criterio se:
              a) non sono facilmente degradabili e
              b) il log Pow superiore o uguale a 3,0 (a meno  che  il
              BCF  determinato per via sperimentale non sia inferiore
              o uguale a 100)
              Si applica il suddetto criterio a meno che non esistano
              ulteriori prove scientifiche relative alla degradazione
              e/o tossicita' sufficienti a garantire che la  sostanza
              e  i  prodotti  derivanti  dalla  sua  degradazione non
              costituiranno un pericolo potenziale  a  lungo  termine
              e/o ritardato per l'ambiente acquatico.
              Tali    prove   scientifiche   supplementari   dovranno
              normalmente basarsi sugli studi di  cui  al  livello  1
              (allegato  VIII)  o  su  studi  analoghi,  e potrebbero
              comprendere:
               i) un  potenziale  accertato  di  degradazione  rapida
                  nell'ambiente acquatico;
              ii)  l'assenza  di effetti tossici cronici al limite di
                  solubilita', vale  a  dire  una  concentrazione  di
                  effetti   non  osservati  superiore  al  limite  di
                  solubilita' determinato sulla base di uno studio di
                  tossicita' prolungato sul pesce o Daphnia.
5.2.1.3. Osservazioni sulla determinazione del IC50 per le alghe e la
         degradabilita'.
         - Se si puo' dimostrare, nel  caso  di  sostanze  fortemente
           colorate  che  la  crescita di alghe e' inibita soltanto a
           seguito di una riduzione dell'intensita' della  luce,  non
           usare  come base per la classificazione il valore 72h IC50
           per le alghe
         - Le sostanze sono  considerate  facilmente  degradabili  se
           valgono i seguenti criteri:
           (A)  se  negli  studi  di  biodegradazione di 28 giorni si
               raggiungono i seguenti livelli di degradazione:
               - nelle prove basate sul carbonio organico  disciolto:
                 70%
               -  nelle prove basate sull'impoverimento dell'ossigeno
                 o sulla formazione di anidride  carbonica:  60%  dei
                 valori massimi teorici.
               Questi   livelli   di  biodegradazione  devono  essere
               raggiunti entro 10 giorni dall'inizio del processo  di
               degradazione,  considerato  come  il momento in cui il
               10% della sostanza e' stato degradato;
               o
           (B) se nei casi in  cui  siano  disponibili  solo  i  dati
               relativi  al  COD  e  al BOD5, qualora il rapporto tra
               BOD5 e COD sia maggiore o uguale a 0,5.
               o
           (B)   se  esistono  altre  prave  scientifiche  fondate  a
               dimostrazione che la sostanza  puo'  essere  degradata
               (in   maniera  biotica  e/o  abiotica),  nell'ambiente
               acquatico a un livello superiore al 70% in un  periodo
               di 28 giorni.
5.2.2.   Ambiente non acquatico
5.2.2.1.   Le  sostanze  saranno  classificate  come  pericolose  per
         l'ambiente, contrassegnate con il simbolo  e  l'opportuna
         indicazione  di  pericolo  e  saranno  attribuite  frasi  di
         rischio in conformita' dei criteri qui di seguito.
         R54 Tossico per la flora
         R55 Tossico per la fauna
         R56 Tossico per gli organismi del terreno
         R57 Tossico per le api
         R58 Puo' provocare a  lungo  termine  effetti  negativi  per
             l'ambiente
         Sostanze  che  in  base alle prove disponibili relative alla
         loro tossicita', persistenza, potenziale di accumulazione  e
         destino  e  comportamento  ambientale  presunto o osservato,
         possono presentare un pericolo immediato,  a  lungo  termine
         e/o  ritardato  per  la struttura e/o il funzionamento degli
         ecosistemi  naturali,  esclusi  quelli  descritti  al  punto
         5.2.1. I criteri dettagliati saranno elaborati in seguito.
         R59 Pericoloso per lo strato di ozono
             Sostanze  che in base a prove disponibili concernenti la
             loro    tossicita',    persistenza,    potenziale     di
             accumulazione   e  destino  e  comportamento  ambientale
             presunto o osservato,  possono  presentare  un  pericolo
             immediato,   a   lungo  termine  e/o  ritardato  per  la
             struttura e/o il funzionamento  dello  strato  di  ozono
             della   stratosfera,   comprese   le  sostanze  elencate
             nell'allegato  I,  gruppi  I,  II,  III,  IV  e  V   del
             regolamento  del  Consiglio  (CEE)  n. 594/91 relativo a
             sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del
             14.3.1991, pag. 1).
5.2.2.2. Le sostanze verranno classificate pericolose per  l'ambiente
         conformemente  ai criteri precisati qui di seguito. Le frasi
         di  rischio  saranno  inoltre  assegnate  conformemente   ai
         seguenti criteri:
         R59 Pericoloso per lo strato di ozono
             Sostanze che non rientrano nei criteri elencati al punto
             5.2.2.1 e che in base ai dati disponibili riguardanti le
             loro  proprieta'  ed  il  loro comportamento ambientale,
             previsto o osservato, possono presentare un pericolo per
             la  struttura  e/o   il   funzionamento   dello   strato
             stratosferico  di  ozono.  Sono comprese le sostanze che
             sono elencate nell'allegato I, gruppi VI del regolamento
             del Consiglio (CEE) n. 594/91 relativo  a  sostanze  che
             riducono  lo  strato di ozono (GU n. L 67 del 14.3.1991,
             pag. 1).
6.       SCELTA DELLE FRASI RELATIVE AI CONSIGLI DI PRUDENZA
6.1.     Introduzione
         Le  frasi relative ai consigli di prudenza (frasi S) saranno
         assegnate  alle  sostanze  ed  ai  preparati  pericolosi  in
         conformita'   dei  seguenti  criteri  generali.  Per  alcuni
         preparati inoltre, sono obbligatori i consigli  di  prudenza
         descritti  nell'allegato  II  del  decreto  ministeriale  28
         gennaio 1992.
         Ogniqualvolta il fabbricante e' menzionato nel  capitolo  6,
         si  fa riferimento alla persona responsabile dell'immissione
         sul mercato della sostanza o del preparato.
6.2.     Frasi relative ai consigli di prudenza per le sostanze  e  i
         preparati
         S1 Conservare sotto chiave
            - Campo d'applicazione.
              -   Sostanze  e  preparati  molto  tossici,  tossici  e
                corrosivi.
            - Criteri d'impiego:
              - Obbligatoria per le  sostanze  e  i  preparati  sopra
                menzionati se in vendita al dettaglio.
         S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
            - Campo d'applicazione:
              - Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.
            - Criteri d'impiego:
              -  Obbligatoria  per  tutte  le  sostanze e i preparati
                pericolosi in vendita al  dettaglio,  eccezion  fatta
                per   quelli  soltanto  classificati  pericolosi  per
                l'ambiente.
         S3 Conservare il luogo fresco
            - Campo d'applicazione:
              - Perossidi organici
              - Altre sostanze e preparati pericolosi  con  punto  di
                ebollizione di inferiore o uguale a 40 gradi C.
            - Criteri d'impiego:
              -  Obbligatoria per i perossidi organici, a meno che si
                usi la frase S47.
              -  Raccomandata  per  le  altre  sostanze  e  preparati
                pericolosi  che  hanno  un  punto  di  ebollizione di
                inferiore o uguale a 40 gradi C.
         S4 Conservare lontano da locali di abitazione
            - Campo d'applicazione:
              - Sostanze e preparati molto tossici e tossici.
            - Criteri d'impiego:
              - Di norma limitata alle sostanze ed ai preparati molto
                tossici e tossici,  nei  casi  in  cui  e'  opportuno
                rafforzare  la frase S13, ad esempio quando esiste un
                pericolo di inalazione e quindi occorre conservare la
                sostanza  o  il  preparato  lontano  da   locali   di
                abitazione.  Il  consiglio  non  ha pero' lo scopo di
                impedire la corretta utilizzazione della  sostanza  o
                del preparato nei locali di abitazione.
         S5  Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da
            parte del fabbricante)
            - Campo d'applicazione:
              -   Sostanze   e    preparati    solidi    infiammabili
                spontaneamente.
            - Criteri d'impiego:
              -  Di  norma  limitata  a  casi particolari, ad esempio
                sodio, potassio o fosforo bianco.
         S6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del
            fabbricante)
            - Campo d'applicazione:
              - Sostanze e preparati  pericolosi  che  devono  essere
                conservati in un'atmosfera inerte.
            - Criteri d'impiego:
              -  Di  norma  limitata  ad  alcuni casi particolari, ad
                esempio alcuni composti organo-metallici
         S7 Conservare il recipiente ben chiuso
            - Campo d'applicazione
              - Perossidi organici.
              - Sostanze e  preparati  che  possono  sprigionare  gas
                molto tossici, tossici, o estremamente infiammabili.
              -  Sostanze  e  preparati che a contatto con l'umidita'
                sprigionano gas estremamente infiammabili.
              - Solidi facilmente infiammabili.
            - Criteri d'impiego:
              - Obbligatoria per i perossidi organici.
              -  Raccomandata  per  gli  altri  campi  d'applicazione
                summenzionati.
         S8 Conservare al riparo dall'umidita'
            - Campo d'applicazione:
              -    Sostanze   e   preparati   che   possano   reagire
                violentemente con l'acqua.
              - Sostanze e  preparati  che  a  contatto  con  l'acqua
                sprigionano gas estremamente infiammabili.
              -  Sostanze  e  preparati  che  a  contatto con l'acqua
                sprigionano gas molto tossici o tossici.
            - Criteri d'impiego:
              -   Di   norma   limitata   ai   summenzionati    campi
                d'applicazione,  quando  si  vogliono sottolineare le
                avvertenze  contenute  nelle  frasi   R14,   R15   in
                particolare e R29.
         S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
            - Campo d'applicazione:
              - Sostanze e preparati volatili che possono sprigionare
                vapori molto tossici, tossici o nocivi.
              -  Liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas
                estremamente infiammabili.
            - Criteri d'impiego:
              - Raccomandata per le sostanze e i  preparati  volatili
                che possono sprigionare vapori molto tossici, tossici
                o nocivi.
              -  Raccomandata per i liquidi estremamente o facilmente
                infiammabili o per i gas estremamente infiammabili.
         S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati che possono sprigionare  gas  o
                 vapori    in   grado   di   provocare   la   rottura
                 dell'imballaggio.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata ai casi particolari summenzionati.
         S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  molto  tossici,  tossici  e
                 nocivi.
             - Criteri d'impiego:
               - Raccomandata per le sostanze e i  preparati  venduti
                 al dettaglio.
         S14  Conservare  lontano  da...  (sostanze  incompatibili da
             precisare da parte del produttore)
             - Campo d'applicazione:
               - Perossidi organici.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  e  di  norma  limitata  ai  perossidi
                 organici.   Tuttavia   puo'  essere  utile  in  casi
                 eccezionali,  quando  l'incompatibilita'  puo'   dar
                 luogo ad un rischio particolare.
         S15 Conservare lontano dal calore
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati che possono decomporsi o che
                 possono reagire spontaneamente sotto  l'effetto  del
                 calore.
             - Criteri d'impiego:
               -  Di  norma  limitata  a  casi  speciali,  ad esempio
                 monomeri, ma non utilizzata se sono state  impiegate
                 le frasi relative ai rischi R2, R3 e/o R5.
         S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare
             - Campo d'applicazione:
               - Liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas
                 estremamente infiammabili.
             - Criteri d'impiego:
               -  Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati;
                 non  e'  tuttavia  necessaria  se  sono  gia'  state
                 utilizzate  le  frasi  relative ai rischi R2, R3 e/o
                 R5.
         S17 Tenere lontano da sostanze combustibili
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati   che   possono   sviluppare
                 un'eccessiva pressione nel contenitore.
             - Criteri d'impiego:
               -  Da  utilizzare  in casi particolari, ad esempio per
                 sottolineare il contenuto delle frasi R8 e R9.
         S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati   che   possono   sviluppare
                 un'eccessiva pressione nel contenitore.
               -  Sostanze  e preparati che possono formare perossidi
                 esplosivi.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma  limitata  ai  casi  summenzionati,  quando
                 sussiste  un  pericolo  di  lesione  agli  occhi e/o
                 quando le sostanze e i  preparati  sono  venduti  al
                 dettaglio.
         S20 Non mangiare ne' bere durante l'impiego
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  molto  tossici,  tossici  e
                 corrosivi.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata a  casi  particolari  (arsenico  e
                 composti     dell'arsenico,    fluoroacetati),    in
                 particolare quando le anzidette sostanze e preparati
                 sono venduti al dettaglio.
         S21 Non fumare durante l'impiego
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati che, in  caso  di  combustione,
                 sprigionano prodotti tossici.
             - Criteri d'impiego:
               -  Di  norma  limitata  a casi particolari (ad esempio
                 composti alogenati).
