Art. 5.
  Chiunque produce,  pone in vendita  o comunque distribuisce  per il
consumo  vini  con la  denominazione  di  origine controllata  "Colli
d'Imola" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma 1 luglio 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi