Art. 2. Il fabbricante del battello dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata. Il predetto battello e' soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata e dalla sezione 5 della parte 2 della risoluzione IMO A.689(17). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 1997 Il comandante generale: F erraro