         S22 Non respirare le polveri
             - Campo d'applicazione:
               - Tutte le sostanze e i  preparati  solidi  pericolosi
                 per la salute
             - Criteri d'impiego:
               -   Obbligatoria   per   le  sostanze  e  i  preparati
                 sopramenzionati ai quali e' assegnata la R42.
               - Raccomandata per  le  sostanze  e  preparati  4  cui
                 sopra,  forniti sotto forma di polveri respirabili e
                 per i quali non si conoscono i rischi per la  salute
                 a seguito dell'inalazione.
         S23   Non  respirare  i  gas/fumi/vapori/aerosoli  (dicitura
             appropriata da precisare da parte del produttore)
             - Campo d'applicazione:
               - Tutte le sostanze e i preparati  liquidi  o  gassosi
                 pericolosi per la salute.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le  sostanze e i preparati sopra
                 menzionati, ai quali e' assegnata la frase R42.
               - Obbligatoria per le sostanze e i preparati per uso a
                 spruzzo. Aggiungere inoltre S38 o S51.
               - Raccomandata quando occorre richiamare  l'attenzione
                 dell'utilizzatore  sui  pericoli  di  inalazione non
                 menzionati nelle frasi di rischio assegnate.
         S24 Evitare il contatto con la pelle
             - Campo d'applicazione:
               - Tutte le sostanze e i preparati  pericolosi  per  la
                 salute
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le sostanze e i preparati cui e'
                 stata  assegnata  R43  tranne  se  e'  stata   anche
                 assegnata S36.
               -  Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione
                 dell'utilizzatore  sui  pericoli  che  comporta   il
                 contatto con la pelle, non menzionati nelle frasi di
                 rischio assegnate.
                 Tuttavia,  puo'  essere  utilizzata per dare maggior
                 risalto a tali frasi di rischio.
         S25 Evitare il contatto con gli occhi
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati corrosivi o irritanti
             - Criteri d'impiego:
               -  Di  norma limitata a casi speciali, cioe' quando si
                 reputa essenziale porre in risalto il  pericolo  per
                 gli  occhi  indicato  dall'impiego  delle frasi R34,
                 R35; R36 o R41. Quindi va considerata importante  se
                 le  sostanze e i preparati sono venduti al dettaglio
                 e non e' sempre disponibile una protezione  per  gli
                 occhi o il volto.
         S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente
             ed abbondantemente con acqua e consultare un medico
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.
             - Criteri d'impiego:
               - Obbligatoria per le sostanze e i preparati corrosivi
                 e  quelli  ai  quali  viene  assegnata  la  frase di
                 rischio R41.
               - Raccomandata per le sostanze e i preparati irritanti
                 ai quali e' gia' stata assegnata la frase di rischio
                 R36.
         S27  Togliersi  di  dosso   immediatamente   gli   indumenti
             contaminati
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  molto  tossici,  tossici  o
                 corrosivi.
             - Criteri d'impiego:
               - Raccomandata per le sostanze  e  i  preparati  molto
                 tossici  e  tossici  che  sono  facilmente assorbiti
                 dalla  pelle  e  per  le  sostanze  e  i   preparati
                 corrosivi.  Non  usare  questa  frase  se  e'  stata
                 assegnata S36.
         S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi  immediatamente
             e  abbondantemente  con ...(prodotti idonei da precisare
             dal fabbricante)
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  molto  tossici,  tossici  o
                 corrosivi.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le  sostanze e i preparati molto
                 tossici.
               - Raccomandata per altre sostanze  e  preparati  sopra
                 menzionati,   in   particolare  quando  l'acqua  non
                 rappresenta il fluido di lavaggio piu' appropriato.
         S29 Non gettare i residui nelle fognature
             - Campo d'applicazione:
               - Liquidi estremamente o facilmente  infiammabili  non
                 miscibili con l'acqua.
             - Criteri d'impiego:
               -  Raccomandata  per  le sostanze e i preparati di cui
                 sopra venduti al dettaglio.
         S30 Non versare acqua sul prodotto
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze e preparati che reagiscono violentemente a
                 contatto con l'acqua.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata a  casi  particolari  (ad  esempio
                 acido    solforico);    puo'    essere    utilizzata
                 all'occorrenza,   per   rendere   piu'   chiare   le
                 informazioni  o per sottolineare la frase R14 o come
                 alternativa alla R14.
         S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  estremamente  o  facilmente
                 infiammabili.
             - Criteri d'impiego:
               -   Raccomandata   per   le  sostanze  e  i  preparati
                 utilizzati in campo industriale  che  non  assorbono
                 umidita'.  Praticamente non viene mai utilizzata per
                 le sostanze e i preparati venduti al dettaglio.
         S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
             dovute precauzioni
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati esplosivi.
               - Sostanze e preparati molto tossici e tossici.
               - Sostanze pericolose per l'ambiente.
             - Criteri d'impiego:
               - Obbligatoria per le sostanze e i preparati esplosivi
                 diversi dai perossidi organici.
               - Raccomandata per sostanze e preparati molto tossici,
                 in particolare se venduti al dettaglio.
               -   Raccomandata   per   le  sostanze  pericolose  per
                 l'ambiente cui non si applica S56 se dette  sostanze
                 sono vendute al dettaglio.
         S36 Usare indumenti protettivi adatti
             - Campo d'applicazione:
               - Perossidi organici.
               -  Sostanze  e  preparati  molto  tossici,  tossici  o
                 nocivi.
               - Sostanze e preparati corrosivi.
             - Criteri d'impiego:
               - Obbligatoria per le sostanze  e  i  preparati  molto
                 tossici e corrosivi.
               -  Obbligatoria  per le sostanze e i preparati cui non
                 sono state assegnate R21 o R24.
               - Obbligatoria per le sostanze cancerogene, mutagene e
                 tossiche per la riproduzione di categoria  3  tranne
                 se  gli  effetti  sono  prodotti  soltanto  mediante
                 inalazione della sostanze o del preparato.
               - Obbligatoria per i perossidi organici.
               - Raccomandata per le sostanze tossiche e i  preparati
                 se il valore dermale LD50 non e' noto ma la sostanza
                 o  il preparato possono rivelarsi tossici a contatto
                 con la pelle.
               -   Raccomandata   per   sostanze  e  preparati  usati
                 nell'industria, atti a provocare danni per la salute
                 in caso di esposizione prolungata.
         S37 Usare guanti adatti
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati molto tossici, tossici,  nocivi
                 o corrosivi.
               - Perossidi organici.
               - Sostanze e preparati irritanti per la pelle.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le  sostanze e i preparati molto
                 tossici, tossici e corrosivi.
               - Obbligatoria per le sostanze e i preparati  cui  non
                 sono state assegnate R21, R24 o R43.
               - Obbligatoria per le sostanze cancerogene, mutagene e
                 tossiche  per  la riproduzione di categoria 3 tranne
                 se gli effetti  sono  prodotti  unicamente  mediante
                 inalazione della sostanza o del preparato.
               -  Raccomandata per sostanze e preparati tossici se il
                 valore dermale LD50 non e' noto ma la sostanza o  il
                 preparato  possono  rivelarsi tossici a contatto con
                 la pelle.
               - Raccomandata per i perossidi organici.
               - Raccomandata per sostanze e preparati irritanti  per
                 la pelle a causa delle loro proprieta' sgrassanti.
         S38   In   caso  di  ventilazione  insufficiente.  usare  un
             apparecchio respiratorio adatto.
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati molto tossici o tossici.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata a casi particolari, che richiedono
                 l'impiego di sostanze e preparati  molto  tossici  o
                 tossici in campo industriale o agricolo.
         S39 Proteggersi gli occhi/la faccia
             - Campo d'applicazione:
               - Perossidi organici.
               -   Sostanze   e   preparati  corrosivi,  inclusi  gli
                 irritanti  che  comportano  un  grave  pericolo   di
                 lesioni degli occhi.
               - Sostanze e preparati molto tossici e tossici.
             - Criteri d'impiego:
               - Obbligatoria per sostanze e preparati cui sono state
                 assegnate R34, R35 o R41.
                 - Obbligatoria per i perossidi organici.
               -  Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione
                 dell'utilizzatore per i rischi di contatto  per  gli
                 occhi   non   menzionati   nelle  frasi  di  rischio
                 assegnate.
               - Di norma limitata a casi eccezionali per sostanze  e
                 preparati  molto  tossici  e  tossici  quando esiste
                 pericolo di spruzzi che potrebbero essere facilmente
                 assorbiti dalla pelle.
         S40 Per pulire il pavimento e  gli  oggetti  contaminati  da
             questo  prodotto  usare...  (da  precisare  da parte del
             produttore)
             - Campo d'applicazione:
               - Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.
             - Criteri d'impiego:
               -  Di  norma  limitata  a  quelle sostanze e preparati
                 pericolosi per i quali l'acqua non e' considerata un
                 mezzo  adeguato  di  lavaggio  (ad  esempio   quando
                 occorre    un    assorbimento    mediante   sostanza
                 polverulente, dissoluzione mediante solvente,  ecc.)
                 e nei casi in cui e' importante, per motivi sanitari
                 e/o   di   sicurezza,  riportare  sull'etichetta  un
                 avvertimento.
         S41 in caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze  e  preparati  pericolosi  che  durante  la
                 combustione sprigionano gas molto tossici o tossici.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata a casi particolari.
         S42   Durante   le   fumigazioni/vaporizzazioni   usare   un
             apparecchio     respiratorio     adatto      (termine(i)
             appropriato(i) da precisare da parte del produttore)
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati destinati alle utilizzazioni
                 summenzionate  ma  che   possono   pregiudicare   la
                 sicurezza  e  la salute dell'utilizzatore quando non
                 siano prese opportune precauzioni.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata a casi particolari.
         S43 In caso d'incendio usare...(mezzi estinguenti idonei  da
             indicarsi  da parte del fabbricante). Se l'acqua aumenta
             il rischio precisare: .
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  estremamente  infiammabili,
                 facilmente infiammabili o infiammabili.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le  sostanze e i preparati che a
                 contatto con l'acqua o l'aria umida sprigionano  gas
                 estremamente infiammabili.
               -  Raccomandata  per sostanze e preparati estremamente
                 infiammabili,     facilmente     infiammabili      e
                 infiammabili,   in   particolare   quando  non  sono
                 miscibili con acqua.
         S45  In  caso  di  incidente  o  di   malessere   consultare
             immediatamente   il  medico  (se  possibile,  mostrargli
             l'etichetta)
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati molto tossici.
               - Sostanze e preparati tossici e corrosivi.
         - Criteri d'impiego:
               - Obbligatoria per sostanze  e  preparati  citati  qui
                 sopra.
         S46  In  caso  di  ingestione  consultare  immediatamente il
             medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
             - Campo d'applicazione:
               -  Tutte  le sostanze e i preparati pericolosi diversi
                 da  quelli  molto  tossici,  tossici,  corrosivi   o
                 pericolosi per l'ambiente.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  tutte  le sostanze e i preparati
                 summenzionati venduti al dettaglio a meno che non vi
                 sia motivo di ritenere pericolosa  l'ingestione,  in
                 particolare da parte dei bambini.
         S47 Conservare a temperatura non superiore a ... gradi C (da
             precisare da parte del fabbricante)
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze e preparati che diventano instabili ad una
                 certa temperatura.
             - Criteri d'impiego:
               - Di norma limitata a  casi  particolari  (ad  esempio
                 alcuni perossidi organici).
         S48 Mantenere umido con ...(liquido appropriato da precisare
             da parte del fabbricante)
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  che possono diventare molto
                 sensibili alle scintille, a  frizione  o  agli  urti
                 qualora si asciughino.
             - Criteri d'impiego:
               -  Di  norma  limitata  a  casi  speciali,  ad esempio
                 nitrocellulosa.
         S49 Conservare soltanto nel recipiente originale
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e preparati sensibili  alla  decomposizione
                 catalitica.
             - Criteri d'impiego:
               -  Di  norma  limitata  alle  sostanze  e ai preparati
                 sensibili  alla   decomposizione   catalitica.   (ad
                 esempio alcuni perossidi organici).
         S50  Non  mescolare  con  ...  (da  specificare da parte del
             fabbricante)
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze e  preparati  che  possono  reagire  con  i
                 prodotti  specificati e liberare gas molto tossici o
                 tossici.
               - Perossidi organici.
             - Criteri d'impiego:
               - Raccomandata per le sostanze e i preparati anzidetti
                 venduti al dettaglio, nei casi in cui  questa  frase
                 e' preferibile alla R31 o alla R32.
               -   Obbligatoria  per  alcuni  perossidi  che  possono
                 provocare una violenta reazione con  acceleratori  o
                 promotori.
         S51 Usare soltanto in luogo ventilato
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  che potrebbero o che devono
                 produrre vapori, polveri, spray, fumi, nebbia, ecc.,
                 e  che  comportano  pericolo  di  inalazione  o   di
                 incendio o di esplosione.
