(all. 1 - art. 1)
                     Disciplinare di produzione
   dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola"
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine  controllata  "Colli   d'Imola"  e'
riservata  ai vini  che rispondano  alle condizioni  ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Colli  d'Imola"
rosso, anche nelle tipologie novello e riserva, e bianco, anche nelle
tipologie  frizzante  e  superiore,  devono essere  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni a  bacca di colore  analogo, non aromatici,  raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bologna.
  La denominazione di origine  controllata "Colli d'Imola" seguita da
una delle seguenti specificazioni:
  Sangiovese,  Cabernet Sauvignon,  Barbera, Trebbiano  (da Trebbiano
Romagnolo), Pignoletto, Chardonnay, e'  riservata ai vini ottenuti da
uve  provenienti  da  vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di detti  vini,  da  sole  o
congiuntamente, anche le uve, a  bacca di colore analogo, provenienti
dai vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bologna,
fino ad un massimo del 15%.
  I vini  "Colli d'Imola"  bianco, "Colli d'Imola"  Trebbiano, "Colli
d'Imola"  Pignoletto, "Colli  d'Imola" Chardonnay  e "Colli  d'Imola"
Barbera, possono essere prodotti nella tipologia frizzante.
  I vini  "Colli d'Imola"  rosso, "Colli d'Imola"  Sangiovese, "Colli
d'Imola" Cabernet  Sauvignon possono essere prodotti  nella tipologia
"riserva".
  Fanno  parte  dell'albo  dei  vigneti  del  vino  a  D.O.C.  "Colli
d'Imola", senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei
vini a  D.O.C.: "Colli d'Imola" Sangiovese,  "Colli d'Imola" Cabernet
Sauvignon, "Colli d'Imola" Barbera, "Colli d'Imola" Trebbiano, "Colli
d'Imola" Pignoletto, "Colli d'Imola" Chardonnay.
  Fanno  parte  dell'albo  dei  vigneti  del  vino  a  D.O.C.  "Colli
d'Imola", senz'altra specificazione, i  vigneti iscritti all'albo del
vino a D.O.C.G. "Albana di Romagna", ubicati nella zona di produzione
di cui al  successivo articolo 3 sempreche'  rispondenti ai requisiti
del presente disciplinare.
  Fanno parte dell'albo dei vigneti del vino a D.O.C. "Colli d'Imola"
con le specificazioni  di cui appresso, i vigneti  iscritti agli albi
dei vini a D.O.C.  rispettivamente indicati, sempreche' ubicati nella
zona  di produzione  di cui  al successivo  art. 3  e rispondenti  ai
requisiti del presente disciplinare:
  "Colli d'Imola" Sangiovese: vino a D.O.C. Sangiovese di Romagna;
  "Colli d'Imola" Trebbiano: vino a D.O.C. Trebbiano di Romagna.
                               Art. 3.
  La  zona di  produzione delle  uve atte  a produrre  i vini  "Colli
d'Imola"  comprende i  territori a  vocazione viticola  ricadenti nei
seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna:
  Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel
San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia.
  Per i  Comuni di Imola,  Dozza, Castel  San Pietro Terme  ed Ozzano
dell'Emilia il limite a valle e' delimitato dalla strada statale n. 9
"Emilia".
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui   all'art.  2,  devono  essere  quelle
tradizionali della zona  di produzione e, comunque,  atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Debbono pertanto venire esclusi,  ai fini dell'iscrizione all'albo,
i  vigneti ubicati  in ambienti  che  per condizioni  di tessitura  o
struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche od esposizione,
forniscono  uve   con  caratteristiche   non  conformi   al  presente
disciplinare di produzione.
  Sono quindi  da considerarsi  idonei i  suoli di  buona esposizione
posti   nelle   aree   collinari,  pedecollinari   e   nei   terrazzi
intravallivi,  cori  tessiture  da  medio  impasto  a  medio  impasto
argilloso,  fino  a  quelle  argillose  o  argillolimose,  in  genere
calcarei.
