Art. 2.
  Il  fabbricante  del  battello  dovra'  fornire  all'acquirente  il
manuale  per l'addestramento  e per  la manutenzione  come prescritto
dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.
  Il  predetto battello  e' soggetto  alle verifiche  e ai  controlli
previsti  dalla   regola  5   del  capitolo  III   della  Convenzione
sopracitata e  dalla sezione  5 della parte  2 della  risoluzione IMO
A.689(17).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1997
                                     Il comandante generale: F erraro