             - Criteri d'impiego:
               -  Raccomandata  quando  non  risulti  opportuno l'uso
                 della S38; e' quindi importante quando le sostanze e
                 i preparati sono venduti al dettaglio.
         S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze volatili molto tossiche, tossiche e nocive,
                 e preparati che le contengono.
             - Criteri d'impiego:
               - Raccomandata  quando  la  prolungata  esposizione  a
                 queste sostanze puo' provocare un danno alla salute,
                 a   causa   della  loro  volatilizzazione  da  ampie
                 superfici trattate in ambienti domestici o  comunque
                 in  ambienti  chiusi in cui e' possibile la presenza
                 di persone.
         S53 Evitare l'esposizione - procurarsi  speciali  istruzioni
             prima dell'uso
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  cancerogeni,  mutageni  e/o
                 tossici per la riproduzione.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le  sostanze   e   i   preparati
                 summenzionati  cui  e'  assegnata  almeno  una delle
                 frasi R45, R46, R49, R50 o R61.
         S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un
             punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze pericolose per l'ambiente.
             - Criteri d'impiego:
               - Raccomandata per le sostanze cui e' stato  assegnato
                 il simbolo  e in genere vendute al dettaglio.
         S57  Usare  contenitori  adeguati per evitare l'inquinamento
             ambientale
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze cui e' stato assegnato il simbolo > N >.
             - Criteri d'impiego:
               - Limitata  di  norma  alle  sostanze  in  genere  non
                 vendute al dettaglio.
         S59 Richiedere informazioni al produttore o fornitore per il
             recupero/riciclaggio
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze pericolose per l'ambiente.-
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatoria  per  le  sostanze  pericolose  per lo
                 strato di ozono.
               -  Raccomandata  per  altre  sostanze  cui  e'   stato
                 assegnato  il simbolo  e per cui si raccomanda il
                 recupero o il riciclo.
         S60 Questa materiale e  il  suo  contenitore  devono  essere
             smaltiti come rifiuti pericolosi
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze pericolose per l'ambiente.
             - Criteri d'impiego:
               -  Raccomandata per le sostanze cui e' stato assegnato
                 il simbolo  in genere non venduta al dettaglio.
         S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle  istruzioni
             speciali/schede informative in materia di sicurezza.
             - Campo d'applicazione:
               - Sostanze pericolose per l'ambiente.
             - Criteri d'impiego:
               -  Usata  di  norma  per  le  sostanze  cui  e'  stato
                 assegnato il simbolo .
               - Raccomandata  per  tutte  le  sostanze  classificate
                 pericolose per l'ambiente e non contemplate sopra.
         S62   In  caso  di  ingestione,  non  provocare  il  vomito;
             consultare immediatamente  un  medico  e  mostrargli  il
             contenitore o l'etichetta.
             - Campo d'applicazione:
               -  Sostanze  e  preparati  classificati  come nocivi e
                 caratterizzati  dalla  frase  R6S  conformemente  ai
                 criteri di cui al punto 3.2.3.
               - Non applicabile alle sostanze e ai preparati immessi
                 in  commercio  in bombolette aerosol o in recipienti
                 muniti    di    un    dispositivo    sigillata    di
                 nebulizzazione; cfr. sezioni 8 e 9.
             - Criteri d'impiego:
               -  Obbligatorio  per  le sostanze e i preparati di cui
                 sopra, destinati alla libera vendita o  che  possono
                 essere utilizzati dal pubblico.
               -  Raccomandato  per  le sostanze e i preparati di cui
                 sopra utilizzati nell'industria.
7.       ETICHETTATURA
7.1.    Dopo che una sostanza o un preparato sono stati classificati,
         l'etichetta adeguata viene determinata in conformita'  delle
         disposizioni    dell'articolo  16  del decreto legislativo 3
         febbraio  1997,  n.  52  e  dell'articolo  7   del   decreto
         ministeriale  28 gennaio 1992 per le sostanze ed i preparati
         rispettivamente.  Il  presente  capitolo  illustra  come  si
         definisce  l'etichetta  ed in particolare serve da guida per
         la scelta delle frasi di rischio ed i consigli  di  prudenza
         piu' adeguati.
         L'etichetta contiene le informazioni seguenti:
         a)    denominazione/i   delle   sostanze   che   figureranno
            sull'etichetta;
         b)  nome  e  indirizzo  completi,  compreso  il  numero   di
            telefono, del fabbricante/importatore;
         c) simboli e indicazioni di pericolo;
         d) frasi indicanti rischi specifici (frasi R);
         e) frasi indicanti i consigli di prudenza (frasi S)
         f) per le sostanze, il numero CEE.
7.1.1.      Per  le sostanze che figurano nell'allegato I del decreto
         legislativo 3 febbraio 1997,  n.  52  l'etichetta  comprende
         anche le parole .
7.1.2.   Scelta finale delle frasi di rischio e di prudenza.
         Anche  se  la  scelta  finale  delle  frasi  di rischio e di
         prudenza piu' opportune sara' determinata soprattutto  dalla
         necessita'  di  fornire tutte le informazioni necessarie, si
         dovra' tener conto  anche  della  chiarezza  e  dell'effetto
         dell'etichetta.  Per mantenere la chiarezza, le informazioni
         necessarie  devono  essere  espresse con un numero minimo di
         frasi.
         Per  le  sostanze  e  i  preparati   irritanti,   facilmente
         infiammabili,  infiammabili  e comburenti, non e' necessaria
         l'indicazione  delle  frasi  R   e   S   se   il   contenuto
         dell'imballaggio  non supera i 125 ml. Lo stesso vale per le
         sostanze nocive che, in imballaggi di  pari  contenuto,  non
         sono poste in vendita al dettaglio.
7.1.3.      Indicazioni quali ,  o qualsiasi
         altra   indicazione    analoga    non    possono    figurare
         sull'etichetta  o  sull'imballaggio  delle  sostanze  o  dei
         preparati disciplinati dal decreto  legislativo  3  febbraio
         1997, n 52 e dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.
7.1.4.   Per alcuni preparati, l'allegato II del decreto ministeriale
         28   gennaio   1992   prevede   disposizioni   speciali   di
         etichettatura.
7.2.     Denominazione chimica da indicare sull'etichetta:
7.2.1.     Per le sostanze  elencate  nell'allegato  II  del  decreto
         legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 l'etichetta deve indicare
         il nome delle sostanze secondo una delle designazioni di cui
         all'allegato I.
         Per  le  sostanze  non  ancora  elencate  nell'allegato I la
         denominazione e' stabilita secondo una nomenclatura  chimica
         riconosciuta  a  livello  internazionale,  come  definito al
         punto 1.4 precedente.
7.2.2.   Per i preparati, la scelta delle  denominazioni  che  devono
         figurare  sull'etichetta  segue le norme di cui all'articolo
         7, paragrafo  1  lettera  c)  del  decreto  ministeriale  28
         gennaio 1992.
         Nota:
         Nel  caso  di  preparati concentrati destinati all'industria
         profumiera:
         - la persona responsabile della loro immissione sul  mercato
           puo'    specificare    semplicemente    l'unica   sostanza
           sensibilizzante che ritiene essere la causa principale del
           pericolo di sensibilizzazione;
         - nel  caso  di  una  sostanza  naturale,  la  denominazione
           chimica  puo'  essere: , , piuttosto che la denominazione dei componenti  di
           tale olio o estratto essenziale.
7.3.     Scelta dei simboli di pericolo
         I  simboli  di  pericolo  e la dicitura delle indicazioni di
         pericolo  devono  essere  conformi  a   quanto   specificato
         nell'allegato II. Il simbolo deve essere stampato in nero su
         fondo giallo arancione.
7.3.1.   Per le sostanze che figurano nell'allegato I, i simboli e le
         indicazioni di pericolo sono quelli indicati nell'allegato.
7.3.2.      Per le sostanze che non figurano ancora nell'allegato I e
         per i preparati pericolosi, i simboli e  le  indicazioni  di
         pericolo  sono  assegnati conformemente alle norme stabilite
         nel presente allegato.
         Quando ad una sostanza sono assegnati piu' simboli:
         -  l'obbligo  di  apporre  il  simbolo T rende facoltativi i
           simboli X e C;
         - l'obbligo di apporre il simbolo  C  rende  facoltativo  il
           simbolo X;
         -  l'obbligo  di  apporre  il  simbolo E rende facoltativi i
           simboli F e O.
7.4.     Scelta delle frasi di rischio
         Il testo delle frasi R deve corrispondere a quello riportato
         nell'allegato III del decreto legislativo 3  febbraio  1997,
         n. 52.
         Usare  ove  applicabile  le  frasi R combinate nell'allegato
         III.
7.4.1.    Per le sostanze che figurano nell'allegato I,  le  frasi  R
         sono quelle indicate in allegato.
7.4.2.   Per le sostanze che non figurano nell'allegato I, le frasi R
         sono scelte in base ai criteri e alle priorita' seguenti:
         a) in caso di pericoli di effetti sulla salute:
            i)   le frasi R corrispondenti alla categoria di pericolo
                identificata   da   un   simbolo   devono    figurare
                sull'etichetta;
            ii)  le  frasi  R  corrispondenti  ad  altre categorie di
                pericolo che non  sono  identificate  da  un  simbolo
                conformemente all'articolo 20 del decreto legislativo
                3 febbraio 1997, n. 52.
         b)  in  caso  di pericolo derivante dalle proprieta' fisico-
            chimiche:
            - si applicano i criteri di cui al punto  7.4.2,  lettera
              a),  salvo il caso delle frasi di rischio   o    che   non
              occorre  riportare  quando  ripetono  la dicitura delle
              indicazioni di pericolo usata con un simbolo;
         c) in caso di pericolo per l'ambiente:
            - le frasi R corrispondenti  alla  categoria   devono figurare sull'etichetta.
7.4.3.   Per i preparati, le frasi R saranno scelte secondo i criteri
         e le priorita' qui di seguito:
         a) in caso di pericolo per la salute:
            i)   le frasi R corrispondenti alla categoria di pericolo
                identificata da un simbolo. In alcuni casi le frasi R
                devono essere adattate in conformita'  delle  tabelle
                di  cui  all'allegato  I  del decreto ministeriale 28
                gennaio 1992. In particolare,  le  frasi  R  relative
                al/ai     componente/i    che    hanno    determinato
                l'attribuzione  del  preparato  alla   categoria   di
                pericolo devono figurare sull0etichetta;
            ii)  le  frasi  R  corrispondenti alle altre categorie di
                pericolo attribuite ai componenti  ma  che  non  sono
                contrassegnate    da    un    simbolo   conformemente
                all'articolo 7, lettera d) del  decreto  ministeriale
                28 gennaio 1992.
         b)  in  caso  di pericolo derivante dalle proprieta' fisico-
            chimiche:
            - si applicano i criteri di cui al punto  7.4.3,  lettera
              a),   salvo   in   caso   delle   frasi     o    che   non
              occorre    indicare   quando   ripetono   la   dicitura
              dell'indicazione di pericolo utilizzata con il simbolo.
         In  linea  generale,  per i preparati saranno sufficienti al
         massimo 4 frasi R per descrivere i rischi. In particolare le
         combinazioni di frasi elencate nell'allegato III  sono  con-
         siderate  come  una  sola  frase.  Le  frasi standard devono
         tuttavia comprendere tutti i rischi principali connessi  con
         il preparato.
         Se  tuttavia  il  fabbricante ritiene necessario precisare i
         rischi per l'ambiente si devono aggiungere ulteriori frasi R
         secondo il caso.
7.5.     Consigli di prudenza
         Il testo delle frasi S deve corrispondere a quello riportato
         nell'allegato IV del decreto legislativo .....
         Usare ove applicabile le frasi S combinate nell'allegato IV.
7.5.1.      Per  le sostanze che figurano nell'allegato I, le frasi S
         sono quelle indicate nell'allegato.  Se  non  sono  indicate
         frasi  S,  il  fabbricante o l'importatore possono includere
         qualsiasi frase o frasi S opportune.
7.5.2.   Scelta dei consigli di prudenza
         La  scelta  finale  delle  frasi  relative  ai  consigli  di
         prudenza  deve  tener conto delle frasi di rischio riportate
         sulle etichette e del previsto  uso  della  sostanza  o  del
         preparato.
         -  in linea generale, saranno sufficienti al massimo 4 frasi
           S per formulare i consigli di prudenza piu'  adeguati.  In
           particolare,    le    combinazioni   di   frasi   elencate
           nell'allegato IV sono considerate come una sola frase.
         - in caso di pericolo per l'ambiente, usare come minimo  una
           e come massimo quattro frasi S;
         -  alcune frasi R diventano superflue se si opera un'attenta
           selezione delle frasi S e viceversa;
         - le  frasi  S  che  chiaramente  corrispondono  a  frasi  R
           figureranno    sull'etichetta   soltanto   se   si   vuole
           sottolineare una determinata avvertenza.
         - nella scelta dei consigli  di  prudenza  occorre  prestare
           particolare   attenzione   alle   previste  condizioni  di
           utilizzazione di alcune sostanze e preparati,  ad  esempio
           gli  effetti  dell'applicazione  a spruzzo o di altri aer-
           osol.   Le   frasi   vanno   scelte    tenendo    presente
           l'utilizzazione prevista.
         -  i  consigli di prudenza S1, S2 e S45 sono obbligatori per
           tutte le sostanze e i preparati molto tossici,  tossici  e
           corrosivi in vendita al dettaglio.
         - i consigli di prudenza S2 e S46 sono obbligatori per tutte
           le  altre  sostanze  pericolose  (eccetto  quelle soltanto
           classificate pericolose per l'ambiente) e per i  preparati
           in vendita al dettaglio.
7.6.     Il numero CEE
         Se   una   sostanza   indicata  sull'etichetta  e'  elencata
         nell'  (EINECS) o nell' (ELINCS), il numero EINECS o ELINCS della  sostanza
         deve  figurare  sull'etichetta.    Questa  richiesta  non si
         applica ai preparati.
8.       CASI PARTICOLARI: SOSTANZE
8.1.     Bombole mobili di gas
         Per le bombole mobili di gas i  requisiti  di  etichettatura
         sono ritenuti soddisfatti se essi sono conformi all'articolo
         20  o  all'articolo  21, paragrafo 6, lettera b) del decreto
         legislativo 3 febbraio  1997,  n.  52.  Tuttavia  in  deroga
         all'articolo  21, paragrafi 1 e 2, si potra' usare una delle
         seguenti alternative per le bombole di gas con una capacita'
         inferiore o uguale a 150 I.
         -  il  formato e le dimensioni dell'etichetta possono essere
           quelli indicati nella norma ISO/DP 7225;
         - le informazioni  di  cui  all'articolo  20,  paragrafo  1,
           possono  essere  fornite su un dischetto o un'etichetta di
           informazione a carattere durevole fissata sulla bombola.
8.2.      Bombole di gas destinate al propano, butano  o  al  gas  di
         petrolio liquefatto (GPL)
         Queste  sostanze  sono classificate nell'allegato I. Benche'
         la loro classificazione sia  conforme  all'articolo  2,  non
         costituiscono un pericolo per la salute umana quando vengono
         immesse   in   commercio,  come  gas  combustibili  liberati
         unicamente in  vista  della  loro  combustione,  in  bombole
         ricaricabili  o  in  cartucce  non ricaricabili disciplinati
         dalla norma EN 417.
         Queste bombole o cartucce devono essere contrassegnate da un
         simbolo  adeguato,  nonche'  dalle  frasi  R  e  S  relative
         all'infiammabilita'.    Non    e'    necessario    riportare
         sull'etichetta le informazioni relative agli  effetti  sulla
         salute  umana.  Tuttavia, le informazioni di questo tipo che
         avrebbero dovuto  essere  riportate  sull'etichetta  saranno
         trasmesse    all'utente    professionale    dalla    persona
         responsabile  della  commercializzazione   della   sostanza,
         secondo  la  modalita'  previste all'articolo 25 del decreto
         legislativo 3 febbraio 1997.  n.  52.  Le  informazioni  che
         riceveranno  consentiranno  loro di adottare i provvedimenti
         necessari per la tutela della salute e della sicurezza.
8.3.     Metalli in forma massiva
         Queste  sostanze  sono  classificate  nell'allegato  I   del
         decreto   legislativo   3  febbraio  1997,  n.  52  o  vanno
         classificate in  conformita'  dell'articolo  6  del  decreto
         legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52. Tuttavia, talune di
         queste  sostanze,  anche  se  classificate  in   conformita'
         dell'articolo  2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
         52.
         Non rappresentano un pericolo per la salute per  inalazione,
         ingestione  o  a  contatto  con  la pelle nella forma in cui
         vengono immesse in commercio. Tali sostanze  non  richiedono
         un'etichetta  in  conformita'  dell'articolo  20 del decreto
         legislativo 3 febbraio 1997, n.  52.  Tuttavia,  la  persona
         responsabile   dell'immissione   in  commercio  del  metallo
         trasmette   agli   utilizzatori   professionali   tutte   le
         informazioni  che  avrebbero dovuto figurare sull'etichetta,
         tramite un sistema di informazione previsto dall'articolo 25
         del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
8.4.     Sostanze caratterizzate dalla frase R65
         Le  sostanze  classificate   come   nocive   per   la   loro
         pericolosita'  in  caso  di  aspirazione  non  devono essere
         classificate come nocive e caratterizzate  dalla  frase  R65
         sulla  loro  etichetta  se  sono  immesse  in  commercio  in
         bombolette aerosol o in recipienti muniti di un  dispositivo
         sigillato di nebulizzazione.
9.       CASI PARTICOLARI: PREPARATI
9.1.     Preparati gassosi (miscele di gas)
         Per   i   preparati   gassosi,  e'  necessario  prendere  in
         considerazione quanto segue:
         - valutazione delle proprieta' fisico-chimiche;
         - valutazione dei rischi per la salute.
9.1.1.   Valutazione delle proprieta' fisico-chimiche
9.1.1.1. Infiammabilita'
         Le proprieta' di infiammabilita' di  questi  preparati  sono
         determinate  in  conformita'  dell'articolo  3.2 del decreto
         ministeriale 28 gennaio 1992, secondo i  metodi  specificati
         nell'allegato V, parte A, del decreto legislativo 3 febbraio
         1997, n. 52.
         Tali preparati saranno classificati sulla base dei risultati
         delle  prove  eseguite  e  in  relazione  ai  criteri di cui
         all'allegato V e ai criteri della guida di etichettatura.
         In deroga a quanto  sopra,  tuttavia,  nel  caso  in  cui  i
         preparati gassosi siano prodotti su commissione in quantita'
         ridotte,  l'infiammabilita'  delle  suddette miscele gassose
         puo' essere calcolata con il seguente metodo:
         l'espressione della miscela gassosa
  A1 F1 + ... + A1 F1 + ... An Fn + B1 I1 + ... + B1 I1 + ... Bn In
         dove A1 e B1 frazioni molari
              F1 gas infiammabile
              I1 gas inerte
              n1 numero di gas infiammabili
              p1 numero di gas inerti
         Puo' essere trasformata  in  modo  che  tutti  gli  I,  (gas
         inerti)   siano   espressi   da   un  equivalente  di  azoto
         utilizzando  un  coefficiente  K,   e   che   il   contenuto
         equivalente di gas infiammabile A, sia espresso come segue:
                                100
                 A1 = A1 X (------------)
                            (A1 + K1 B1)
         Usando  il  valore del contenuto massimo di gas infiammabile
         che, unito all'azoto, forma  un  composto  non  infiammabile
         nell'aria (Tci), si puo' ottenere la seguente espressione:
                     ** VEDI ESPRESSIONE PAG 3421 **
         La   miscela   di   gas   e'   infiammabile   se  il  valore
         dell'espressione riportata in precedenza e' superiore  a  1.
         Il  preparato e' classificato come estremamente infiammabile
         ed e' assegnata la frase R12.
         Coefficienti di equivalenza (K1)
         I valori dei coefficienti di equivalenza K1 tra i gas inerti
         e l'azoto e i valori relativi al contenuto  massimo  di  gas
         infiammabile  (Tci)  sono  forniti nelle tabelle 1 e 2 della
         norma ISO 10156 edizione 15.12.90.
         Contenuto massimo di gas infiammabili (Tci)
         Il valore relativo al contenuto massimo di gas  infiammabili
         (Tci)  e'  fornito  nella  tabella  2  della norma ISO 10156
         edizione 15.12.90.
         Quando il valore Tci di un gas infiammabile non figura nella
         norma di cui sopra, si utilizzera' il corrispondente  limite
         inferiore  di esplosivita' (LEL). Se non esiste alcun valore
         LEL, il valore del Tci sara' fissato all'1% del volume.
         Osservazioni
         -  L'espressione  di  cui  sopra  puo' essere utilizzata per
           consentire  un'etichettatura  appropriata  dei   preparati
           gassosi,   ma  non  va  considerata  come  un  metodo  per
           sostituire la sperimentazione per determinare i  parametri
           tecnici di sicurezza.
         - La suddetta espressione inoltre non serve a determinare se
           una  miscela  contenente  gas  combustibile  possa  essere
           preparata  in  modo  sicuro.  Infatti,  quando  si  valuta
           l'infiammabilita',  i  gas  comburenti  non  sono presi in
           considerazione.
         - L'espressione di cui sopra fornira' risultati  attendibili
           soltanto  se  i gas infiammabili non hanno effetti gli uni
           sugli altri  per  quanto  concerne  l'infiammabilita';  e'
           pertanto  opportuno considerare questo aspetto, ad esempio
           con gli idrocarburi alogenati.
9.1.1.2. Proprieta' comburenti
         Considerato che  l'allegato  V  del  decreto  legislativo  3
         febbraio   1997,  n.  52  non  fornisce  un  metodo  per  la
         determinazione delle  proprieta'  comburenti  delle  miscele
         gassose,  tali  proprieta'  vanno  valutate  utilizzando  il
         metodo indicato di seguito.
         Il metodo si  basa  sul  principio  della  comparazione  del
         potenziale   comburente  dei  gas  in  una  miscela  con  il
         potenziale   comburente    dell'ossigeno    nell'aria.    Le
         concentrazioni dei gas nella miscela sono espressi in volume
         per cento.
         La  comburenza  della miscela di gas e' considerata uguale o
         superiore a quella dell'aria  se  si  verifica  la  seguente
         condizione:
                     ** VEDI ESPRESSIONE PAG 3422 **
         dove: X1 e' la concentrazione di gas in volume %
               C1 e' il coefficiente di equivalenza dell'ossigeno.
         In   questo  caso,  il  preparato  viene  classificato  come
         comburente e verra' attribuita al frase R8.
         Coefficienti di equivalenza tra gas comburenti ed ossigeno.
         In appresso sono riportati  i  coefficienti  utilizzati  nel
         calcolo  della  capacita'  comburente  di  taluni gas in una
         miscela elencati al punto 5.2 nella norma ISO 10156 edizione
         15.12.90   in   relazione    alla    capacita'    comburente
         dell'ossigeno nell'aria.
                         O2        1
                         N2 O      0,6
         Quando non esiste un valore per il coefficiente C1 di un gas
         nella  norma  di  cui sopra, si attribuisce valore 40 a tale
         coefficiente.
9.1.2.   Valutazione degli effetti sulla salute
         La  pericolosita'  per  la  salute  di  un  preparato  viene
         valutata  in  conformita'  dell'articolo  3  (3) del decreto
         ministeriale 28 gennaio 1992.
Qualora i rischi per la salute vengano valutati per mezzo del  metodo
         convenzionale  descritto  all'articolo  3,  paragrafo  5 del
         decreto ministeriale 28  gennaio  1992  con  riferimento  ai
         singoli  limiti  di  concentrazione,  i  suddetti  limiti da
         utilizzare  vengono  espressi  in  percentuale  del volume e
         figurano:
         nell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997,  n.
           52 per il gas in questione;
         o  nell'allegato I del decreto ministeriale 28 gennaio 1992,
           tavole da IA a VIA qualora il gas o i gas in questione non
           figurino   nell'allegato   I,   o   vi   figurino    senza
           l'indicazione dei limiti di concentrazione.
9.1.3.   Etichettatura
         Per   i   contenitori   mobili   di   gas,  i  requisiti  di
         etichettatura sono  rispettati  quando  sono  conformi  alle
         disposizioni  dell'articolo  8,  paragrafo 4, lettera b) del
         decreto ministeriale 28 gennaio 1992.
         Tuttavia, in deroga agli articoli 8.1 e 8.2, per le  bombole
         di  gas con una capacita' inferiore o uguale a 150 litri, la
         presentazione  e  le   dimensioni   dell'etichetta   possono
         rispettare i requisiti della norma ISO 7225. In questo caso,
         l'etichetta  puo'  riportare  la  denominazione  generica  o
         quella industriale o commerciale del  preparato,  purche'  i
         componenti pericolosi del preparato siano indicati sul corpo
         della bombola in maniera chiara ed indelebile.
         Le informazioni di cui all'articolo 7 possono essere fornite
         su un disco o un'etichetta durevoli integrati al recipiente.
9.2.     Bombole di gas destinate a preparati contenenti del propano,
         del butano o del gas di petrolio liquefatto (GPL) odorizzati
         Il  propano,  il butano e il gas di petrolio liquefatto sono
         classificati nell'allegato I. Benche' i preparati contenenti
         queste    sostanze    siano    classificati    conformemente
         all'articolo  3  del  decreto  ministeriale 28 gennaio 1992,
         essi non costituiscono  un  pericolo  per  la  salute  umana
         quando  vengono  immessi in commercio, come gas combustibili
         liberati unicamente in  vista  della  loro  combustione,  in
         bombole   ricaricabili   o   in  cartucce  non  ricaricabili
         disciplinate dalla norma EN 417.