  Per i  vigneti gia' esistenti al  momento di entrata in  vigore del
presente disciplinare, i  sesti di impianto, le  forme di allevamento
ed  i sistemi  di potatura  devono essere  quelli generalmente  usati
nella zona e comunque atti  a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
  La  messa  a  dimora  dei nuovi  impianti,  relativamente  a  forme
d'allevamento e densita' d'impianto, dovra' essere effettuata secondo
le seguenti prescrizioni:
    GDC con sesto di m 4,0-4,2 times 0,75-1,2;
    Guyot con sesto di m 2,5-3,0 times 0,8-1,3;
  Cortina semplice con sesto di m 2,5 - 3,0 times 1,0 - 1,3;
  Cordone speronato con sesto di m 2,5 - 3,0 times 1,0 - 1,3;
    Casarsa con sesto di m 3,0 - 3,8 times 1,3 - 1,5.
  Relativamente  al  vitigno  Albana  si  possono  seguire  anche  le
seguenti indicazioni:
  Guyot inclinato con sesto di m 3,0 - 3,3 times 1,3 - 1,5;
    Duplex con sesto di m 4,0 - 4,2 times 1,2 - 1,5;
  Pergoletta romagnola con sesto di m 5,5 - 6,0 times 1,0 - 1,2,
(con schioppi di lunghezza massima di m 1,5).
  E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione
di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura.
  Le  rese   massime  di  uva   ad  ettaro  di  vigneto   in  coltura
specializzata  per la  produzione dei  vini di  cui all'art.  2 ed  i
titoli  alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle relative  uve
destinate   alla  vinificazione   devono  essere   rispettivamente  i
seguenti:
   Vini                              Resa uva     Titolo alcolom.
                                      T. /Ha.     vol. min. nat. %
    --                                  --               --
  "Colli d'Imola" Rosso                 10               10,5
  "Colli d'Imola" Bianco                12               10,5
  "Colli d'Imola" Bianco Supe           11               11,0
  "Colli d'Imola" Sangiovese            10               11,0
  "Colli d'Imola" Cabernet Sauvignon     9               11,0
  "Colli d'Imola" Barbera               10               11,0
  "Colli d'Imola" Trebbiano             12               10,5
(prodotto da uve di vitigno Trebbiano romagnolo)
  "Colli d'Imola" Bianco Pignoletto     11               10,5
  "Colli d'Imola" Chardonnay            10               10,5
  Le uve  destinate alla  produzione dei  vini "Colli  d'Imola" nelle
tipologie frizzante e novello,  possono avere un titolo alcolometrico
volumico  minimo naturale  inferiore  dello 0,5%  rispetto ai  valori
sopraindicati.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli  di Imola" devono  essere riportati nei  limiti di
cui sopra purche'  la produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
                               Art. 5.
  La  resa massima  delle uve  in vino,  per tutti  i vini,  non deve
essere superiore al 70%.
  Qualora  tale resa  superi la  percentuale sopra  indicata, ma  non
oltre il  75%, l'eccedenza  non avra'  diritto alla  denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli
usi tradizionali della zona stessa.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali  operazioni siano effettuate anche nell'ambito
dell'intero territorio della provincia di Bologna.
  Le  operazioni  di  elaborazione  del vino  "Colli  d'Imola"  nella
tipologia "frizzante", ossia  le pratiche enologiche per  la presa di
spuma e la stabilizzazione,  nonche' le operazioni d'imbottigliamento
e  di confezionamento,  devono  essere effettuate  entro i  territori
delle province di Bologna, Forli', Ravenna e Modena.
  Per  i vini  "Colli d'Imola"  tipologia "riserva",  la presenza  di
zuccheri riduttori  massima consentita  all'imbottigliamento e'  di 4
grammi/litro.
  La  menzione  "riserva" e'  attribuita  al  vino sottoposto  ad  un
periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 18 mesi, anche
in recipienti di legno. In quest'ultimo caso la sosta non puo' essere
inferiore ai due mesi.
  Il periodo  di invecchiamento decorre dal  primo novembre dell'anno
di produzione delle uve.
  Il vino  "Colli d'Imola", senza alcuna  specificazione, prodotto da
vitigni a bacca  rossa e qualificato "novello",  deve essere ottenuto
con almeno  il 50%  di vino  proveniente dalla  macerazione carbonica
delle uve.
