c) prove sugli esseri umani che indicano un rischio per i bambini durante il periodo di allattamento. Le sostanze note per il loro accumulo nel corpo e che quindi possono essere rilasciate nel latte durante l'allattamento possono essere etichettate con R33 e R64. 4 2.4. Procedura per la classificazione dei preparati riguardante gli effetti specifici sulla salute. Qualora un preparato contenga una o piu' delle sostanze classificate in base ai criteri descritti in precedenza, deve essere classificato in conformita' dei criteri di cui all'articolo 3 (5), lettere dal (j) a (q), del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (i limiti di concentrazione sono riportati nell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o nell'allegato I del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 qualora la sostanza o le sostanze in esame non figurino nell'allegato I o vi figurino senza limiti di concentrazione). 5. CLASSIFICAZIONE IN BASE AGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE 5.1. Introduzione L'obiettivo principale della classificazione delle sostanze pericolose per l'ambiente e' di sensibilizzare l'utilizzatore sui pericoli che tali sostanze presentano per gli ecosistemi. Sebbene i presenti criteri si riferiscano sostanzialmente agli ecosistemi acquatici, e' noto che talune sostanze possono danneggiare anche, o soltanto, altri ecosistemi i cui costituenti possono variare dalla microflora e microfauna del terreno fino ai primati. I criteri descritti in appresso sono una conseguenza diretta dei metodi di prova stabiliti nell'allegato V per quanto ivi citati. I metodi di prova richiesti per ildi cui all'allegato VII sono limitati, e le informazioni cosi ottenute possono rilevarsi insufficienti per una classificazione adeguata, in quanto puo' essere necessario disporre di ulteriori dati ricavati dal livello 1 (allegato VIII) o da altri studi equivalenti. Inoltre, le sostanze classificate possono essere oggetto di revisione alla luce di nuovi dati. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura, e considerando le conoscenze attualmente disponibili, tali sostanze sono suddivise in due gruppi in base ai loro effetti, acuti e/o a lungo termine, sui sistemi acquatici o ai loro effetti acuti e/o a lungo termine sui sistemi non acquatici. 5.2. Criteri per la classificazione, l'indicazione di pericolo e la scelta delle frasi di rischio 5.2.1. Ambiente acquatico 5.2.1.1. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente, contrassegnate con il simbolo e l'opportuna indicazione di pericolo e saranno attribuite le frasi di rischio in conformita' dei seguenti criteri: R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici e R53: Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tossicita' acuta: LC50 a 96 ore (per il pesce) inferiore o uguale a 1 mg/l o EC50 a 48 ore (per la Daphnia) inferiore o uguale a 1 mg/l o IC50 a 72 ore (per le alghe) inferiore o uguale a 1 mg/l e la sostanza non e' facilmente degradabile o il log Pow (log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) sia inferiore o uguale a 3.0 (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia inferiore o uguale a 100) R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Tossicita' acuta: LC50 a 96 ore (per il pesce) inferiore o uguale a 1 mg/l o EC50 a 48 ore (per la Daphnia) inferiore o uguale a 1 mg/l o IC50 a 72 ore (per le alghe) inferiore o uguale a 1 mg/l R51: Tossico per gli organismi acquatici. e R 53: Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tossicita' acuta: LC50 a 96 ore (per il pesce) 1 mg/l inferiore a LD50 inferiore o uguale a 10 mg/l o EC50 a 48ore (per la Daphnia) 1 mg/l inferiore a EC50 inferiore o uguale a 10 mg/l o IC50 a 72 ore (per le alghe) 1 mg/l inferiore a IC50 inferiore o uguale a 10 mg/l e la sostanza non e facilmente degradabile o il log Pow (log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua sia superiore o uguale a 3.0 (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia inferiore o uguale a 100). 5.2.1.2. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente in conformita' dei criteri descritti in appresso. Le frasi indicanti i rischi sono attribuite anche sulla base dei seguenti criteri. R52: Nocivo per gli organismi acquatici. e R 53: Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tossicita' acuta: LC50 a 96 ore (per il pesce) 10 mg/l inferiore a LD50 inferiore o uguale a 100 mg/l o EC50 a 48 ore (per la Daphnia) 10 mg/l inferiore a EC50 inferiore o uguale a 100 mg/l o IC50 a 72 ore (per le alghe) 10 mg/l inferiore a IC50 inferiore o uguale a 100 mg/l e la sostanza non e' facilmente degradabile. Questo criterio viene applicato a meno che non esistano ulteriori prove scientifiche relative alla degradazione e/o alla tossicita' che forniscano sufficienti garanzie che ne' la sostanza ne' i prodotti derivanti dalla sua degradazione costituiscano un pericolo potenziale a lungo termine e/o ritardato per l'ambiente acquatico. Tali ulteriori prove scientifiche dovrebbero normalmente basarsi sugli studi di cui al livello 1 (allegato VIII), o su studi di equivalente valore, e potrebbero comprendere: i) un potenziale accertato a degradare rapidamente nell'ambiente acquatico; ii) l'assenza di effetti tossici cronici ad una concentrazione di 1,0 mg/litro, ad esempio una concentrazione di effetti non osservati superiore ad 1,0 mg/litro determinata sulla base di uno studio prolungato di tossicita' sul pesce o la Daphnia. R52: Nocivo per gli organismi acquatici Sostanze che non rientrano nei criteri descritti in questo capitolo ma che, in base a prove disponibili sulla loro tossicita' possano tuttavia presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento degli ecosistemi acquatici. R53: Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Sostanze che non rientrano nei criteri descritti in questo capitolo, ma che, in base a prove disponibili concernenti la loro tossicita', persistenza, potenziale di accumulazione e destino e comportamento ambientale presunto o osservato, possono tuttavia presentare un pericolo immediato, a lungo termine e/o ritardato per la struttura e/o il funzionamento degli ecosistemi acquatici. Per esempio, alle sostanze scarsamente solubili in acqua, vale a dire con una solubilita' inferiore ad 1 mg/l, sara' applicato il suddetto criterio se: a) non sono facilmente degradabili e b) il log Pow superiore o uguale a 3,0 (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia inferiore o uguale a 100) Si applica il suddetto criterio a meno che non esistano ulteriori prove scientifiche relative alla degradazione e/o tossicita' sufficienti a garantire che la sostanza e i prodotti derivanti dalla sua degradazione non costituiranno un pericolo potenziale a lungo termine e/o ritardato per l'ambiente acquatico. Tali prove scientifiche supplementari dovranno normalmente basarsi sugli studi di cui al livello 1 (allegato VIII) o su studi analoghi, e potrebbero comprendere: i) un potenziale accertato di degradazione rapida nell'ambiente acquatico; ii) l'assenza di effetti tossici cronici al limite di solubilita', vale a dire una concentrazione di effetti non osservati superiore al limite di solubilita' determinato sulla base di uno studio di tossicita' prolungato sul pesce o Daphnia. 5.2.1.3. Osservazioni sulla determinazione del IC50 per le alghe e la degradabilita'. - Se si puo' dimostrare, nel caso di sostanze fortemente colorate che la crescita di alghe e' inibita soltanto a seguito di una riduzione dell'intensita' della luce, non usare come base per la classificazione il valore 72h IC50 per le alghe - Le sostanze sono considerate facilmente degradabili se valgono i seguenti criteri: (A) se negli studi di biodegradazione di 28 giorni si raggiungono i seguenti livelli di degradazione: - nelle prove basate sul carbonio organico disciolto: 70% - nelle prove basate sull'impoverimento dell'ossigeno o sulla formazione di anidride carbonica: 60% dei valori massimi teorici. Questi livelli di biodegradazione devono essere raggiunti entro 10 giorni dall'inizio del processo di degradazione, considerato come il momento in cui il 10% della sostanza e' stato degradato; o (B) se nei casi in cui siano disponibili solo i dati relativi al COD e al BOD5, qualora il rapporto tra BOD5 e COD sia maggiore o uguale a 0,5. o (B) se esistono altre prave scientifiche fondate a dimostrazione che la sostanza puo' essere degradata (in maniera biotica e/o abiotica), nell'ambiente acquatico a un livello superiore al 70% in un periodo di 28 giorni. 5.2.2. Ambiente non acquatico 5.2.2.1. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente, contrassegnate con il simbolo e l'opportuna indicazione di pericolo e saranno attribuite frasi di rischio in conformita' dei criteri qui di seguito. R54 Tossico per la flora R55 Tossico per la fauna R56 Tossico per gli organismi del terreno R57 Tossico per le api R58 Puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente Sostanze che in base alle prove disponibili relative alla loro tossicita', persistenza, potenziale di accumulazione e destino e comportamento ambientale presunto o osservato, possono presentare un pericolo immediato, a lungo termine e/o ritardato per la struttura e/o il funzionamento degli ecosistemi naturali, esclusi quelli descritti al punto 5.2.1. I criteri dettagliati saranno elaborati in seguito. R59 Pericoloso per lo strato di ozono Sostanze che in base a prove disponibili concernenti la loro tossicita', persistenza, potenziale di accumulazione e destino e comportamento ambientale presunto o osservato, possono presentare un pericolo immediato, a lungo termine e/o ritardato per la struttura e/o il funzionamento dello strato di ozono della stratosfera, comprese le sostanze elencate nell'allegato I, gruppi I, II, III, IV e V del regolamento del Consiglio (CEE) n. 594/91 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1). 5.2.2.2. Le sostanze verranno classificate pericolose per l'ambiente conformemente ai criteri precisati qui di seguito. Le frasi di rischio saranno inoltre assegnate conformemente ai seguenti criteri: R59 Pericoloso per lo strato di ozono Sostanze che non rientrano nei criteri elencati al punto 5.2.2.1 e che in base ai dati disponibili riguardanti le loro proprieta' ed il loro comportamento ambientale, previsto o osservato, possono presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento dello strato stratosferico di ozono. Sono comprese le sostanze che sono elencate nell'allegato I, gruppi VI del regolamento del Consiglio (CEE) n. 594/91 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1). 6. SCELTA DELLE FRASI RELATIVE AI CONSIGLI DI PRUDENZA 6.1. Introduzione Le frasi relative ai consigli di prudenza (frasi S) saranno assegnate alle sostanze ed ai preparati pericolosi in conformita' dei seguenti criteri generali. Per alcuni preparati inoltre, sono obbligatori i consigli di prudenza descritti nell'allegato II del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Ogniqualvolta il fabbricante e' menzionato nel capitolo 6, si fa riferimento alla persona responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato. 6.2. Frasi relative ai consigli di prudenza per le sostanze e i preparati S1 Conservare sotto chiave - Campo d'applicazione. - Sostanze e preparati molto tossici, tossici e corrosivi. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati se in vendita al dettaglio. S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini - Campo d'applicazione: - Tutte le sostanze e i preparati pericolosi. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati pericolosi in vendita al dettaglio, eccezion fatta per quelli soltanto classificati pericolosi per l'ambiente. S3 Conservare il luogo fresco - Campo d'applicazione: - Perossidi organici - Altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione di inferiore o uguale a 40 gradi C. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per i perossidi organici, a meno che si usi la frase S47. - Raccomandata per le altre sostanze e preparati pericolosi che hanno un punto di ebollizione di inferiore o uguale a 40 gradi C. S4 Conservare lontano da locali di abitazione - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici e tossici. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata alle sostanze ed ai preparati molto tossici e tossici, nei casi in cui e' opportuno rafforzare la frase S13, ad esempio quando esiste un pericolo di inalazione e quindi occorre conservare la sostanza o il preparato lontano da locali di abitazione. Il consiglio non ha pero' lo scopo di impedire la corretta utilizzazione della sostanza o del preparato nei locali di abitazione. S5 Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati solidi infiammabili spontaneamente. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari, ad esempio sodio, potassio o fosforo bianco. S6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati pericolosi che devono essere conservati in un'atmosfera inerte. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata ad alcuni casi particolari, ad esempio alcuni composti organo-metallici S7 Conservare il recipiente ben chiuso - Campo d'applicazione - Perossidi organici. - Sostanze e preparati che possono sprigionare gas molto tossici, tossici, o estremamente infiammabili. - Sostanze e preparati che a contatto con l'umidita' sprigionano gas estremamente infiammabili. - Solidi facilmente infiammabili. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per i perossidi organici. - Raccomandata per gli altri campi d'applicazione summenzionati. S8 Conservare al riparo dall'umidita' - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possano reagire violentemente con l'acqua. - Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas estremamente infiammabili. - Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas molto tossici o tossici. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata ai summenzionati campi d'applicazione, quando si vogliono sottolineare le avvertenze contenute nelle frasi R14, R15 in particolare e R29. S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati volatili che possono sprigionare vapori molto tossici, tossici o nocivi. - Liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas estremamente infiammabili. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze e i preparati volatili che possono sprigionare vapori molto tossici, tossici o nocivi. - Raccomandata per i liquidi estremamente o facilmente infiammabili o per i gas estremamente infiammabili. S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possono sprigionare gas o vapori in grado di provocare la rottura dell'imballaggio. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata ai casi particolari summenzionati. S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici, tossici e nocivi. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze e i preparati venduti al dettaglio. S14 Conservare lontano da... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore) - Campo d'applicazione: - Perossidi organici. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria e di norma limitata ai perossidi organici. Tuttavia puo' essere utile in casi eccezionali, quando l'incompatibilita' puo' dar luogo ad un rischio particolare. S15 Conservare lontano dal calore - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possono decomporsi o che possono reagire spontaneamente sotto l'effetto del calore. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi speciali, ad esempio monomeri, ma non utilizzata se sono state impiegate le frasi relative ai rischi R2, R3 e/o R5. S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare - Campo d'applicazione: - Liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas estremamente infiammabili. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati; non e' tuttavia necessaria se sono gia' state utilizzate le frasi relative ai rischi R2, R3 e/o R5. S17 Tenere lontano da sostanze combustibili - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possono sviluppare un'eccessiva pressione nel contenitore. - Criteri d'impiego: - Da utilizzare in casi particolari, ad esempio per sottolineare il contenuto delle frasi R8 e R9. S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possono sviluppare un'eccessiva pressione nel contenitore. - Sostanze e preparati che possono formare perossidi esplosivi. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata ai casi summenzionati, quando sussiste un pericolo di lesione agli occhi e/o quando le sostanze e i preparati sono venduti al dettaglio. S20 Non mangiare ne' bere durante l'impiego - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici, tossici e corrosivi. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari (arsenico e composti dell'arsenico, fluoroacetati), in particolare quando le anzidette sostanze e preparati sono venduti al dettaglio. S21 Non fumare durante l'impiego - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che, in caso di combustione, sprigionano prodotti tossici. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari (ad esempio composti alogenati). S22 Non respirare le polveri - Campo d'applicazione: - Tutte le sostanze e i preparati solidi pericolosi per la salute - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati sopramenzionati ai quali e' assegnata la R42. - Raccomandata per le sostanze e preparati 4 cui sopra, forniti sotto forma di polveri respirabili e per i quali non si conoscono i rischi per la salute a seguito dell'inalazione. S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (dicitura appropriata da precisare da parte del produttore) - Campo d'applicazione: - Tutte le sostanze e i preparati liquidi o gassosi pericolosi per la salute. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati, ai quali e' assegnata la frase R42. - Obbligatoria per le sostanze e i preparati per uso a spruzzo. Aggiungere inoltre S38 o S51. - Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi di rischio assegnate. S24 Evitare il contatto con la pelle - Campo d'applicazione: - Tutte le sostanze e i preparati pericolosi per la salute - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati cui e' stata assegnata R43 tranne se e' stata anche assegnata S36. - Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta il contatto con la pelle, non menzionati nelle frasi di rischio assegnate. Tuttavia, puo' essere utilizzata per dare maggior risalto a tali frasi di rischio. S25 Evitare il contatto con gli occhi - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati corrosivi o irritanti - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi speciali, cioe' quando si reputa essenziale porre in risalto il pericolo per gli occhi indicato dall'impiego delle frasi R34, R35; R36 o R41. Quindi va considerata importante se le sostanze e i preparati sono venduti al dettaglio e non e' sempre disponibile una protezione per gli occhi o il volto. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati corrosivi o irritanti. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati corrosivi e quelli ai quali viene assegnata la frase di rischio R41. - Raccomandata per le sostanze e i preparati irritanti ai quali e' gia' stata assegnata la frase di rischio R36. S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici, tossici o corrosivi. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze e i preparati molto tossici e tossici che sono facilmente assorbiti dalla pelle e per le sostanze e i preparati corrosivi. Non usare questa frase se e' stata assegnata S36. S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con ...(prodotti idonei da precisare dal fabbricante) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici, tossici o corrosivi. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati molto tossici. - Raccomandata per altre sostanze e preparati sopra menzionati, in particolare quando l'acqua non rappresenta il fluido di lavaggio piu' appropriato. S29 Non gettare i residui nelle fognature - Campo d'applicazione: - Liquidi estremamente o facilmente infiammabili non miscibili con l'acqua. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze e i preparati di cui sopra venduti al dettaglio. S30 Non versare acqua sul prodotto - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che reagiscono violentemente a contatto con l'acqua. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari (ad esempio acido solforico); puo' essere utilizzata all'occorrenza, per rendere piu' chiare le informazioni o per sottolineare la frase R14 o come alternativa alla R14. S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati estremamente o facilmente infiammabili. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo industriale che non assorbono umidita'. Praticamente non viene mai utilizzata per le sostanze e i preparati venduti al dettaglio. S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati esplosivi. - Sostanze e preparati molto tossici e tossici. - Sostanze pericolose per l'ambiente. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati esplosivi diversi dai perossidi organici. - Raccomandata per sostanze e preparati molto tossici, in particolare se venduti al dettaglio. - Raccomandata per le sostanze pericolose per l'ambiente cui non si applica S56 se dette sostanze sono vendute al dettaglio. S36 Usare indumenti protettivi adatti - Campo d'applicazione: - Perossidi organici. - Sostanze e preparati molto tossici, tossici o nocivi. - Sostanze e preparati corrosivi. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati molto tossici e corrosivi. - Obbligatoria per le sostanze e i preparati cui non sono state assegnate R21 o R24. - Obbligatoria per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 3 tranne se gli effetti sono prodotti soltanto mediante inalazione della sostanze o del preparato. - Obbligatoria per i perossidi organici. - Raccomandata per le sostanze tossiche e i preparati se il valore dermale LD50 non e' noto ma la sostanza o il preparato possono rivelarsi tossici a contatto con la pelle. - Raccomandata per sostanze e preparati usati nell'industria, atti a provocare danni per la salute in caso di esposizione prolungata. S37 Usare guanti adatti - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici, tossici, nocivi o corrosivi. - Perossidi organici. - Sostanze e preparati irritanti per la pelle. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati molto tossici, tossici e corrosivi. - Obbligatoria per le sostanze e i preparati cui non sono state assegnate R21, R24 o R43. - Obbligatoria per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 3 tranne se gli effetti sono prodotti unicamente mediante inalazione della sostanza o del preparato. - Raccomandata per sostanze e preparati tossici se il valore dermale LD50 non e' noto ma la sostanza o il preparato possono rivelarsi tossici a contatto con la pelle. - Raccomandata per i perossidi organici. - Raccomandata per sostanze e preparati irritanti per la pelle a causa delle loro proprieta' sgrassanti. S38 In caso di ventilazione insufficiente. usare un apparecchio respiratorio adatto. - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici o tossici. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari, che richiedono l'impiego di sostanze e preparati molto tossici o tossici in campo industriale o agricolo. S39 Proteggersi gli occhi/la faccia - Campo d'applicazione: - Perossidi organici. - Sostanze e preparati corrosivi, inclusi gli irritanti che comportano un grave pericolo di lesioni degli occhi. - Sostanze e preparati molto tossici e tossici. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per sostanze e preparati cui sono state assegnate R34, R35 o R41. - Obbligatoria per i perossidi organici. - Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore per i rischi di contatto per gli occhi non menzionati nelle frasi di rischio assegnate. - Di norma limitata a casi eccezionali per sostanze e preparati molto tossici e tossici quando esiste pericolo di spruzzi che potrebbero essere facilmente assorbiti dalla pelle. S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare... (da precisare da parte del produttore) - Campo d'applicazione: - Tutte le sostanze e i preparati pericolosi. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a quelle sostanze e preparati pericolosi per i quali l'acqua non e' considerata un mezzo adeguato di lavaggio (ad esempio quando occorre un assorbimento mediante sostanza polverulente, dissoluzione mediante solvente, ecc.) e nei casi in cui e' importante, per motivi sanitari e/o di sicurezza, riportare sull'etichetta un avvertimento. S41 in caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati pericolosi che durante la combustione sprigionano gas molto tossici o tossici. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari. S42 Durante le fumigazioni/vaporizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati destinati alle utilizzazioni summenzionate ma che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dell'utilizzatore quando non siano prese opportune precauzioni. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari. S43 In caso d'incendio usare...(mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). Se l'acqua aumenta il rischio precisare: . - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati che a contatto con l'acqua o l'aria umida sprigionano gas estremamente infiammabili. - Raccomandata per sostanze e preparati estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e infiammabili, in particolare quando non sono miscibili con acqua. S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati molto tossici. - Sostanze e preparati tossici e corrosivi. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per sostanze e preparati citati qui sopra. S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Campo d'applicazione: - Tutte le sostanze e i preparati pericolosi diversi da quelli molto tossici, tossici, corrosivi o pericolosi per l'ambiente. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati summenzionati venduti al dettaglio a meno che non vi sia motivo di ritenere pericolosa l'ingestione, in particolare da parte dei bambini. S47 Conservare a temperatura non superiore a ... gradi C (da precisare da parte del fabbricante) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che diventano instabili ad una certa temperatura. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi particolari (ad esempio alcuni perossidi organici). S48 Mantenere umido con ...(liquido appropriato da precisare da parte del fabbricante) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possono diventare molto sensibili alle scintille, a frizione o agli urti qualora si asciughino. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata a casi speciali, ad esempio nitrocellulosa. S49 Conservare soltanto nel recipiente originale - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica. - Criteri d'impiego: - Di norma limitata alle sostanze e ai preparati sensibili alla decomposizione catalitica. (ad esempio alcuni perossidi organici). S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante) - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che possono reagire con i prodotti specificati e liberare gas molto tossici o tossici. - Perossidi organici. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze e i preparati anzidetti venduti al dettaglio, nei casi in cui questa frase e' preferibile alla R31 o alla R32. - Obbligatoria per alcuni perossidi che possono provocare una violenta reazione con acceleratori o promotori. S51 Usare soltanto in luogo ventilato - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati che potrebbero o che devono produrre vapori, polveri, spray, fumi, nebbia, ecc., e che comportano pericolo di inalazione o di incendio o di esplosione. - Criteri d'impiego: - Raccomandata quando non risulti opportuno l'uso della S38; e' quindi importante quando le sostanze e i preparati sono venduti al dettaglio. S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. - Campo d'applicazione: - Sostanze volatili molto tossiche, tossiche e nocive, e preparati che le contengono. - Criteri d'impiego: - Raccomandata quando la prolungata esposizione a queste sostanze puo' provocare un danno alla salute, a causa della loro volatilizzazione da ampie superfici trattate in ambienti domestici o comunque in ambienti chiusi in cui e' possibile la presenza di persone. S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione. - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze e i preparati summenzionati cui e' assegnata almeno una delle frasi R45, R46, R49, R50 o R61. S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali - Campo d'applicazione: - Sostanze pericolose per l'ambiente. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze cui e' stato assegnato il simbolo e in genere vendute al dettaglio. S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale - Campo d'applicazione: - Sostanze cui e' stato assegnato il simbolo > N >. - Criteri d'impiego: - Limitata di norma alle sostanze in genere non vendute al dettaglio. S59 Richiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio - Campo d'applicazione: - Sostanze pericolose per l'ambiente.- - Criteri d'impiego: - Obbligatoria per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. - Raccomandata per altre sostanze cui e' stato assegnato il simbolo e per cui si raccomanda il recupero o il riciclo. S60 Questa materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Campo d'applicazione: - Sostanze pericolose per l'ambiente. - Criteri d'impiego: - Raccomandata per le sostanze cui e' stato assegnato il simbolo in genere non venduta al dettaglio. S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. - Campo d'applicazione: - Sostanze pericolose per l'ambiente. - Criteri d'impiego: - Usata di norma per le sostanze cui e' stato assegnato il simbolo . - Raccomandata per tutte le sostanze classificate pericolose per l'ambiente e non contemplate sopra. S62 In caso di ingestione, non provocare il vomito; consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Campo d'applicazione: - Sostanze e preparati classificati come nocivi e caratterizzati dalla frase R6S conformemente ai criteri di cui al punto 3.2.3. - Non applicabile alle sostanze e ai preparati immessi in commercio in bombolette aerosol o in recipienti muniti di un dispositivo sigillata di nebulizzazione; cfr. sezioni 8 e 9. - Criteri d'impiego: - Obbligatorio per le sostanze e i preparati di cui sopra, destinati alla libera vendita o che possono essere utilizzati dal pubblico. - Raccomandato per le sostanze e i preparati di cui sopra utilizzati nell'industria. 7. ETICHETTATURA 7.1. Dopo che una sostanza o un preparato sono stati classificati, l'etichetta adeguata viene determinata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 per le sostanze ed i preparati rispettivamente. Il presente capitolo illustra come si definisce l'etichetta ed in particolare serve da guida per la scelta delle frasi di rischio ed i consigli di prudenza piu' adeguati. L'etichetta contiene le informazioni seguenti: a) denominazione/i delle sostanze che figureranno sull'etichetta; b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del fabbricante/importatore; c) simboli e indicazioni di pericolo; d) frasi indicanti rischi specifici (frasi R); e) frasi indicanti i consigli di prudenza (frasi S) f) per le sostanze, il numero CEE. 7.1.1. Per le sostanze che figurano nell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 l'etichetta comprende anche le parole . 7.1.2. Scelta finale delle frasi di rischio e di prudenza. Anche se la scelta finale delle frasi di rischio e di prudenza piu' opportune sara' determinata soprattutto dalla necessita' di fornire tutte le informazioni necessarie, si dovra' tener conto anche della chiarezza e dell'effetto dell'etichetta. Per mantenere la chiarezza, le informazioni necessarie devono essere espresse con un numero minimo di frasi. Per le sostanze e i preparati irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili e comburenti, non e' necessaria l'indicazione delle frasi R e S se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml. Lo stesso vale per le sostanze nocive che, in imballaggi di pari contenuto, non sono poste in vendita al dettaglio. 7.1.3. Indicazioni quali , o qualsiasi altra indicazione analoga non possono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze o dei preparati disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n 52 e dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992. 7.1.4. Per alcuni preparati, l'allegato II del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 prevede disposizioni speciali di etichettatura. 7.2. Denominazione chimica da indicare sull'etichetta: 7.2.1. Per le sostanze elencate nell'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 l'etichetta deve indicare il nome delle sostanze secondo una delle designazioni di cui all'allegato I. Per le sostanze non ancora elencate nell'allegato I la denominazione e' stabilita secondo una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, come definito al punto 1.4 precedente. 7.2.2. Per i preparati, la scelta delle denominazioni che devono figurare sull'etichetta segue le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 lettera c) del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Nota: Nel caso di preparati concentrati destinati all'industria profumiera: - la persona responsabile della loro immissione sul mercato puo' specificare semplicemente l'unica sostanza sensibilizzante che ritiene essere la causa principale del pericolo di sensibilizzazione; - nel caso di una sostanza naturale, la denominazione chimica puo' essere: , , piuttosto che la denominazione dei componenti di tale olio o estratto essenziale. 7.3. Scelta dei simboli di pericolo I simboli di pericolo e la dicitura delle indicazioni di pericolo devono essere conformi a quanto specificato nell'allegato II. Il simbolo deve essere stampato in nero su fondo giallo arancione. 7.3.1. Per le sostanze che figurano nell'allegato I, i simboli e le indicazioni di pericolo sono quelli indicati nell'allegato. 7.3.2. Per le sostanze che non figurano ancora nell'allegato I e per i preparati pericolosi, i simboli e le indicazioni di pericolo sono assegnati conformemente alle norme stabilite nel presente allegato. Quando ad una sostanza sono assegnati piu' simboli: - l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C; - l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X; - l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O. 7.4. Scelta delle frasi di rischio Il testo delle frasi R deve corrispondere a quello riportato nell'allegato III del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Usare ove applicabile le frasi R combinate nell'allegato III. 7.4.1. Per le sostanze che figurano nell'allegato I, le frasi R sono quelle indicate in allegato. 7.4.2. Per le sostanze che non figurano nell'allegato I, le frasi R sono scelte in base ai criteri e alle priorita' seguenti: a) in caso di pericoli di effetti sulla salute: i) le frasi R corrispondenti alla categoria di pericolo identificata da un simbolo devono figurare sull'etichetta; ii) le frasi R corrispondenti ad altre categorie di pericolo che non sono identificate da un simbolo conformemente all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. b) in caso di pericolo derivante dalle proprieta' fisico- chimiche: - si applicano i criteri di cui al punto 7.4.2, lettera a), salvo il caso delle frasi di rischio o che non occorre riportare quando ripetono la dicitura delle indicazioni di pericolo usata con un simbolo; c) in caso di pericolo per l'ambiente: - le frasi R corrispondenti alla categoria devono figurare sull'etichetta. 7.4.3. Per i preparati, le frasi R saranno scelte secondo i criteri e le priorita' qui di seguito: a) in caso di pericolo per la salute: i) le frasi R corrispondenti alla categoria di pericolo identificata da un simbolo. In alcuni casi le frasi R devono essere adattate in conformita' delle tabelle di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. In particolare, le frasi R relative al/ai componente/i che hanno determinato l'attribuzione del preparato alla categoria di pericolo devono figurare sull0etichetta; ii) le frasi R corrispondenti alle altre categorie di pericolo attribuite ai componenti ma che non sono contrassegnate da un simbolo conformemente all'articolo 7, lettera d) del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. b) in caso di pericolo derivante dalle proprieta' fisico- chimiche: - si applicano i criteri di cui al punto 7.4.3, lettera a), salvo in caso delle frasi o che non occorre indicare quando ripetono la dicitura dell'indicazione di pericolo utilizzata con il simbolo. In linea generale, per i preparati saranno sufficienti al massimo 4 frasi R per descrivere i rischi. In particolare le combinazioni di frasi elencate nell'allegato III sono con- siderate come una sola frase. Le frasi standard devono tuttavia comprendere tutti i rischi principali connessi con il preparato. Se tuttavia il fabbricante ritiene necessario precisare i rischi per l'ambiente si devono aggiungere ulteriori frasi R secondo il caso. 7.5. Consigli di prudenza Il testo delle frasi S deve corrispondere a quello riportato nell'allegato IV del decreto legislativo ..... Usare ove applicabile le frasi S combinate nell'allegato IV. 7.5.1. Per le sostanze che figurano nell'allegato I, le frasi S sono quelle indicate nell'allegato. Se non sono indicate frasi S, il fabbricante o l'importatore possono includere qualsiasi frase o frasi S opportune. 7.5.2. Scelta dei consigli di prudenza La scelta finale delle frasi relative ai consigli di prudenza deve tener conto delle frasi di rischio riportate sulle etichette e del previsto uso della sostanza o del preparato. - in linea generale, saranno sufficienti al massimo 4 frasi S per formulare i consigli di prudenza piu' adeguati. In particolare, le combinazioni di frasi elencate nell'allegato IV sono considerate come una sola frase. - in caso di pericolo per l'ambiente, usare come minimo una e come massimo quattro frasi S; - alcune frasi R diventano superflue se si opera un'attenta selezione delle frasi S e viceversa; - le frasi S che chiaramente corrispondono a frasi R figureranno sull'etichetta soltanto se si vuole sottolineare una determinata avvertenza. - nella scelta dei consigli di prudenza occorre prestare particolare attenzione alle previste condizioni di utilizzazione di alcune sostanze e preparati, ad esempio gli effetti dell'applicazione a spruzzo o di altri aer- osol. Le frasi vanno scelte tenendo presente l'utilizzazione prevista. - i consigli di prudenza S1, S2 e S45 sono obbligatori per tutte le sostanze e i preparati molto tossici, tossici e corrosivi in vendita al dettaglio. - i consigli di prudenza S2 e S46 sono obbligatori per tutte le altre sostanze pericolose (eccetto quelle soltanto classificate pericolose per l'ambiente) e per i preparati in vendita al dettaglio. 7.6. Il numero CEE Se una sostanza indicata sull'etichetta e' elencata nell' (EINECS) o nell' (ELINCS), il numero EINECS o ELINCS della sostanza deve figurare sull'etichetta. Questa richiesta non si applica ai preparati. 8. CASI PARTICOLARI: SOSTANZE 8.1. Bombole mobili di gas Per le bombole mobili di gas i requisiti di etichettatura sono ritenuti soddisfatti se essi sono conformi all'articolo 20 o all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b) del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Tuttavia in deroga all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, si potra' usare una delle seguenti alternative per le bombole di gas con una capacita' inferiore o uguale a 150 I. - il formato e le dimensioni dell'etichetta possono essere quelli indicati nella norma ISO/DP 7225; - le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, possono essere fornite su un dischetto o un'etichetta di informazione a carattere durevole fissata sulla bombola. 8.2. Bombole di gas destinate al propano, butano o al gas di petrolio liquefatto (GPL) Queste sostanze sono classificate nell'allegato I. Benche' la loro classificazione sia conforme all'articolo 2, non costituiscono un pericolo per la salute umana quando vengono immesse in commercio, come gas combustibili liberati unicamente in vista della loro combustione, in bombole ricaricabili o in cartucce non ricaricabili disciplinati dalla norma EN 417. Queste bombole o cartucce devono essere contrassegnate da un simbolo adeguato, nonche' dalle frasi R e S relative all'infiammabilita'. Non e' necessario riportare sull'etichetta le informazioni relative agli effetti sulla salute umana. Tuttavia, le informazioni di questo tipo che avrebbero dovuto essere riportate sull'etichetta saranno trasmesse all'utente professionale dalla persona responsabile della commercializzazione della sostanza, secondo la modalita' previste all'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1997. n. 52. Le informazioni che riceveranno consentiranno loro di adottare i provvedimenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza. 8.3. Metalli in forma massiva Queste sostanze sono classificate nell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o vanno classificate in conformita' dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Tuttavia, talune di queste sostanze, anche se classificate in conformita' dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Non rappresentano un pericolo per la salute per inalazione, ingestione o a contatto con la pelle nella forma in cui vengono immesse in commercio. Tali sostanze non richiedono un'etichetta in conformita' dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Tuttavia, la persona responsabile dell'immissione in commercio del metallo trasmette agli utilizzatori professionali tutte le informazioni che avrebbero dovuto figurare sull'etichetta, tramite un sistema di informazione previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. 8.4. Sostanze caratterizzate dalla frase R65 Le sostanze classificate come nocive per la loro pericolosita' in caso di aspirazione non devono essere classificate come nocive e caratterizzate dalla frase R65 sulla loro etichetta se sono immesse in commercio in bombolette aerosol o in recipienti muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione. 9. CASI PARTICOLARI: PREPARATI 9.1. Preparati gassosi (miscele di gas) Per i preparati gassosi, e' necessario prendere in considerazione quanto segue: - valutazione delle proprieta' fisico-chimiche; - valutazione dei rischi per la salute. 9.1.1. Valutazione delle proprieta' fisico-chimiche 9.1.1.1. Infiammabilita' Le proprieta' di infiammabilita' di questi preparati sono determinate in conformita' dell'articolo 3.2 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, secondo i metodi specificati nell'allegato V, parte A, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Tali preparati saranno classificati sulla base dei risultati delle prove eseguite e in relazione ai criteri di cui all'allegato V e ai criteri della guida di etichettatura. In deroga a quanto sopra, tuttavia, nel caso in cui i preparati gassosi siano prodotti su commissione in quantita' ridotte, l'infiammabilita' delle suddette miscele gassose puo' essere calcolata con il seguente metodo: l'espressione della miscela gassosa A1 F1 + ... + A1 F1 + ... An Fn + B1 I1 + ... + B1 I1 + ... Bn In dove A1 e B1 frazioni molari F1 gas infiammabile I1 gas inerte n1 numero di gas infiammabili p1 numero di gas inerti Puo' essere trasformata in modo che tutti gli I, (gas inerti) siano espressi da un equivalente di azoto utilizzando un coefficiente K, e che il contenuto equivalente di gas infiammabile A, sia espresso come segue: 100 A1 = A1 X (------------) (A1 + K1 B1) Usando il valore del contenuto massimo di gas infiammabile che, unito all'azoto, forma un composto non infiammabile nell'aria (Tci), si puo' ottenere la seguente espressione: ** VEDI ESPRESSIONE PAG 3421 ** La miscela di gas e' infiammabile se il valore dell'espressione riportata in precedenza e' superiore a 1. Il preparato e' classificato come estremamente infiammabile ed e' assegnata la frase R12. Coefficienti di equivalenza (K1) I valori dei coefficienti di equivalenza K1 tra i gas inerti e l'azoto e i valori relativi al contenuto massimo di gas infiammabile (Tci) sono forniti nelle tabelle 1 e 2 della norma ISO 10156 edizione 15.12.90. Contenuto massimo di gas infiammabili (Tci) Il valore relativo al contenuto massimo di gas infiammabili (Tci) e' fornito nella tabella 2 della norma ISO 10156 edizione 15.12.90. Quando il valore Tci di un gas infiammabile non figura nella norma di cui sopra, si utilizzera' il corrispondente limite inferiore di esplosivita' (LEL). Se non esiste alcun valore LEL, il valore del Tci sara' fissato all'1% del volume. Osservazioni - L'espressione di cui sopra puo' essere utilizzata per consentire un'etichettatura appropriata dei preparati gassosi, ma non va considerata come un metodo per sostituire la sperimentazione per determinare i parametri tecnici di sicurezza. - La suddetta espressione inoltre non serve a determinare se una miscela contenente gas combustibile possa essere preparata in modo sicuro. Infatti, quando si valuta l'infiammabilita', i gas comburenti non sono presi in considerazione. - L'espressione di cui sopra fornira' risultati attendibili soltanto se i gas infiammabili non hanno effetti gli uni sugli altri per quanto concerne l'infiammabilita'; e' pertanto opportuno considerare questo aspetto, ad esempio con gli idrocarburi alogenati. 