         Queste bombole o cartucce devono essere contrassegnate da un
         simbolo  adeguato,  nonche'  dalle  frasi  R  e  S  relative
         all'infiammabilita'.    Non    e'    necessario    riportare
         sull'etichetta le informazioni relative agli  effetti  sulla
         salute  umana.  Tuttavia, le informazioni di questo tipo che
         avrebbero dovuto  essere  riportate  sull'etichetta  saranno
         trasmesse    all'utente    professionale    dalla    persona
         responsabile  della   commercializzazione   in   base   alle
         modalita'  previste all'articolo 10 del decreto ministeriale
         28   gennaio   1992.   Le   informazioni   che   riceveranno
         consentiranno loro di adottare i provvedimenti necessari per
         la tutela della salute e della sicurezza.
9.3.      Leghe, preparati contenenti polimeri e preparati contenenti
         elastomeri
         I  suddetti  preparati  vanno  classificati  in  conformita'
         dell'articolo  3 ed etichettati in conformita' dell'articolo
         7 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Tuttavia, taluni
         di  questi  preparati,   anche   se   classificati   secondo
         l'articolo  3  (3), non rappresentano un pericolo per la sa-
         lute  per  inalazione,  ingestione o a contatto con la pelle
         nella forma  in  cui  vengono  immessi  in  commercio:  Tali
         preparati   non   richiedono   un'etichetta  in  conformita'
         dell'articolo  7;  tuttavia  tutte   le   informazioni   che
         sarebbero  dovute  comparire  sull'etichetta vanno trasmesse
         all'utilizzatore  professionale  tramite   un   sistema   di
         informazioni  secondo  le  modalita'  dell'articolo  10  del
         suddetto decreto.
9.4.     Preparati caratterizzati dalla frase R65
         I  preparati  classificati   come   nocivi   per   la   loro
         pericolosita'  in  caso  di  aspirazione  non  devono essere
         classificati come nocivi e caratterizzati con la  frase  R65
         sull'etichetta  se  sono  immessi in commercio in bombolette
         aerosol o in recipienti muniti di un  dispositivo  sigillato
         di nebulizzazione.
9.5.     Perossidi organici
         I perossidi organici combinano le proprieta' di una sostanza
         comburente e di una combustibile in un'unica molecola: se un
         perossido  organico  si decompone, la parte comburente della
         molecola reagisce isotermicamente con la parte  combustibile
         (soggetta  a  comburenza). Per le proprieta' comburenti, non
         si possono applicare ai perossidi organici i metodi  attuali
         di cui all'allegato V.
         Si  deve  usare  il  seguente metodo di calcolo basato sulla
         presenza di ossigeno attivo.
         Il tenore di ossigeno disponibile (%)  di  un  preparato  di
         perossido organico e' dato dalla formula:
                          16 x (ni x ci/mi)
         dove:
         ni  = numero di gruppi perossidici per molecola di perossido
         organico i,
         ci = concentrazione (massa %) del perossido organico i,
         mi = massa molecolare del perossido organico i.
                            ALLEGATO VII
                        ALLEGATO VII parte A
           INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL FASCICOLO TECNICO
                         (FASCICOLO DI BASE)
Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente
necessario fornire  una  determinata  informazione,  occorre  addurre
un'adeguata  motivazione,  che dovra' essere accettata dall'autorita'
competente.
Va menzionato il nome  dell'ente  o  degli  enti  responsabili  delle
prove.
0.            IDENTITA' DEL FABBRICANTE ED IDENTITA' DEL NOTIFICANTE;
         UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE
         Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per  le
         quali,  ai  fini  della  notifica,  il  notificante e' stato
         designato unico rappresentante del fabbricante, identita'  e
         indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'.
1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
1.1.     Denominazione
1.1.1.   Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC
1.1.2.      Altre  denominazioni (denominazione comune, denominazione
         commerciale, abbreviazione)
1.1.3.   Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)
1.2.     Formula bruta e formula di struttura
1.3.     Composizione della sostanza
1.3.1.   Purezza in percentuale (%)
1.3.2.   Natura delle impurita', compresi gli isomeri  e  i  prodotti
         secondari
1.3.3.   Percentuale delle principali impurita' (significative)
1.3.4.      Se  la  sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente
         oppure altri additivi precisarne:  la  natura,  l'ordine  di
         grandezza:
         ..........ppm; ..........%
1.3.5.   Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa)
1.3.6.   HPI C, GC
1.4.     Metodi di individuazione e di determinazione
         Descrizione  completa  dei  metodi seguiti o indicazione dei
         relativi riferimenti bibliografici.
         Dovranno essere fornite informazioni, oltre che  sui  metodi
         di  individuazione e di determinazione, sui metodi analitici
         noti  al  notificante  che  consentono  di  individuare  una
         sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione
         nell'ambiente  nonche'  di  determinare  l'esposizione umana
         diretta.
2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
2.0.     Produzione
         Le  informazioni  fornite  in  questa  parte  devono  essere
         sufficienti  per  consentire  una  stima  approssimativa  ma
         realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
         il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli  precisi
         del  processo produttivo, in particolare quelli di carattere
         delicato dal punto di vista commerciale.
2.0.1.   Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione
2.0.2.   Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:
         - ambiente di lavoro
         - ambiente
2.1.     Utilizzazioni previste
         Le  informazioni  fornite  in  questa  parte  devono  essere
         sufficienti  per  consentire  una  stima  approssimativa  ma
         realistica  dell'esposizione  umana   ed   ambientale   alle
         sostanze,    in    connessione    con    le    utilizzazioni
         proposte/previste.
2.1.1.   Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza
         e gli effetti desiderati
2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede  di  impiego
         della sostanza (qualora noti)
2.1.1.2.  Valutazione  o  valutazioni  dell'esposizione  in  sede  di
         impiego (qualora note):
         - ambiente di lavoro
         - ambiente
2.1.1.3. Forma nella  quale  la  sostanza  e'  immessa  sul  mercato:
         sostanza, preparato, prodotto
2.1.1.4.  Concentrazione  della sostanza nei preparati e nei prodotti
         commercializzati (qualora nota)
2.1.2.   Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa:
        - industrie
        - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato
        - libera vendita
2.1.3.      Se  del  caso,  identita' dei destinatari della sostanza,
         qualora sia nota
2.1.4.     Quantita'  e  composizione  dei  residui  derivanti  dalle
         utilizzazioni proposte (qualora nota)
2.2.          Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle
         utilizzazioni  o  ciascuno  dei  settori  di   utilizzazione
         considerati
2.2.1.   Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno:
         - durante il primo anno civile
         - nei successivi anni civili
         Per  le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le
         quali, ai fini  della  notifica,  il  notificante  e'  stato
         designato   unico  rappresentante  del  fabbricante,  queste
         informazioni  debbono  essere  fornite  per  ciascuno  degli
         importatori di cui al punto 0.
2.2.2.   Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni
         di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale:
         - durante il primo anno civile
         - nei successivi anni civili
2.3.     Metodi e precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1.   - la manipolazione
2.3.2.   - il deposito
2.3.3.   - il trasporto
2.3.4.      -  l'incendio  (natura dei gas di combustione o pirolisi,
           quando le utilizzazioni previste lo giustificano)
2.3.5.   Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua
2.3.6.   Se del caso, informazioni sulle possibilita' che la sostanza
         esploda se presentata in forma di polvere
2.4.     Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5.     Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone
         (esempio: avvelenamento)
2.6.     Imballaggio
3        PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
3.0.     Stato della sostanza a 20 gradi C e a101,3 kPa
3.1.     Punto di fusione
3.2.     Punto di ebollizione
3.3.     Densita' relativa
3.4.     Tensione di vapore
3.5.     Tensione di superficie
3.6.     Idrosolubilita'
3.8.     Coefficiente di ripartizione n. ottanolo / acqua
3.9.     Punto d'infiammabilita'
3.10.    Infiammabilita'
3.11.    Proprieta' esplosive
3.12.    Temperatura di autoaccensione
3.13.    Proprieta' comburenti
3.15.    Granulometria
         Per le sostanze che potrebbero  essere  commercializzate  in
         una  forma  che  presenta  il rischio di una esposizione per
         inalazione,  dovrebbe  essere  effettuata  una   prova   per
         stabilire  la  diffusione  delle  particelle  della sostanza
         nella forma commercializzata.
4.       STUDI TOSSICOLOGI
4.1.     Tossicita' acuta
         Per  le  prove di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.3, le sostanze
         diverse dai gas  devono  essere  somministrate  come  minimo
         attraverso  due vie, di cui una deve essere la via orale. La
         scelta della  seconda  via  dipendera'  dalla  natura  della
         sostanza e dalla probabile via dell'esposizione umana. I gas
         e  i  liquidi  volatili  debbono  essere  somministrati  per
         inalazione.
4.1.1.   Via orale
4.1.2.   Inalazione
4.1.3.   Via cutanea
4.1.5.   Irritazione della pelle
4.1.6.   Irritazione degli occhi
4.1.7.   Sensibilizzazione della pelle
4.2.     Somministrazione ripetuta
         La via di somministrazione deve essere la piu' opportuna  in
         funzione  della  probabile via dell'esposizione umana, della
         tossicita' acuta e della natura della sostanza. In  mancanza
         di controindicazioni si preferisce in genere la via orale.
4.2.1.   Somministrazione di tossicita' ripetuta (28 giorni)
4.3.     Altri effetti
4.3.1.   Mutagenesi
         La  sostanza  deve essere esaminata con due prove. Una prova
         deve  essere  batteriologica  (prova  di   revisione   della
         mutazione), con e senza attivazione metabolica. L'altra deve
         essere  una  prova  non  batteriologica intesa a evidenziare
         aberrazioni  o  danni   cromosomici.      In   mancanza   di
         controindicazioni  questa  prova  deve  in  linea di massima
         essere  effettuata  in  vitro,  con  e   senza   attivazione
         metabolica.  In  caso di risultati positivi in una delle due
         prove, sono necessarie prove  complementari,  da  realizzare
         secondo le indicazioni di cui all'allegato V.
4.3.2.      Individuazione  della  tossicita'  connessa  con il ciclo
         riproduttivo
         p.m.
4.3.3.      Valutazione  del  comportamento  tossicocinetico  di  una
         sostanza  in  base ai dati contenuti nel fascicolo di base e
         altre informazioni pertinenti.
5.       STUDI ECOTOSSICOLOGICI
5.1.     Effetti sugli organismi
5.1.1.   Tossicita' acuta per i pesci
5.1.2.   Tossicita' acuta per la Daphnia
5.1.3.   Prova di inibizione della crescita delle alghe
5.1.6.   Inibizione batterica
         Nei casi in cui l'effetto inibitorio  di  una  sostanza  sui
         batteri  potesse influire sulla biodegradazione, si dovrebbe
         effettuare  una  prova  di  inibizione  batterica  prima  di
         procedere alla biodegradazione.
5.2.     Degradazione
         - biotica
         - abiotica:
           Se  la  sostanza  non e' facilmente biodegradabile occorre
           valutare l'opportunita'  di  eseguire  la  seguente  prova
           idrolisi in funzione del pH
5.3.     Prova di screening di assorbimento / desorbimento
6.       POSSIBILITA' DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA
6.1.     A livello industria/artigianato
6.1.1.   Possibilita' di riciclaggio
6.1.2.   Possibilita' di neutralizzare gli effetti indesiderati
6.1.3.   Possibilita' di distruzione:
         - discarica controllata
         - incenerimento
         - impianto di depurazione delle acque
         - altre
6.2.     A livello libera vendita
6.2.1.   Possibilita' di riciclaggio
6.2.2.   Possibilita' di neutralizzare gli effetti indesiderati
6.2.3.   Possibilita' di distruzione:
         - discarica controllata
         - incenerimento
         - impianto di depurazione delle acque
         - altre
                        ALLEGATO VII parte B
      CARATTERISTICHE CHE FORMANO OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO
                         (FASCICOLO DI BASE)
Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente
necessario  fornire  una  determinata  informazione,  occorre addurre
un'adeguata motivazione, che dovra' essere  accettata  dall'autorita'
competente.
Il  nome  dell'ente o degli enti responsabili delle prove deve essere
indicato.
In aggiunta  alle  informazioni  di  seguito  richieste,  l'Autorita'
competente,  qualora  lo  desideri necessario per una valutazione dei
rischi, puo' richiedere  che  il  notificante  fornisca  le  seguenti
informazioni supplementari:
- tensione di vapore
- esame di tossicita' acuta per la Daphnia.
0.            IDENTITA' DEL FABBRICANTE ED IDENTITA' DEL NOTIFICANTE;
         UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE
         Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per  le
         quali,  ai  fini  della  notifica,  il  notificante e' stato
         designato unico rappresentante del fabbricante, identita'  e
         indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'.
