IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 44, 30 e 47 del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647; Vista la domanda della societa' Novurania - S.p.a., con sede in Tione di Trento, via Circonvallazione n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il battello di emergenza denominato "MX 650 F.R.B." a cui sono state apportate alcune modifiche rispetto al prototipo gia' approvato con decreto ministeriale n. 63/1995 del 26 luglio 1995; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 95/DG/84/TA, in data 15 aprile 1997; Visto il precedente decreto n. 63/1995 in data 26 luglio 1995; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il battello di emergenza denominato "MX 650 F.R.B.", fabbricato dalla societa' Novurania - S.p.a., sopracitata a cui sono state apportate alcun modifiche rispetto al prototipo gia' approvato con decreto ministeriale n. 63/1995 del 26 luglio 1995. Il predetto battello dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2.8 del capitolo III della Convenzione Solas 74 e successivi emendamenti e deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione Solas sopracitata. Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla regola 41.9 del capitolo III della Convenzione Solas 74 e successivi emendamenti, in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio di fabbrica o nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale del battello: "MX 650 F.R.B."; numero di serie; estremi del collaudo RINA; risoluzione IMO A.689(17); marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.