9.1.1.2. Proprieta' comburenti Considerato che l'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 non fornisce un metodo per la determinazione delle proprieta' comburenti delle miscele gassose, tali proprieta' vanno valutate utilizzando il metodo indicato di seguito. Il metodo si basa sul principio della comparazione del potenziale comburente dei gas in una miscela con il potenziale comburente dell'ossigeno nell'aria. Le concentrazioni dei gas nella miscela sono espressi in volume per cento. La comburenza della miscela di gas e' considerata uguale o superiore a quella dell'aria se si verifica la seguente condizione: ** VEDI ESPRESSIONE PAG 3422 ** dove: X1 e' la concentrazione di gas in volume % C1 e' il coefficiente di equivalenza dell'ossigeno. In questo caso, il preparato viene classificato come comburente e verra' attribuita al frase R8. Coefficienti di equivalenza tra gas comburenti ed ossigeno. In appresso sono riportati i coefficienti utilizzati nel calcolo della capacita' comburente di taluni gas in una miscela elencati al punto 5.2 nella norma ISO 10156 edizione 15.12.90 in relazione alla capacita' comburente dell'ossigeno nell'aria. O2 1 N2 O 0,6 Quando non esiste un valore per il coefficiente C1 di un gas nella norma di cui sopra, si attribuisce valore 40 a tale coefficiente. 9.1.2. Valutazione degli effetti sulla salute La pericolosita' per la salute di un preparato viene valutata in conformita' dell'articolo 3 (3) del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Qualora i rischi per la salute vengano valutati per mezzo del metodo convenzionale descritto all'articolo 3, paragrafo 5 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 con riferimento ai singoli limiti di concentrazione, i suddetti limiti da utilizzare vengono espressi in percentuale del volume e figurano: nell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 per il gas in questione; o nell'allegato I del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, tavole da IA a VIA qualora il gas o i gas in questione non figurino nell'allegato I, o vi figurino senza l'indicazione dei limiti di concentrazione. 9.1.3. Etichettatura Per i contenitori mobili di gas, i requisiti di etichettatura sono rispettati quando sono conformi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Tuttavia, in deroga agli articoli 8.1 e 8.2, per le bombole di gas con una capacita' inferiore o uguale a 150 litri, la presentazione e le dimensioni dell'etichetta possono rispettare i requisiti della norma ISO 7225. In questo caso, l'etichetta puo' riportare la denominazione generica o quella industriale o commerciale del preparato, purche' i componenti pericolosi del preparato siano indicati sul corpo della bombola in maniera chiara ed indelebile. Le informazioni di cui all'articolo 7 possono essere fornite su un disco o un'etichetta durevoli integrati al recipiente. 9.2. Bombole di gas destinate a preparati contenenti del propano, del butano o del gas di petrolio liquefatto (GPL) odorizzati Il propano, il butano e il gas di petrolio liquefatto sono classificati nell'allegato I. Benche' i preparati contenenti queste sostanze siano classificati conformemente all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992, essi non costituiscono un pericolo per la salute umana quando vengono immessi in commercio, come gas combustibili liberati unicamente in vista della loro combustione, in bombole ricaricabili o in cartucce non ricaricabili disciplinate dalla norma EN 417. Queste bombole o cartucce devono essere contrassegnate da un simbolo adeguato, nonche' dalle frasi R e S relative all'infiammabilita'. Non e' necessario riportare sull'etichetta le informazioni relative agli effetti sulla salute umana. Tuttavia, le informazioni di questo tipo che avrebbero dovuto essere riportate sull'etichetta saranno trasmesse all'utente professionale dalla persona responsabile della commercializzazione in base alle modalita' previste all'articolo 10 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Le informazioni che riceveranno consentiranno loro di adottare i provvedimenti necessari per la tutela della salute e della sicurezza. 9.3. Leghe, preparati contenenti polimeri e preparati contenenti elastomeri I suddetti preparati vanno classificati in conformita' dell'articolo 3 ed etichettati in conformita' dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Tuttavia, taluni di questi preparati, anche se classificati secondo l'articolo 3 (3), non rappresentano un pericolo per la sa- lute per inalazione, ingestione o a contatto con la pelle nella forma in cui vengono immessi in commercio: Tali preparati non richiedono un'etichetta in conformita' dell'articolo 7; tuttavia tutte le informazioni che sarebbero dovute comparire sull'etichetta vanno trasmesse all'utilizzatore professionale tramite un sistema di informazioni secondo le modalita' dell'articolo 10 del suddetto decreto. 9.4. Preparati caratterizzati dalla frase R65 I preparati classificati come nocivi per la loro pericolosita' in caso di aspirazione non devono essere classificati come nocivi e caratterizzati con la frase R65 sull'etichetta se sono immessi in commercio in bombolette aerosol o in recipienti muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione. 9.5. Perossidi organici I perossidi organici combinano le proprieta' di una sostanza comburente e di una combustibile in un'unica molecola: se un perossido organico si decompone, la parte comburente della molecola reagisce isotermicamente con la parte combustibile (soggetta a comburenza). Per le proprieta' comburenti, non si possono applicare ai perossidi organici i metodi attuali di cui all'allegato V. Si deve usare il seguente metodo di calcolo basato sulla presenza di ossigeno attivo. Il tenore di ossigeno disponibile (%) di un preparato di perossido organico e' dato dalla formula: 16 x (ni x ci/mi) dove: ni = numero di gruppi perossidici per molecola di perossido organico i, ci = concentrazione (massa %) del perossido organico i, mi = massa molecolare del perossido organico i. ALLEGATO VII ALLEGATO VII parte A INFORMAZIONI RICHIESTE PER IL FASCICOLO TECNICO (FASCICOLO DI BASE) Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione, che dovra' essere accettata dall'autorita' competente. Va menzionato il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove. 0. IDENTITA' DEL FABBRICANTE ED IDENTITA' DEL NOTIFICANTE; UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, identita' e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.1. Denominazione 1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC 1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione) 1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile) 1.2. Formula bruta e formula di struttura 1.3. Composizione della sostanza 1.3.1. Purezza in percentuale (%) 1.3.2. Natura delle impurita', compresi gli isomeri e i prodotti secondari 1.3.3. Percentuale delle principali impurita' (significative) 1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la natura, l'ordine di grandezza: ..........ppm; ..........% 1.3.5. Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa) 1.3.6. HPI C, GC 1.4. Metodi di individuazione e di determinazione Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici. Dovranno essere fornite informazioni, oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonche' di determinare l'esposizione umana diretta. 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.0. Produzione Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale. 2.0.1. Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione 2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione: - ambiente di lavoro - ambiente 2.1. Utilizzazioni previste Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste. 2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati 2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti) 2.1.1.2. Valutazione o valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note): - ambiente di lavoro - ambiente 2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto 2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota) 2.1.2. Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa: - industrie - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato - libera vendita 2.1.3. Se del caso, identita' dei destinatari della sostanza, qualora sia nota 2.1.4. Quantita' e composizione dei residui derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora nota) 2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori di utilizzazione considerati 2.2.1. Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0. 2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili 2.3. Metodi e precauzioni raccomandate concernenti: 2.3.1. - la manipolazione 2.3.2. - il deposito 2.3.3. - il trasporto 2.3.4. - l'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo giustificano) 2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua 2.3.6. Se del caso, informazioni sulle possibilita' che la sostanza esploda se presentata in forma di polvere 2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale 2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento) 2.6. Imballaggio 3 PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.0. Stato della sostanza a 20 gradi C e a101,3 kPa 3.1. Punto di fusione 3.2. Punto di ebollizione 3.3. Densita' relativa 3.4. Tensione di vapore 3.5. Tensione di superficie 3.6. Idrosolubilita' 3.8. Coefficiente di ripartizione n. ottanolo / acqua 3.9. Punto d'infiammabilita' 3.10. Infiammabilita' 3.11. Proprieta' esplosive 3.12. Temperatura di autoaccensione 3.13. Proprieta' comburenti 3.15. Granulometria Per le sostanze che potrebbero essere commercializzate in una forma che presenta il rischio di una esposizione per inalazione, dovrebbe essere effettuata una prova per stabilire la diffusione delle particelle della sostanza nella forma commercializzata. 4. STUDI TOSSICOLOGI 4.1. Tossicita' acuta Per le prove di cui ai punti da 4.1.1 a 4.1.3, le sostanze diverse dai gas devono essere somministrate come minimo attraverso due vie, di cui una deve essere la via orale. La scelta della seconda via dipendera' dalla natura della sostanza e dalla probabile via dell'esposizione umana. I gas e i liquidi volatili debbono essere somministrati per inalazione. 