IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994, regolamento recante  semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 44,  30 e  47 del  capitolo III  della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (Solas
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;
  Vista la  domanda della  societa' Novurania -  S.p.a., con  sede in
Tione di  Trento, via  Circonvallazione n. 3,  intesa ad  ottenere la
dichiarazione  di  "tipo  approvato"  per il  battello  di  emergenza
denominato  "MX  650  F.R.B."  a  cui  sono  state  apportate  alcune
modifiche   rispetto  al   prototipo  gia'   approvato  con   decreto
ministeriale n. 63/1995 del 26 luglio 1995;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno avuto  esito  positivo  come da  rapporti  n.
95/DG/84/TA, in data 15 aprile 1997;
  Visto il precedente decreto n. 63/1995 in data 26 luglio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato  di  "tipo   approvato"  il  battello  di  emergenza
denominato  "MX 650  F.R.B.", fabbricato  dalla societa'  Novurania -
S.p.a.,  sopracitata  a  cui  sono state  apportate  alcun  modifiche
rispetto  al prototipo  gia'  approvato con  decreto ministeriale  n.
63/1995 del 26 luglio 1995.
  Il  predetto battello  dovra'  essere costruito  in conformita'  al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente
quando al completo  delle dotazioni e con almeno sei  persone a bordo
come  previsto dalle  regole 16.4  e  48.2.8 del  capitolo III  della
Convenzione Solas 74  e successivi emendamenti e  deve essere fornito
degli  accessori  e  dotazioni  prescritte  dalla  Convenzione  Solas
sopracitata.
  Ogni battello deve  essere marcato come previsto  dalla regola 41.9
del capitolo III della Convenzione Solas 74 e successivi emendamenti,
in  modo   chiaro,  indelebile  e  permanente   i  seguenti  elementi
d'identificazione:
  marchio   di  fabbrica   o   nominativo  del   fabbricante  e   del
rappresentante o fornitore in Italia;
   denominazione commerciale del battello: "MX 650 F.R.B.";
   numero di serie;
   estremi del collaudo RINA;
   risoluzione IMO A.689(17);
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.