1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
1.1.     Denominazione
1.1.1.   Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC
1.1.2.      Altre  denominazioni (denominazione comune, denominazione
         commerciale, abbreviazione)
1.1.3.   Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)
1.2.     Formula bruta e formula di struttura
1.3.     Composizione della sostanza
1.3.1.   Purezza in percentuale (%)
1.3.2.   Natura delle impurita', compresi gli isomeri  e  i  prodotti
         secondari
1.3.3.   Percentuale delle principali impurita' (significative)
1.3.4.      Se  la  sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente
         oppure altri additivi precisarne:  la  natura,  l'ordine  di
         grandezza:
         ..........ppm; ..........%
1.3.5.   Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa)
1.3.6.   HPI C, GC
1.4.     Metodi di individuazione e di determinazione
         Descrizione  completa  dei  metodi seguiti o indicazione dei
         relativi riferimenti bibliografici.
         Oltre che sui metodi di individuazione e di  determinazione,
         informazione  sui  metodi  analitici noti al notificante che
         consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti  di
         trasformazione  dopo  immissione  nell'ambiente  nonche'  di
         determinare l'esposizione umana diretta.
2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
2.0.     Produzione
         Le  informazioni  fornite  in  questa  parte  devono  essere
         sufficienti  per  consentire  una  stima  approssimativa  ma
         realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
         il  processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi
         del processo produttivo, in particolare quelli di  carattere
         delicato dal punto di vista commerciale.
2.0.1.   Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione
2.0.2.   Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:
         - ambiente di lavoro
         - ambiente
2.1.     Utilizzazioni previste
         Le  informazioni  fornite  in  questa  parte  devono  essere
         sufficienti  per  consentire  una  stima  approssimativa  ma
         realistica   dell'esposizione   umana   ed  ambientale  alle
         sostanze,    in    connessione    con    le    utilizzazioni
         proposte/previste.
2.1.1.   Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza
         e gli effetti desiderati
2.1.1.1.  Procedimento  o procedimenti tecnologici in sede di impiego
         della sostanza (qualora noti)
2.1.1.2.  Valutazione  o  valutazioni  dell'esposizione  in  sede  di
         impiego (qualora note):
         - ambiente di lavoro
         - ambiente
2.1.1.3.  Forma  nella  quale  la  sostanza  e'  immessa sul mercato:
         sostanza, preparato, prodotto
2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e  nei  prodotti
         commercializzati (qualora nota)
2.1.2.   Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa:
        - industrie
        - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato
        - libera vendita
2.1.3.      Se  del  caso,  identita' dei destinatari della sostanza,
         qualora sia nota
2.2.       Produzione e/o importazione prevista  per  ciascuna  delle
         utilizzazioni   o  ciascuno  dei  settori  di  utilizzazione
         considerati
2.2.1.   Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno:
         - durante il primo anno civile
         - nei successivi anni civili
         Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per  le
         quali,  ai  fini  della  notifica,  il  notificante e' stato
         designato  unico  rappresentante  del  fabbricante,   queste
         informazioni  debbono  essere  fornite  per  ciascuno  degli
         importatori di cui al punto 0.
2.2.2.   Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni
         di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale:
         - durante il primo anno civile
         - nei successivi anni civili
2.3.     Metodi e precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1.   - la manipolazione
2.3.2.   - il deposito
2.3.3.   - il trasporto
2.3.4.    - l'incendio (natura dei gas  di  combustione  o  pirolisi,
           quando le utilizzazioni previste lo giustificano)
2.3.5.   Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua
2.4.     Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5.     Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone
         (esempio: avvelenamento)
2.6.     Imballaggio
3        PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
3.0.     Stato della sostanza a 20 gradi C e a101,3 kPa
3.1.     Punto di fusione
3.2.     Punto di ebollizione
3.6.     Idrosolubilita'
3.8.     Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
3.9.     Punto d'infiammabilita'
3.10.    Infiammabilita'
4.       STUDI TOSSICOLOGI
4.1.     Tossicita' acuta
         Per  le  prove  da  4.1.1  a 4.1.2 e' sufficiente una via di
         somministrazione. Sostanze diverse  dai  gas  devono  essere
         somministrate  oralmente.  I  gas  vanno  somministrati  per
         inalazione.
4.1.1.   Via orale
4.1.2.   Inalazione
4.1.5.   Irritazione della pelle
4.1.6.   Irritazione degli occhi
4.1.7.   Sensibilizzazione della pelle
4.3.     Altri effetti
4.3.1.   Mutagenesi
         Prove batteriologiche con  e  senza  attivazione  metabolica
         (prova di reversione della mutazione)
5.       STUDI ECOTOSSICOLOGICI
5.2.     Degradazione
         - biotica
                        ALLEGATO VII parte C
      CARATTERISTICHE CHE FORMANO OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO
                         (FASCICOLO DI BASE)
Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente
necessario  fornire  una  determinata  informazione,  occorre addurre
un'adeguata motivazione, che dovra' essere  accettata  dall'autorita'
competente.
Il  nome  dell'ente o degli enti responsabili delle prove deve essere
indicato.
0.        IDENTITA' DEL FABBRICANTE ED IDENTITA' DEL NOTIFICANTE;  SE
         NON  SI TRATTA DELLA STESSA PERSONA; UBICAZIONE DEL LUOGO DI
         PRODUZIONE
         Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per  le
         quali,  ai  fini  della  notifica,  il  notificante e' stato
         designato unico rappresentante del fabbricante, identita'  e
         indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'.
1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
1.1.     Denominazione
1.1.1.   Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC
1.1.2.      Altre  denominazioni (denominazione comune, denominazione
         commerciale, abbreviazione)
1.1.3.   Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)
1.2.     Formula bruta e formula di struttura
1.3.     Composizione della sostanza
1.3.1.   Purezza in percentuale (%)
1.3.2.      Natura delle impurita', compresi gli isomeri e i prodotti
         secondari
1.3.3.   Percentuale delle principali impurita' (significative)
1.3.4.    Se la sostanza contiene uno  stabilizzante  o  un  inibente
         oppure  altri  additivi  precisarne:  la natura, l'ordine di
         grandezza:
         ..........ppm; ..........%
1.3.5.   Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa)
1.3.6.   HPI C, GC
1.4.     Metodi di individuazione e di determinazione
         Descrizione completa dei metodi seguiti  o  indicazione  dei
         relativi riferimenti bibliografici.
         Oltre  che sui metodi di individuazione e di determinazione,
         informazione sui metodi analitici noti  al  notificante  che
         consentono  di individuare una sostanza e i suoi prodotti di
         trasformazione  dopo  immissione  nell'ambiente  nonche'  di
         determinare l'esposizione umana diretta.
2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
2.0.     Produzione
         Le  informazioni  fornite  in  questa  parte  devono  essere
         sufficienti  per  consentire  una  stima  approssimativa  ma
         realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con
         il  processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi
         del processo produttivo, in particolare quelli di  carattere
         delicato dal punto di vista commerciale.
2.0.1.      Procedimento  o procedimenti tecnologici impiegati per la
         produzione
2.0.2.   Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:
         - ambiente di lavoro
         - ambiente
2.1.     Utilizzazioni previste
         Le  informazioni  fornite  in  questa  parte  devono  essere
         sufficienti  per  consentire  una  stima  approssimativa  ma
         realistica  dell'esposizione  umana   ed   ambientale   alle
         sostanze,    in    connessione    con    le    utilizzazioni
         proposte/previste.
2.1.1.   Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza
         e gli effetti desiderati
2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede  di  impiego
         della sostanza (qualora noti)
2.1.1.2.  Valutazione  o  valutazioni  dell'esposizione  in  sede  di
         impiego (qualora note):
         - ambiente di lavoro
         - ambiente
2.1.1.3. Forma nella  quale  la  sostanza  e'  immessa  sul  mercato:
         sostanza, preparato, prodotto
2.1.1.4.  Concentrazione  della sostanza nei preparati e nei prodotti
         commercializzati (qualora nota)
2.1.2.   Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa:
        - industrie
        - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato
        - libera vendita
2.1.3.      Se  del  caso,  identita' dei destinatari della sostanza,
         qualora sia nota
2.2.       Produzione e/o importazione prevista  per  ciascuna  delle
         utilizzazioni   o  ciascuno  dei  settori  di  utilizzazione
         considerati
2.2.1.   Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno:
         - durante il primo anno civile
         - nei successivi anni civili
         Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per  le
         quali,  ai  fini  della  notifica,  il  notificante e' stato
         designato  unico  rappresentante  del  fabbricante,   queste
         informazioni  debbono  essere  fornite  per  ciascuno  degli
         importatori di cui al punto 0.
2.2.2.   Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni
         di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale:
         - durante il primo anno civile
         - nei successivi anni civili
2.3.     Metodi e precauzioni raccomandate concernenti:
2.3.1.   - la manipolazione
2.3.2.   - il deposito
2.3.3.   - il trasporto
2.3.4.    - l'incendio (natura dei gas  di  combustione  o  pirolisi,
           quando le utilizzazioni previste lo giustificano)
2.3.5.   Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua
2.4.     Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale
2.5.     Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone
         (esempio: avvelenamento)
2.6.     Imballaggio
3        PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
3.0.     Stato della sostanza a 20 gradi C e a101,3 kPa
3.9.     Punto d'infiammabilita'
3.10.    Infiammabilita'
4.       STUDI TOSSICOLOGI
4.1.     Tossicita' acuta
         Una  via di somministrazione e' sufficiente. Le sostanze di-
         verse dai gas devono essere somministrate per via  orale.  I
         gas vanno somministrati per inalazione.
4.1.1.   Via orale
4.1.2.   Inalazione
                        ALLEGATO VII parte D
  DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI FASCICOLI TECNICI (FASCICOLO
      DI BASE) CONTENUTI NELLE NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 12
A.     Ai sensi del presente allegato s'intende per:
       -  "omopolimero", un polimero costituito da una sola specie di
         monomeri;
       - "copolimero", un polimero costituito da piu' di  una  specie
         di monomeri;
       -  "polimero  per  cui  e'  accettabile  un  insieme  di prove
         ridotto" o  "polimero  IPR",  un  polimero  che  soddisfa  i
         criteri indicati al punto C2;
       - "famiglia di polimeri", un gruppo di polimeri (omopolimeri o
         capolimeri)  con diversi pesi molecolari medi numerici o di-
         verse composizioni derivanti da differenti rapporti  tra  le
         unita'  monomeriche.  La differenza di peso molecolare medio
         numerico o di composizione non deve  essere  determinata  da
         fluttuazioni  involontarie  connesse  al  processo bensi' da
         alterazioni deliberate delle condizioni del  processo  senza
         che il processo in se' risulti modificato;
       - "Mn" e' il peso molecolare medio numerico;
       - "M" e' il peso molecolare.
B.     Approccio per famiglie
       Al  fine di evitare prove superflue e' possibile raggruppare i
       polimeri in famiglie.
       Il  concetto  e'  quello  di  sottoporre  a  prova  i   membri
       rappresentativi di una famiglia che presenti:
       - Mn variabile per gli omopolimeri, oppure
       -   una  composizione  variabile  con  Mn  approssimativamente
         costante per i capolimeri, oppure
       -  per  Ma  >  1  000.  Mn  variabile   e   una   composizione
         approssimativamente costante per i capolimeri.
       Nei  casi  in  cui si riscontrano effetti dissimili nei membri
       rappresentativi in conseguenza del campo di variazione del  Mn
       o della composizione, sono necessarie ulteriori prove su altri
       membri rappresentativi.
C.          Informazioni  richieste  per  i  fascicoli tecnici di cui
       all'articolo 12
       Qualora  non  sia  tecnicamente  possibile   o   non   risulti
       scientificamente    necessario    fornire    una   determinata
       informazione,  occorre  addurre  un'adeguata  motivazione  che
       dovra' essere sottoposta alle autorita' competenti.
       Per la valutazione delle proprieta' del polimero si puo' tener
       conto  delle informazioni disponibili relative alle proprieta'
       del (i) monomero (i)
       Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 del decreto  legislativo
       3  febbraio  1997,  n.  52,  le prove devono essere effettuate
       conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate dai
       competenti    organismi    internazionali,    qualora     tali
       raccomandazioni esistano.
       Deve   essere   indicato   il  nome  dell'ente  o  degli  enti
       responsabili delle prove.
C.1.   POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO
   C.1.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' <
t/anno o in quantita' totali <
       In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo
       7, indicate  nell'allegato  VII  parte  A,  si  richiedono  le
       seguenti informazioni specifiche sui polimeri:
       1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
       1.2.1.   Peso molecolare medio numerico
       1.2.2.   Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)
       1.2.3.   Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e
                delle  sostanze  di  partenza  che saranno legati nel
                polimero
       1.2.4.      Indicazione  dei  gruppi  terminali,  identita'  e
                frequenza dei gruppi funzionali reattivi
       1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
       1.3.3.1. Percentuale dei monomeri non reagiti
       2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
       2.1.1.5.   Una   dichiarazione  corredata  delle  informazioni
                pertinenti  che  indichi  se  il  polimero  e'  stato
                sviluppato    in    modo    da   essere   degradabile
                nell'ambiente.