4.1.1. Via orale 4.1.2. Inalazione 4.1.3. Via cutanea 4.1.5. Irritazione della pelle 4.1.6. Irritazione degli occhi 4.1.7. Sensibilizzazione della pelle 4.2. Somministrazione ripetuta La via di somministrazione deve essere la piu' opportuna in funzione della probabile via dell'esposizione umana, della tossicita' acuta e della natura della sostanza. In mancanza di controindicazioni si preferisce in genere la via orale. 4.2.1. Somministrazione di tossicita' ripetuta (28 giorni) 4.3. Altri effetti 4.3.1. Mutagenesi La sostanza deve essere esaminata con due prove. Una prova deve essere batteriologica (prova di revisione della mutazione), con e senza attivazione metabolica. L'altra deve essere una prova non batteriologica intesa a evidenziare aberrazioni o danni cromosomici. In mancanza di controindicazioni questa prova deve in linea di massima essere effettuata in vitro, con e senza attivazione metabolica. In caso di risultati positivi in una delle due prove, sono necessarie prove complementari, da realizzare secondo le indicazioni di cui all'allegato V. 4.3.2. Individuazione della tossicita' connessa con il ciclo riproduttivo p.m. 4.3.3. Valutazione del comportamento tossicocinetico di una sostanza in base ai dati contenuti nel fascicolo di base e altre informazioni pertinenti. 5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI 5.1. Effetti sugli organismi 5.1.1. Tossicita' acuta per i pesci 5.1.2. Tossicita' acuta per la Daphnia 5.1.3. Prova di inibizione della crescita delle alghe 5.1.6. Inibizione batterica Nei casi in cui l'effetto inibitorio di una sostanza sui batteri potesse influire sulla biodegradazione, si dovrebbe effettuare una prova di inibizione batterica prima di procedere alla biodegradazione. 5.2. Degradazione - biotica - abiotica: Se la sostanza non e' facilmente biodegradabile occorre valutare l'opportunita' di eseguire la seguente prova idrolisi in funzione del pH 5.3. Prova di screening di assorbimento / desorbimento 6. POSSIBILITA' DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA 6.1. A livello industria/artigianato 6.1.1. Possibilita' di riciclaggio 6.1.2. Possibilita' di neutralizzare gli effetti indesiderati 6.1.3. Possibilita' di distruzione: - discarica controllata - incenerimento - impianto di depurazione delle acque - altre 6.2. A livello libera vendita 6.2.1. Possibilita' di riciclaggio 6.2.2. Possibilita' di neutralizzare gli effetti indesiderati 6.2.3. Possibilita' di distruzione: - discarica controllata - incenerimento - impianto di depurazione delle acque - altre ALLEGATO VII parte B CARATTERISTICHE CHE FORMANO OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO (FASCICOLO DI BASE) Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione, che dovra' essere accettata dall'autorita' competente. Il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove deve essere indicato. In aggiunta alle informazioni di seguito richieste, l'Autorita' competente, qualora lo desideri necessario per una valutazione dei rischi, puo' richiedere che il notificante fornisca le seguenti informazioni supplementari: - tensione di vapore - esame di tossicita' acuta per la Daphnia. 0. IDENTITA' DEL FABBRICANTE ED IDENTITA' DEL NOTIFICANTE; UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, identita' e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.1. Denominazione 1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC 1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione) 1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile) 1.2. Formula bruta e formula di struttura 1.3. Composizione della sostanza 1.3.1. Purezza in percentuale (%) 1.3.2. Natura delle impurita', compresi gli isomeri e i prodotti secondari 1.3.3. Percentuale delle principali impurita' (significative) 1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la natura, l'ordine di grandezza: ..........ppm; ..........% 1.3.5. Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa) 1.3.6. HPI C, GC 1.4. Metodi di individuazione e di determinazione Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici. Oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, informazione sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonche' di determinare l'esposizione umana diretta. 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.0. Produzione Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale. 2.0.1. Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione 2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione: - ambiente di lavoro - ambiente 2.1. Utilizzazioni previste Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste. 2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati 2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti) 2.1.1.2. Valutazione o valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note): - ambiente di lavoro - ambiente 2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto 2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota) 2.1.2. Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa: - industrie - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato - libera vendita 2.1.3. Se del caso, identita' dei destinatari della sostanza, qualora sia nota 2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori di utilizzazione considerati 2.2.1. Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0. 2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili 2.3. Metodi e precauzioni raccomandate concernenti: 2.3.1. - la manipolazione 2.3.2. - il deposito 2.3.3. - il trasporto 2.3.4. - l'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo giustificano) 2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua 2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale 2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento) 2.6. Imballaggio 3 PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.0. Stato della sostanza a 20 gradi C e a101,3 kPa 3.1. Punto di fusione 3.2. Punto di ebollizione 3.6. Idrosolubilita' 3.8. Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua 3.9. Punto d'infiammabilita' 3.10. Infiammabilita' 4. STUDI TOSSICOLOGI 4.1. Tossicita' acuta Per le prove da 4.1.1 a 4.1.2 e' sufficiente una via di somministrazione. Sostanze diverse dai gas devono essere somministrate oralmente. I gas vanno somministrati per inalazione. 4.1.1. Via orale 4.1.2. Inalazione 4.1.5. Irritazione della pelle 4.1.6. Irritazione degli occhi 4.1.7. Sensibilizzazione della pelle 4.3. Altri effetti 4.3.1. Mutagenesi Prove batteriologiche con e senza attivazione metabolica (prova di reversione della mutazione) 5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI 5.2. Degradazione - biotica ALLEGATO VII parte C CARATTERISTICHE CHE FORMANO OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO (FASCICOLO DI BASE) Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione, che dovra' essere accettata dall'autorita' competente. Il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove deve essere indicato. 0. IDENTITA' DEL FABBRICANTE ED IDENTITA' DEL NOTIFICANTE; SE NON SI TRATTA DELLA STESSA PERSONA; UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, identita' e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.1. Denominazione 1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC 1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione) 1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile) 1.2. Formula bruta e formula di struttura 1.3. Composizione della sostanza 1.3.1. Purezza in percentuale (%) 1.3.2. Natura delle impurita', compresi gli isomeri e i prodotti secondari 1.3.3. Percentuale delle principali impurita' (significative) 1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne: la natura, l'ordine di grandezza: ..........ppm; ..........% 1.3.5. Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa) 1.3.6. HPI C, GC 1.4. Metodi di individuazione e di determinazione Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici. Oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, informazione sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonche' di determinare l'esposizione umana diretta. 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.0. Produzione Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale. 2.0.1. Procedimento o procedimenti tecnologici impiegati per la produzione 2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione: - ambiente di lavoro - ambiente 2.1. Utilizzazioni previste Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste. 2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati 2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti) 2.1.1.2. Valutazione o valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note): - ambiente di lavoro - ambiente 2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto 2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota) 2.1.2. Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa: - industrie - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato - libera vendita 2.1.3. Se del caso, identita' dei destinatari della sostanza, qualora sia nota 2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni o ciascuno dei settori di utilizzazione considerati 2.2.1. Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0. 2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili 2.3. Metodi e precauzioni raccomandate concernenti: 2.3.1. - la manipolazione 2.3.2. - il deposito 2.3.3. - il trasporto 2.3.4. - l'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo giustificano) 2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua 2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale 2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento) 2.6. Imballaggio 3 PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.0. Stato della sostanza a 20 gradi C e a101,3 kPa 3.9. Punto d'infiammabilita' 3.10. Infiammabilita' 4. STUDI TOSSICOLOGI 4.1. Tossicita' acuta Una via di somministrazione e' sufficiente. Le sostanze di- verse dai gas devono essere somministrate per via orale. I gas vanno somministrati per inalazione. 4.1.1. Via orale 4.1.2. Inalazione ALLEGATO VII parte D DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI FASCICOLI TECNICI (FASCICOLO DI BASE) CONTENUTI NELLE NOTIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 A. Ai sensi del presente allegato s'intende per: - "omopolimero", un polimero costituito da una sola specie di monomeri; - "copolimero", un polimero costituito da piu' di una specie di monomeri; - "polimero per cui e' accettabile un insieme di prove ridotto" o "polimero IPR", un polimero che soddisfa i criteri indicati al punto C2; - "famiglia di polimeri", un gruppo di polimeri (omopolimeri o capolimeri) con diversi pesi molecolari medi numerici o di- verse composizioni derivanti da differenti rapporti tra le unita' monomeriche. La differenza di peso molecolare medio numerico o di composizione non deve essere determinata da fluttuazioni involontarie connesse al processo bensi' da alterazioni deliberate delle condizioni del processo senza che il processo in se' risulti modificato; - "Mn" e' il peso molecolare medio numerico; - "M" e' il peso molecolare. B. Approccio per famiglie Al fine di evitare prove superflue e' possibile raggruppare i polimeri in famiglie. Il concetto e' quello di sottoporre a prova i membri rappresentativi di una famiglia che presenti: - Mn variabile per gli omopolimeri, oppure - una composizione variabile con Mn approssimativamente costante per i capolimeri, oppure - per Ma > 1 000. Mn variabile e una composizione approssimativamente costante per i capolimeri. Nei casi in cui si riscontrano effetti dissimili nei membri rappresentativi in conseguenza del campo di variazione del Mn o della composizione, sono necessarie ulteriori prove su altri membri rappresentativi. C. Informazioni richieste per i fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione che dovra' essere sottoposta alle autorita' competenti. Per la valutazione delle proprieta' del polimero si puo' tener conto delle informazioni disponibili relative alle proprieta' del (i) monomero (i) Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le prove devono essere effettuate conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate dai competenti organismi internazionali, qualora tali raccomandazioni esistano. Deve essere indicato il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove. C.1. POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO C.1.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' < t/anno o in quantita' totali < In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 7, indicate nell'allegato VII parte A, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri: 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.2.1. Peso molecolare medio numerico 1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM) 1.2.3. Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati nel polimero 1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi 1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti 1.3.3.1. Percentuale dei monomeri non reagiti 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero e' stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente. 3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.6.1. Estraibilita' in acqua Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ulteriori prove possono essere richieste in taluni casi, ad esempio: - fotostabilita' se il polimero non e' specificamente reso stabile alla luce; - estraibilita' a lungo termine (test di lisciviazione). A seconda dei risultati di questa prova, possono essere richieste caso per caso prove appropriate di lisciviazione. C.1.2. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' < 1 t/anno o in quantita' totali < 5 t. ma > 100 kg/anno, oppure in quantita' totali > 500 kg In aggiunta alle informazioni e ai test di cui all'articolo 8, indicati nell'allegato VII parte B, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri: 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.2.1. Peso molecolare medio numerico 1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM) 1.2.3. Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati nel polimero 1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi 1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti 1.3.3.1. Percentuale dei monomeri non reagiti 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero e' stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente. 3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.6.1. Estraibilita' in acqua C.1.3. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' < 100 kg/anno o in quantita' totali < 500 kg In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 8, indicate nell'allegato VII parte C, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri: 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.2.1. Peso molecolare medio numerico 1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DMP) 1.2.3. Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legate nel polimero 1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi 1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti 1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero e' stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente C.2. POLIMERI PER I QUALI E' ACCETTABILE UN INSIEME DI PROVE RIDOTTO In determinate condizioni l'insieme di prove del fascicolo di base per i polimeri puo' essere ridotto. Le sostanze con un elevato peso molecolare medio numerico, un basso contenuto di specie a basso peso molecolare e con una scarsa solubilita'/estraibilita' sono considerate non biologicamente disponibili. Di conseguenza per individuare i polimeri per i quali un insieme ridotto di prove e' accettabile, si deve ricorrere ai seguenti criteri: Per i polimeri non facilmente degradabili immessi sul mercato comunitario in quantita' superiore o uguale a 1 t/anno o in quantita' totali superiore o uguale a 5 t, i criteri in base ai quali si deve stabilire per quali polimeri e' accettabile un insieme di prove ridotto sono i seguenti: I. un elevato peso molecolare medio numerico (Mn) ('). II. estraibilita' in acqua (3.6.1) < 10 mg/l escluso ogni apporto derivante da additivi e impurita', III. pesi molecolari < 1 000 in percentuale inferiore all'1 %; questa percentuale si riferisce soltanto alle molecole (componenti) direttamente derivate da uno o piu' monomeri, questo (i) ultimo (i) compreso (i), ed escluse altre componenti quali additivi o impurita'. Qualora tutti i criteri siano rispettati, per il polimero in questione e' accettabile il ricorso ad un insieme di prove ridotto. Nel caso in cui polimeri non facilmente degradabili siano immessi sul mercato comunitario in quantita' < 1 t/anno o in quantita' totale < 5 t, e' sufficiente che siano soddisfatti i criteri I e II perche' il polimero sia inserito fra quelli in cui un insieme di prove ridotto e' accettabile. Qualora non sia possibile provare il rispetto dei criteri mediante le prove stabilite, il notificante deve dimostrare il rispetto di tali criteri con altri mezzi. In talune circostanze si possono richiedere prove tossicologiche ed ecotossicologiche. C.2.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' superiore o uguale a 1 t/anno o in quantita' totale superiore o uguale a 5 t 0. IDENTITA' DEL FABBRICANTE E IDENTITA' DEL NOTIFICANTE: UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante: identita' e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.1. Denominazione 1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC 1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione) 1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile) 1.2. Formula bruta e formula di struttura 1.2.1. Peso molecolare medio numerico 1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM) 1.2.3. Identita' e' concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legate nel polimero 1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi 1.3. Composizione della sostanza 1.3.1. Grado di purezza (in percentuale) 1.3.2. Natura delle impurita', compresi i prodotti secondari 1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti 1.3.3. Percentuali delle principali impurita' (significative) 1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti 1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne la natura, l'ordine di grandezza: .........ppm, .....% 1.3.5. Dati spettrali (UV, IR, NMR o spettro di massa) 1.3.6.1. GPC ________________________ (i) L'autorita' che riceve la notifica decide la propria responsabilita' se il polimero soddisfa tale criterio 1.4. Metodi di individuazione e di determinazione Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici Oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, fornire informazioni sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonche' di determinare l'esposizione umana diretta. 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.0. Produzione Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale. 2.0.1. Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione 2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione: - ambiente di lavoro - ambiente 2.1. Utilizzazioni previste Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste. 2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati 2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti) 2.1.1.2. Valutazione e valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note): - ambiente di lavoro - ambiente 2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto 2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota) 2.1.2. Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa: - industria - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato - libera vendita 2.1.3. Se del caso, l'identita' dei destinatari della sostanza, qualora sia nota 2.1.4. Quantita' e composizione dei rifiuti derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora note) 2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni e ciascuno dei settori di utilizzazione considerati 2.2.1. Produzione e/o importazione complessiva in tonnellate/anno: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante e' stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0. 2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili 2.3. Metodi e precauzioni raccomandati concernenti: 2.3.1. - la manipolazione 2.3.2. - il deposito 2.3.3. - il trasporto 2.3.4. - l'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previste lo giustificano) 2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua 2.3.6. Se del caso, informazioni relative alla suscettibilita' all'esplosione qualora la sostanza si presenti sotto forma di polvere 2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale 2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento) 2.6. Imballaggio 3 PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.0. Stato della sostanza a 20 gradi C e a 101,3 kPA 3.1. Intervallo di fusione (derivato ad esempio: dalla prova di stabilita' termica) 3.3. Densita' relativa 3.6.1. Estraibilita' in acqua 3.10. Infiammabilita' 3.11. Proprieta' esplosive 3.12. Autoinfiammabilita' 3.15. Dimensioni delle particelle Per le sostanze che possono essere commercializzate in una forma tale da creare il pericolo di esposizione per inalazione, occorrerebbe eseguire una prova per determinare la distribuzione delle particelle della sostanza nella forma in cui sara' commercializzata 3.16. Stabilita' termica 3.17. Estraibilita' in: - acqua a pH 2 e 9 a 37 C - cicloesano 4. STUDI TOSSICOLOGI Caso per caso, le autorita' competenti possono richiedere, senza per cio' ritardare l'accettazione della notifica, alcune prove tossicologiche in presenza di gruppi reattivi o di caratteristiche strutturali/fisiche o della conoscenza delle proprieta' di componenti a basso peso molecolare del polimero o di potenziali rischi di esposizione. In particolare possono essere richieste prove sulla tossicita' per inalazione (ad esempio: 4.1.2, 4.2.1) qualora esista un rischio potenziale di esposizione. 5. STUDI ECOTOSSICOLOGICI Caso per caso, le autorita' competenti possono richiedere, senza per cio' ritardare l'accettazione della notifica, prove ecotossicologiche in presenza di gruppi reattivi, di caratteristiche strutturali/fisiche o della conoscenza di proprieta' di componenti a basso peso molecolare del polimero o di rischi potenziali di esposizione. In taluni casi possono inoltre essere richieste le seguenti prove: - fotostabilita' se il polimero non e' specificamente reso stabile alla luce, - estraibilita' a lungo termine (test di lisciviazione), a seconda dei risultati di questa prova, puo' essere richiesta, caso per caso, qualsiasi opportuna prova di lisciviazione. 