       3.       PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
       3.6.1.   Estraibilita' in acqua
                Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo  1  del  decreto
                legislativo  3  febbraio 1997, n. 52, ulteriori prove
                possono essere richieste in taluni casi, ad esempio:
                - fotostabilita' se il polimero non e' specificamente
                  reso stabile alla luce;
                -   estraibilita'   a   lungo   termine   (test    di
                  lisciviazione).  A  seconda dei risultati di questa
                  prova, possono essere richieste caso per caso prove
                  appropriate di lisciviazione.
C.1.2. Polimeri immessi sul mercato  comunitario  in  quantita'  <  1
       t/anno  o  in quantita' totali < 5 t. ma > 100 kg/anno, oppure
       in quantita' totali > 500 kg
       In aggiunta alle informazioni e ai test di cui all'articolo 8,
       indicati nell'allegato VII parte B, si richiedono le  seguenti
       informazioni specifiche sui polimeri:
       1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
       1.2.1.   Peso molecolare medio numerico
       1.2.2.   Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)
       1.2.3.   Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e
                delle  sostanze  di  partenza  che saranno legati nel
                polimero
       1.2.4.      Indicazione  dei  gruppi  terminali,  identita'  e
                frequenza dei gruppi funzionali reattivi
       1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
       1.3.3.1. Percentuale dei monomeri non reagiti
       2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
       2.1.1.5.   Una   dichiarazione  corredata  delle  informazioni
                pertinenti  che  indichi  se  il  polimero  e'  stato
                sviluppato    in    modo    da   essere   degradabile
                nell'ambiente.
       3.       PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
       3.6.1.   Estraibilita' in acqua
C.1.3. Polimeri immessi sul mercato comunitario in  quantita'  <  100
       kg/anno o in quantita' totali < 500 kg
       In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo
       8,  indicate  nell'allegato  VII  parte  C,  si  richiedono le
       seguenti informazioni specifiche sui polimeri:
       1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
       1.2.1.   Peso molecolare medio numerico
       1.2.2.   Distribuzione dei pesi molecolari (DMP)
       1.2.3.   Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e
                delle sostanze di partenza  che  saranno  legate  nel
                polimero
       1.2.4.      Indicazione  dei  gruppi  terminali,  identita'  e
                frequenza dei gruppi funzionali reattivi
       1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
       1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti
       2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
       2.1.1.5.   Una   dichiarazione  corredata  delle  informazioni
                pertinenti  che  indichi  se  il  polimero  e'  stato
                sviluppato    in    modo    da   essere   degradabile
                nell'ambiente
C.2.    POLIMERI PER I QUALI  E'  ACCETTABILE  UN  INSIEME  DI  PROVE
       RIDOTTO
       In  determinate condizioni l'insieme di prove del fascicolo di
       base per i polimeri puo' essere ridotto.
       Le sostanze con un elevato peso molecolare medio numerico,  un
       basso  contenuto  di  specie a basso peso molecolare e con una
       scarsa   solubilita'/estraibilita'   sono   considerate    non
       biologicamente  disponibili.  Di conseguenza per individuare i
       polimeri  per  i  quali  un  insieme  ridotto  di   prove   e'
       accettabile, si deve ricorrere ai seguenti criteri:
       Per  i polimeri non facilmente degradabili immessi sul mercato
       comunitario in quantita' superiore o uguale a 1  t/anno  o  in
       quantita'  totali  superiore o uguale a 5 t, i criteri in base
       ai quali si deve stabilire per quali polimeri  e'  accettabile
       un insieme di prove ridotto sono i seguenti:
       I.   un elevato peso molecolare medio numerico (Mn) (').
       II.  estraibilita' in acqua (3.6.1)
            <  10  mg/l  escluso ogni apporto derivante da additivi e
            impurita',
       III. pesi molecolari < 1 000 in percentuale inferiore all'1 %;
            questa percentuale si riferisce  soltanto  alle  molecole
            (componenti)   direttamente    derivate  da  uno  o  piu'
            monomeri, questo (i) ultimo (i) compreso (i), ed  escluse
            altre componenti quali additivi o impurita'.
       Qualora  tutti  i criteri siano rispettati, per il polimero in
       questione e' accettabile il ricorso ad  un  insieme  di  prove
       ridotto.
       Nel  caso  in  cui  polimeri  non facilmente degradabili siano
       immessi sul mercato comunitario in quantita' < 1 t/anno  o  in
       quantita' totale < 5 t, e' sufficiente che siano soddisfatti i
       criteri  I e II perche' il polimero sia inserito fra quelli in
       cui un insieme di prove ridotto e' accettabile.
       Qualora non sia possibile  provare  il  rispetto  dei  criteri
       mediante le prove stabilite, il notificante deve dimostrare il
       rispetto di tali criteri con altri mezzi.
In  talune  circostanze si possono richiedere prove tossicologiche ed
       ecotossicologiche.
C.2.1.  Polimeri  immessi  sul  mercato  comunitario   in   quantita'
       superiore  o uguale a 1 t/anno o in quantita' totale superiore
       o uguale a 5 t
       0.      IDENTITA' DEL FABBRICANTE E IDENTITA' DEL NOTIFICANTE:
                UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE
                Per le sostanze prodotte al di fuori della  Comunita'
                per  le quali, ai fini della notifica, il notificante
                sia  stato   designato   unico   rappresentante   del
                fabbricante:  identita' e indirizzi degli importatori
                della sostanza nella Comunita'.
       1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
       1.1.     Denominazione
       1.1.1.   Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC
       1.1.2.         Altre   denominazioni   (denominazione  comune,
                denominazione commerciale, abbreviazione)
       1.1.3.   Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)
       1.2.     Formula bruta e formula di struttura
       1.2.1.   Peso molecolare medio numerico
       1.2.2.   Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)
       1.2.3.   Identita' e' concentrazione dei monomeri di  partenza
                e  delle  sostanze di partenza che saranno legate nel
                polimero
       1.2.4.      Indicazione  dei  gruppi  terminali,  identita'  e
                frequenza dei gruppi funzionali reattivi
       1.3.     Composizione della sostanza
       1.3.1.   Grado di purezza (in percentuale)
       1.3.2.   Natura delle impurita', compresi i prodotti secondari
       1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
       1.3.3.            Percentuali   delle   principali   impurita'
                (significative)
       1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti
       1.3.4.     Se la sostanza  contiene  uno  stabilizzante  o  un
                inibente  oppure altri additivi precisarne la natura,
                l'ordine di grandezza: .........ppm, .....%
       1.3.5.   Dati spettrali (UV, IR, NMR o spettro di massa)
       1.3.6.1. GPC
________________________
(i)  L'autorita'  che  riceve   la   notifica   decide   la   propria
    responsabilita' se il polimero soddisfa tale criterio
       1.4.     Metodi di individuazione e di determinazione
                Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione
                dei relativi riferimenti bibliografici
                Oltre   che   sui   metodi  di  individuazione  e  di
                determinazione,  fornire  informazioni   sui   metodi
                analitici  noti  al  notificante  che  consentono  di
                individuare  una  sostanza  e  i  suoi  prodotti   di
                trasformazione  dopo immissione nell'ambiente nonche'
                di determinare l'esposizione umana diretta.
       2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
       2.0.     Produzione
                Le informazioni fornite in questa parte devono essere
                sufficienti  per  consentire una stima approssimativa
                ma realistica dell'esposizione  umana  ed  ambientale
                connessa   con   il  processo  produttivo.  Non  sono
                richiesti dettagli precisi del  processo  produttivo,
                in particolare quelli di carattere delicato dal punto
                di vista commerciale.
       2.0.1.   Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione
       2.0.2.   Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:
                - ambiente di lavoro
                - ambiente
       2.1.     Utilizzazioni previste
                Le informazioni fornite in questa parte devono essere
                sufficienti  per  consentire una stima approssimativa
                ma realistica dell'esposizione  umana  ed  ambientale
                alle  sostanze,  in  connessione con le utilizzazioni
                proposte/previste.
       2.1.1.   Tipi di utilizzazione: descrivere la  funzione  della
                sostanza e gli effetti desiderati
       2.1.1.1.  Procedimento  o  procedimenti tecnologici in sede di
                impiego della sostanza (qualora noti)
       2.1.1.2. Valutazione e valutazioni dell'esposizione in sede di
                impiego (qualora note):
                - ambiente di lavoro
                - ambiente
       2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato:
                sostanza, preparato, prodotto
       2.1.1.4. Concentrazione della sostanza  nei  preparati  e  nei
                prodotti commercializzati (qualora nota)
       2.1.2.   Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa:
                - industria
                - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato
                - libera vendita
       2.1.3.      Se  del  caso,  l'identita'  dei destinatari della
                sostanza, qualora sia nota
       2.1.4.   Quantita' e composizione dei rifiuti derivanti  dalle
                utilizzazioni proposte (qualora note)
       2.2.         Produzione e/o importazione prevista per ciascuna
                delle  utilizzazioni  e  ciascuno  dei   settori   di
                utilizzazione considerati
       2.2.1.         Produzione   e/o  importazione  complessiva  in
                tonnellate/anno:
                - durante il primo anno civile
                - nei successivi anni civili
                Per le sostanze prodotte al di fuori della  Comunita'
                per  le quali, ai fini della notifica, il notificante
                e'   stato   designato   unico   rappresentante   del
                fabbricante,   queste   informazioni  debbono  essere
                fornite per ciascuno  degli  importatori  di  cui  al
                punto 0.
       2.2.2.      Produzione  e/o  importazione ripartita secondo le
                indicazioni  di  cui  ai  punti  2.1.1  e  2.1.2,  ed
                espressa in percentuale:
                - durante il primo anno civile
                - nei successivi anni civili
       2.3.     Metodi e precauzioni raccomandati concernenti:
       2.3.1.   - la manipolazione
       2.3.2.   - il deposito
       2.3.3.   - il trasporto
       2.3.4.      -  l'incendio  (natura  dei  gas  di combustione o
                pirolisi,  quando  le   utilizzazioni   previste   lo
                giustificano)
       2.3.5.     Altri pericoli, in particolare reazione chimica con
                l'acqua
       2.3.6.        Se  del   caso,   informazioni   relative   alla
                suscettibilita' all'esplosione qualora la sostanza si
                presenti sotto forma di polvere
       2.4.    Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale
       2.5.    Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone
                (esempio: avvelenamento)
       2.6.     Imballaggio
       3        PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
       3.0.     Stato della sostanza a 20 gradi C e a 101,3 kPA
       3.1.         Intervallo di fusione (derivato ad esempio: dalla
                prova di stabilita' termica)
       3.3.     Densita' relativa
       3.6.1.   Estraibilita' in acqua
       3.10.    Infiammabilita'
       3.11.    Proprieta' esplosive
       3.12.    Autoinfiammabilita'
       3.15.    Dimensioni delle particelle
                Per le sostanze che possono  essere  commercializzate
                in   una   forma   tale  da  creare  il  pericolo  di
                esposizione per inalazione, occorrerebbe eseguire una
                prova  per   determinare   la   distribuzione   delle
                particelle  della  sostanza  nella forma in cui sara'
                commercializzata
       3.16.    Stabilita' termica
       3.17.    Estraibilita' in:
                - acqua a pH 2 e 9 a 37 C
                - cicloesano
       4.       STUDI TOSSICOLOGI
                Caso  per  caso,  le  autorita'  competenti   possono
                richiedere,  senza  per cio' ritardare l'accettazione
                della  notifica,  alcune  prove   tossicologiche   in
                presenza  di  gruppi  reattivi  o  di caratteristiche
                strutturali/fisiche   o   della   conoscenza    delle
                proprieta'  di componenti a basso peso molecolare del
                polimero o di potenziali rischi  di  esposizione.  In
                particolare  possono  essere  richieste  prove  sulla
                tossicita' per inalazione (ad esempio: 4.1.2,  4.2.1)
                qualora esista un rischio potenziale di esposizione.
       5.       STUDI ECOTOSSICOLOGICI
                Caso   per  caso,  le  autorita'  competenti  possono
                richiedere, senza per cio'  ritardare  l'accettazione
                della  notifica,  prove ecotossicologiche in presenza
                di    gruppi     reattivi,     di     caratteristiche
                strutturali/fisiche  o della conoscenza di proprieta'
                di componenti a basso peso molecolare del polimero  o
                di rischi potenziali di esposizione.
                In  taluni  casi  possono inoltre essere richieste le
                seguenti prove:
                - fotostabilita' se il polimero non e' specificamente
                  reso stabile alla luce,
                -   estraibilita'   a   lungo   termine   (test    di
                  lisciviazione),  a  seconda dei risultati di questa
                  prova,  puo'  essere  richiesta,  caso  per   caso,
                  qualsiasi opportuna prova di lisciviazione.
       6.       POSSIBILITA' DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA
       6.1.     A livello industria/artigianato
       6.1.1.   Possibilita' di riciclaggio
       6.1.2.         Possibilita'   di   neutralizzare  gli  effetti
                indesiderati
       6.1.3.   Possibilita' di distruzione:
                - discarica controllata
                - incenerimento
                - impianto di depurazione delle acque
                - altre
       6.2.     A livello libera vendita
       6.2.1.   Possibilita' di riciclaggio
       6.2.2.        Possibilita'  di   neutralizzare   gli   effetti
                indesiderati
       6.2.3.   Possibilita' di distruzione
                - discarica controllata
                - incenerimento
                - impianto di depurazione delle acque
                - altre
C.2.2.  Polimeri  immessi  sul  mercato  comunitario in quantita' < 1
       t/anno o in quantita' totale < 5 t
       0.      IDENTITA' DEL FABBRICANTE E IDENTITA' DEL NOTIFICANTE:
                UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE
                Per le sostanze prodotte al di fuori della  Comunita'
                per  le quali, ai fini della notifica, il notificante
                sia  stato   designato   unico   rappresentante   del
                fabbricante:  identita' e indirizzi degli importatori
                della sostanza nella Comunita'.
       1.       IDENTITA' DELLA SOSTANZA
       1.1.     Denominazione
       1.1.1.   Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC
       1.1.2.        Altre   denominazioni   (denominazione   comune,
                denominazione commerciale, abbreviazione)
       1.1.3.   Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile)
       1.2.     Formula bruta e formula di struttura
       1.2.1.   Peso molecolare medio numerico
       1.2.2.   Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)
       1.2.3.    Identita' e' concentrazione dei monomeri di partenza
                e delle sostanze di partenza che saranno  legate  nel
                polimero
       1.2.4.      Indicazione  dei  gruppi  terminali,  identita'  e
                frequenza dei gruppi funzionali reattivi
       1.3.     Composizione della sostanza
       1.3.1.   Purezza in percentuale (%)
       1.3.2.   Natura delle impurita', inclusi i prodotti secondari
       1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
       1.3.3.          Percentuali   delle    principali    impurita'
                (significative)
       1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti
       1.3.4.      Se  la  sostanza  contiene  uno stabilizzante o un
                inibente oppure altri additivi precisarne la  natura,
                l'ordine di grandezza:
 ........ppm, .....%
       1.3.5.    Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di
                massa)
       1.3.6.1. GPC
       1.4.     Metodi di individuazione e di determinazione
                Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione
                dei relativi riferimenti bibliografici
                Oltre  che  sui  metodi  di   individuazione   e   di
                determinazione,   fornire   informazioni  sui  metodi
                analitici  noti  al  notificante  che  consentono  di
                individuare   una  sostanza  e  i  suoi  prodotti  di
                trasformazione dopo immissione nell'ambiente  nonche'
                di determinare l'esposizione umana diretta.
       2.       DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
       2.0.     Produzione
                Le informazioni fornite in questa parte devono essere
                sufficienti  per  consentire una stima approssimativa
                ma realistica dell'esposizione  umana  ed  ambientale
                connessa   con   il  processo  produttivo.  Non  sono
                richiesti dettagli precisi del  processo  produttivo,
                in particolare quelli di carattere delicato dal punto
                di vista commerciale.
       2.0.1.   Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione
       2.0.2.   Valutazione dell'esposizione in sede di produzione:
                - ambiente di lavoro
                - ambiente
       2.1.     Utilizzazioni previste
                Le informazioni fornite in questa parte devono essere
                sufficienti  per  consentire una stima approssimativa
                ma realistica dell'esposizione  umana  ed  ambientale
                alle  sostanze,  in  connessione con le utilizzazioni
                proposte/previste.
       2.1.1.   Tipi di utilizzazione: descrivere la  funzione  della
                sostanza e gli effetti desiderati
       2.1.1.1.  Procedimento  o  procedimenti tecnologici in sede di
                impiego della sostanza (qualora noti)
       2.1.1.2. Valutazione e valutazioni dell'esposizione in sede di
                impiego (qualora note):
                - ambiente di lavoro
                - ambiente
       2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato:
                sostanza, preparato, prodotto
       2.1.1.4.  Concentrazione  della  sostanza  nei preparati e nei
                prodotti commercializzati (qualora nota)
       2.1.2.   Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa:
                - industria
                - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato
                - libera vendita
       2.1.3.     Se del  caso,  l'identita'  dei  destinatari  della
                sostanza, qualora sia nota
       2.1.4.    Quantita' e composizione dei rifiuti derivanti dalle
                utilizzazioni proposte (qualora note)
       2.2.       Produzione e/o importazione prevista  per  ciascuna
                delle   utilizzazioni   e  ciascuno  dei  settori  di
                utilizzazione considerati
       2.2.1.       Produzione  e/o   importazione   complessive   in
                tonnellate/anno:
                - durante il primo anno civile
                - nei successivi anni civili
                Per  le sostanze prodotte al di fuori della Comunita'
                per le quali, ai fini della notifica, il  notificante
                sia   stato   designato   unico   rappresentante  del
                fabbricante,  queste  informazioni   debbono   essere
                fornite  per  ciascuno  degli  importatori  di cui al
                punto 0.
       2.2.2.    Produzione e/o  importazione  ripartita  secondo  le
                indicazioni  di  cui  ai  punti  2.1.1  e  2.1.2,  ed
                espressa in percentuale:
                - durante il primo anno civile
                - nei successivi anni civili
       2.3.     Metodi e precauzioni raccomandati concernenti:
       2.3.1.   - la manipolazione
       2.3.2.   - il deposito
       2.3.3.   - il trasporto
       2.3.4.     - l'incendio  (natura  dei  gas  di  combustione  o
                pirolisi,   quando   le   utilizzazioni  previsti  lo
                giustificano)
       2.3.5.   Altri pericoli, in particolare reazione  chimica  con
                l'acqua
       2.3.6.   Se del caso, informazioni riguardanti la possibilita'
                che  la sostanza esploda qualora si presenti in forma
                di polvere
       2.4.    Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale
       2.5.    Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone
                (esempio: avvelenamento)
       2.6.     Imballaggio
       3        PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
       3.0.     Stato della sostanza a 20 gradi C e a 101,3 kPA
       3.1.     Intervallo di fusione (ad esempio: derivato dal  test
                di stabilita' termica)
       3.6.1.   Estraibilita' in acqua
       3.10.    Infiammabilita'
                            ALLEGATO VIII
     INFORMAZIONI E PROVE COMPLEMENTARI RICHIESTE CONFORMEMENTE
                       ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2
Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente
necessario  fornire  una determinata informazione, occorrera' addurre
una adeguata motivazione, che dovra' essere accettata  dall'autorita'
competente.
Il  nome  dell'ente o degli enti responsabili delle prove deve essere
indicato.
LIVELLO 1
Studi fisico-chimici
Ulteriori  studi  delle  proprieta'  fisico-chimiche  dipendenti  dai
risultati degli studi di cui all'allegato VII. Detti studi potrebbero
includere   per   esempio   l'elaboratore  di  metodi  analitici  che
consentano di osservare e individuare una sostanza o i suoi  prodotti
di  trasformazione  nonche'  studi  sui prodotti della decomposizione
termica.
Studi tossicologici
Studio di fertilita' (una specie, una generazione, maschi e  femmine,
via di somministrazione piu' adatta).
Se   nella   prima  generazione  si  ottengono  risultati  dubbi,  e'
necessario uno studio su una seconda generazione.
In funzione delle dosi somministrate potrebbero emergere  indicazioni
di  teratogenicita'.  In tal caso e' necessario effettuare uno studio
formale di teratogenesi.
- Studio di teratogenesi (una specie, via  di  somministrazione  piu'
  adatta)
  Questo  studio  e'  necessario  se  la teratogenicita' non e' stata
  esaminata o valutata nello studio di fertilita'.
- Lo studio di tossicita' subcronica e/o cronica, compresi gli  studi
  speciali  (una  specie,  maschi  e femmine, via di somministrazione
  piu' adatta) e'  necessario  se  dai  risultati  dello  studio  con
  somministrazione  ripetuta  di  cui  all'allegato  VII  o  da altre
  informazioni pertinenti emerge  la  necessita'  di  un  esame  piu'
  approfondito.
  Tra   gli  effetti  che  rivelano  la  necessita'  di  tale  studio
  potrebbero ad esempio figurare:
  a) lesioni gravi o irreversibili;
  b) una dose "senza effetti" molto bassa o inesistente;
  c) un chiaro rapporto, per quanto riguarda  la  struttura  chimica,
     tra  la  sostanza  considerata  ed  altre  sostanze  che si sono
     dimostrate pericolose.
- Prove complementari di mutagenesi e/o prova o  prove  di  screening
  della  cancerogenesi,  da  effettuare  secondo  le modalita' di cui
  all'allegato V.
  Se entrambe le prove di base danno esito negativo  dovranno  essere
  effettuate  altre  prove conformemente alle proprieta' specifiche e
  all'utilizzazione proposta della sostanza.
  Se una prova o entrambe le prove di base danno risultati  positivi,
  la prova complementare deve includere altri metodi di prova in vivo
  con gli stessi o con altri punti finali.
- Informazioni fondamentali di tossicocinetica
Studi di ecotossicita'
- Studio prolungato di tossicita' sulla Daphnia magna (21 giorni)
- Prova su una pianta superiore
- Prova su un lombrico
- Ulteriori studi di tossicita' su un pesce
-  Prova  di accumulazione in una specie; una specie, preferibilmente
  un pesce
- Studio o studi complementari di degradazione, qualora gli studi  di
  cui   all'allegato   VII   non  abbiano  provato  una  degradazione
  sufficiente.
- Studi complementari sull'assorbimento/desorbimento in funzione  dei
  risultati delle prove di cui all'allegato VII.
LIVELLO 2
Studi tossicologici
Ameno  che esistano regioni valide e giustificate per non ricorrervi,
il programma delle prove deve riguardare i seguenti aspetti:
- studio di tossicita' cronica
- studio di cancerogenesi
- studio di fertilita' (per esempio: studio di  riproduzione  su  tre
  generazioni);  solo se si e' constatato un effetto sulla fertilita'
  a livello 1
- studio di embriotossicita' sugli effetti peri e postnatali
-  studio  di  teratogenesi  (specie  non   impiegate   nelle   prove
  corrispondenti del livello 1)
-  ulteriori studi tossicocinetici che includono la biotrasformazione
  e la farmacocinetica
- prove complementari per determinare la tossicita'  per  determinati
  organi o la tossicita' sistemica
Studi di ecotossicita'
-  Prove  complementari  di  accumulazione, degradazione, mobilita' e
  assorbimento/desorbimento
- Studi complementari di tossicita' sui pesci
- Studi di tossicita' sugli uccelli
- Studi complementari di tossicita' su altri organismi.
                             ALLEGATO IX
                               Parte A
Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza  per  la  protezione
dei bambini
1. Imballaggi richiudibili
   Le  chiusure  di  sicurezza  per bambini utilizzate per imballaggi
richiudibili devono rispondere alla ISO 8317 (edizione 1 luglio 1989)
che riguarda "Imballaggi di sicurezza per i  bambini  -  Requisiti  e
metodi    di    prova   degli   imballaggi   richiudibili"   adottata
dall'Organizzazione internazionale per la Standardizzazione (ISO).
2. Imballaggi non richiudibili (p.m.)
3. Osservazioni
   1. La conformita' con la  norma  suddetta  puo'  essere  attestata
unicamente dai laboratori che soddisfano le norme europee EN serie 45
000.
   2. Casi particolari
      Se  appare  evidente  che  un  imballaggio  e' sufficientemente
sicuro per i bambini, in quanto essi non possono avere accesso al suo
contenuto senza l'aiuto di un utensile, il  saggio  puo'  non  essere
effettuato.
      In  tutti  gli altri casi, e quando vi sono sufficienti ragioni
per dubitare dell'efficacia di una chiusura di sicurezza per  bambini
adottata,   l'autorita'   nazionale  puo'  chiedere  al  responsabile
dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un
laboratorio di saggio di cui al punto  1  precedente,  nel  quale  si
certifica:
-  che il tipo di chiusura e' tale da non richiedere saggi secondo la
norma ISO sopraindicata; oppure
- che la chiusura in questione, sottoposta ai  saggi  previsti  dalla
norma ISO sopraindicata, e' conforme alle prescrizioni imposte.
                               Parte B
     Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto.
Le  specifiche  tecniche  relative  ai  dispositivi che consentono di
rilevare i pericoli al tatto devono essere conformi alla norma EN 272
(edizione 20 agosto 1989), relativa all'avvertimento  tattile  di  un
pericolo.