6. POSSIBILITA' DI RENDERE INNOCUA LA SOSTANZA 6.1. A livello industria/artigianato 6.1.1. Possibilita' di riciclaggio 6.1.2. Possibilita' di neutralizzare gli effetti indesiderati 6.1.3. Possibilita' di distruzione: - discarica controllata - incenerimento - impianto di depurazione delle acque - altre 6.2. A livello libera vendita 6.2.1. Possibilita' di riciclaggio 6.2.2. Possibilita' di neutralizzare gli effetti indesiderati 6.2.3. Possibilita' di distruzione - discarica controllata - incenerimento - impianto di depurazione delle acque - altre C.2.2. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' < 1 t/anno o in quantita' totale < 5 t 0. IDENTITA' DEL FABBRICANTE E IDENTITA' DEL NOTIFICANTE: UBICAZIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante: identita' e indirizzi degli importatori della sostanza nella Comunita'. 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA 1.1. Denominazione 1.1.1. Denominazione secondo la nomenclatura IUPAC 1.1.2. Altre denominazioni (denominazione comune, denominazione commerciale, abbreviazione) 1.1.3. Numero CAS e denominazione CAS (se disponibile) 1.2. Formula bruta e formula di struttura 1.2.1. Peso molecolare medio numerico 1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM) 1.2.3. Identita' e' concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legate nel polimero 1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi 1.3. Composizione della sostanza 1.3.1. Purezza in percentuale (%) 1.3.2. Natura delle impurita', inclusi i prodotti secondari 1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti 1.3.3. Percentuali delle principali impurita' (significative) 1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti 1.3.4. Se la sostanza contiene uno stabilizzante o un inibente oppure altri additivi precisarne la natura, l'ordine di grandezza: ........ppm, .....% 1.3.5. Dati relativi allo spettro (UV, IR, NMR o spettro di massa) 1.3.6.1. GPC 1.4. Metodi di individuazione e di determinazione Descrizione completa dei metodi seguiti o indicazione dei relativi riferimenti bibliografici Oltre che sui metodi di individuazione e di determinazione, fornire informazioni sui metodi analitici noti al notificante che consentono di individuare una sostanza e i suoi prodotti di trasformazione dopo immissione nell'ambiente nonche' di determinare l'esposizione umana diretta. 2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA 2.0. Produzione Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale connessa con il processo produttivo. Non sono richiesti dettagli precisi del processo produttivo, in particolare quelli di carattere delicato dal punto di vista commerciale. 2.0.1. Procedimenti tecnologici impiegati per la produzione 2.0.2. Valutazione dell'esposizione in sede di produzione: - ambiente di lavoro - ambiente 2.1. Utilizzazioni previste Le informazioni fornite in questa parte devono essere sufficienti per consentire una stima approssimativa ma realistica dell'esposizione umana ed ambientale alle sostanze, in connessione con le utilizzazioni proposte/previste. 2.1.1. Tipi di utilizzazione: descrivere la funzione della sostanza e gli effetti desiderati 2.1.1.1. Procedimento o procedimenti tecnologici in sede di impiego della sostanza (qualora noti) 2.1.1.2. Valutazione e valutazioni dell'esposizione in sede di impiego (qualora note): - ambiente di lavoro - ambiente 2.1.1.3. Forma nella quale la sostanza e' immessa sul mercato: sostanza, preparato, prodotto 2.1.1.4. Concentrazione della sostanza nei preparati e nei prodotti commercializzati (qualora nota) 2.1.2. Settori d'applicazione e ripartizione approssimativa: - industria - operatori dell'agricoltura e dell'artigianato - libera vendita 2.1.3. Se del caso, l'identita' dei destinatari della sostanza, qualora sia nota 2.1.4. Quantita' e composizione dei rifiuti derivanti dalle utilizzazioni proposte (qualora note) 2.2. Produzione e/o importazione prevista per ciascuna delle utilizzazioni e ciascuno dei settori di utilizzazione considerati 2.2.1. Produzione e/o importazione complessive in tonnellate/anno: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili Per le sostanze prodotte al di fuori della Comunita' per le quali, ai fini della notifica, il notificante sia stato designato unico rappresentante del fabbricante, queste informazioni debbono essere fornite per ciascuno degli importatori di cui al punto 0. 2.2.2. Produzione e/o importazione ripartita secondo le indicazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ed espressa in percentuale: - durante il primo anno civile - nei successivi anni civili 2.3. Metodi e precauzioni raccomandati concernenti: 2.3.1. - la manipolazione 2.3.2. - il deposito 2.3.3. - il trasporto 2.3.4. - l'incendio (natura dei gas di combustione o pirolisi, quando le utilizzazioni previsti lo giustificano) 2.3.5. Altri pericoli, in particolare reazione chimica con l'acqua 2.3.6. Se del caso, informazioni riguardanti la possibilita' che la sostanza esploda qualora si presenti in forma di polvere 2.4. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale 2.5. Misure di emergenza in caso di infortunio alle persone (esempio: avvelenamento) 2.6. Imballaggio 3 PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA 3.0. Stato della sostanza a 20 gradi C e a 101,3 kPA 3.1. Intervallo di fusione (ad esempio: derivato dal test di stabilita' termica) 3.6.1. Estraibilita' in acqua 3.10. Infiammabilita' ALLEGATO VIII INFORMAZIONI E PROVE COMPLEMENTARI RICHIESTE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2 Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorrera' addurre una adeguata motivazione, che dovra' essere accettata dall'autorita' competente. Il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove deve essere indicato. LIVELLO 1 Studi fisico-chimici Ulteriori studi delle proprieta' fisico-chimiche dipendenti dai risultati degli studi di cui all'allegato VII. Detti studi potrebbero includere per esempio l'elaboratore di metodi analitici che consentano di osservare e individuare una sostanza o i suoi prodotti di trasformazione nonche' studi sui prodotti della decomposizione termica. Studi tossicologici Studio di fertilita' (una specie, una generazione, maschi e femmine, via di somministrazione piu' adatta). Se nella prima generazione si ottengono risultati dubbi, e' necessario uno studio su una seconda generazione. In funzione delle dosi somministrate potrebbero emergere indicazioni di teratogenicita'. In tal caso e' necessario effettuare uno studio formale di teratogenesi. - Studio di teratogenesi (una specie, via di somministrazione piu' adatta) Questo studio e' necessario se la teratogenicita' non e' stata esaminata o valutata nello studio di fertilita'. - Lo studio di tossicita' subcronica e/o cronica, compresi gli studi speciali (una specie, maschi e femmine, via di somministrazione piu' adatta) e' necessario se dai risultati dello studio con somministrazione ripetuta di cui all'allegato VII o da altre informazioni pertinenti emerge la necessita' di un esame piu' approfondito. Tra gli effetti che rivelano la necessita' di tale studio potrebbero ad esempio figurare: a) lesioni gravi o irreversibili; b) una dose "senza effetti" molto bassa o inesistente; c) un chiaro rapporto, per quanto riguarda la struttura chimica, tra la sostanza considerata ed altre sostanze che si sono dimostrate pericolose. - Prove complementari di mutagenesi e/o prova o prove di screening della cancerogenesi, da effettuare secondo le modalita' di cui all'allegato V. Se entrambe le prove di base danno esito negativo dovranno essere effettuate altre prove conformemente alle proprieta' specifiche e all'utilizzazione proposta della sostanza. Se una prova o entrambe le prove di base danno risultati positivi, la prova complementare deve includere altri metodi di prova in vivo con gli stessi o con altri punti finali. - Informazioni fondamentali di tossicocinetica Studi di ecotossicita' - Studio prolungato di tossicita' sulla Daphnia magna (21 giorni) - Prova su una pianta superiore - Prova su un lombrico - Ulteriori studi di tossicita' su un pesce - Prova di accumulazione in una specie; una specie, preferibilmente un pesce - Studio o studi complementari di degradazione, qualora gli studi di cui all'allegato VII non abbiano provato una degradazione sufficiente. - Studi complementari sull'assorbimento/desorbimento in funzione dei risultati delle prove di cui all'allegato VII. LIVELLO 2 Studi tossicologici Ameno che esistano regioni valide e giustificate per non ricorrervi, il programma delle prove deve riguardare i seguenti aspetti: - studio di tossicita' cronica - studio di cancerogenesi - studio di fertilita' (per esempio: studio di riproduzione su tre generazioni); solo se si e' constatato un effetto sulla fertilita' a livello 1 - studio di embriotossicita' sugli effetti peri e postnatali - studio di teratogenesi (specie non impiegate nelle prove corrispondenti del livello 1) - ulteriori studi tossicocinetici che includono la biotrasformazione e la farmacocinetica - prove complementari per determinare la tossicita' per determinati organi o la tossicita' sistemica Studi di ecotossicita' - Prove complementari di accumulazione, degradazione, mobilita' e assorbimento/desorbimento - Studi complementari di tossicita' sui pesci - Studi di tossicita' sugli uccelli - Studi complementari di tossicita' su altri organismi. ALLEGATO IX Parte A Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini 1. Imballaggi richiudibili Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono rispondere alla ISO 8317 (edizione 1 luglio 1989) che riguarda "Imballaggi di sicurezza per i bambini - Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili" adottata dall'Organizzazione internazionale per la Standardizzazione (ISO). 2. Imballaggi non richiudibili (p.m.) 3. Osservazioni 1. La conformita' con la norma suddetta puo' essere attestata unicamente dai laboratori che soddisfano le norme europee EN serie 45 000. 2. Casi particolari Se appare evidente che un imballaggio e' sufficientemente sicuro per i bambini, in quanto essi non possono avere accesso al suo contenuto senza l'aiuto di un utensile, il saggio puo' non essere effettuato. In tutti gli altri casi, e quando vi sono sufficienti ragioni per dubitare dell'efficacia di una chiusura di sicurezza per bambini adottata, l'autorita' nazionale puo' chiedere al responsabile dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un laboratorio di saggio di cui al punto 1 precedente, nel quale si certifica: - che il tipo di chiusura e' tale da non richiedere saggi secondo la norma ISO sopraindicata; oppure - che la chiusura in questione, sottoposta ai saggi previsti dalla norma ISO sopraindicata, e' conforme alle prescrizioni imposte. Parte B Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi che consentono di rilevare i pericoli al tatto devono essere conformi alla norma EN 272 (edizione 20 agosto 1989), relativa all'avvertimento tattile di un pericolo.