  I  vini di  cui all'art.  2  possono essere  elaborati, secondo  le
pratiche tradizionali,  anche in recipienti  in legno. In tal  caso i
vini possono presentare un leggero sapore di legno.
                               Art. 6.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata "Colli  d'Imola",
all'atto dell'immissione al consumo devono presentare aspetto limpido
e  rispondere  alle  seguenti caratteristiche  fisiche,  chimiche  ed
organolettiche:
   Colli d'Imola bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso, leggermente fruttato;
    sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco minimo: 16 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli d'Imola bianco "superiore":
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso, leggermente fruttato;
    sapore: di giusto corpo, asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/1;
    zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
    estratto secco minimo: 18 g/l.
   Colli d'Imola rosso:
  colore:   rosso   rubino   che  acquista   riflessi   granati   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco minimo: 20 g/l.
   Colli d'Imola novello:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, intenso, fruttato;
    sapore: asciutto, rotondo, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    zuccheri riduttori massimo: 10 g/1;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco minimo: 18 g/1.
   Colli d'Imola "Sangiovese":
    colore: rosso rubino talora con orli violacei;
    odore: vinoso, con profumo delicato;
    sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 g/1;
    estratto secco minimo: 20 g/l.
   Colli d'Imola Cabernet Sauvignon:
  colore:   rosso   rubino   che  acquista   riflessi   granati   con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
    sapore: pieno, asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    zuccheri riduttori massimo: 4 g/1;
    estratto secco minimo: 20 g/1.
   Colli d'Imola Barbera:
    colore: rosso carico tendente al violaceo;
    odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
    sapore: pieno, asciutto, abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco minimo: 18 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli d'Imola Trebbiano:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco minimo: 16 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli d'Imola Pignoletto:
  colore: paglierino chiaro, a volte con riflessi verdognoli;
    odore: vinoso, delicato, varietale;
    sapore: asciutto, abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco minimo: 16 g/l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   Colli d'Imola Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: vinoso, delicato, varietale;
    sapore: asciutto, abboccato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4 g/l;
    estratto secco minimo: 16 g/ l.
   E' prevista la tipologia frizzante.
                               Art 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata   "Colli  d'Imola"  e'  vietata   l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione diversa  da  quelle  previste dal  presente
disciplinare.
  Nella designazione del vino  a denominazione di origine controllata
"Colli  d'Imola"  puo'  essere  utilizzata  la  menzione  "vigna",  a
condizione  che  sia  seguita  dal corrispondente  toponimo,  che  la
relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nell'Albo  dei
vigneti, che la  vinificazione e conservazione del  vino avvengano in
recipienti separati e che tale  menzione, seguita dal toponimo, venga
riportata  sia nella  denuncia delle  uve, sia  nei registri  che nei
documenti di accompagnamento.
  Nel suddetto  caso, la produzione  massima di uva ad  ettaro dovra'
essere  inferiore del  20% rispetto  ai valori  indicati all'art.  4,
riferiti ad ogni singola denominazione.
  Nella designazione dei  vini di cui all'art. 2  e' consentito l'uso
di indicazioni  che facciano riferimento  a nomi o ragioni  sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente.
  In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione
"Colli d'Imola" immediatamente  seguita dalla dicitura "Denominazione
di origine  controllata", deve precedere immediatamente  in etichetta
la specificazione relativa al vitigno  che a sua volta deve precedere
quelle relative alle tipologie.
  La specificazione  del vitigno  e delle relative  tipologie, devono
essere  altresi' riportate  in etichetta  in caratteri  di dimensioni
inferiori o uguali a quelli  utilizzati per indicare la denominazione
"Colli d'Imola" e con lo stesso colore.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata  "Colli d'Imola" senza alcuna  specificazione, il
riferimento alle  varieta' di  vite che  li compongono  e' consentito
solo  su   etichette  complementari  e  comunque   con  caratteri  di
dimensioni  non  superiori  alla   meta'  di  quelli  utilizzati  per
l'indicazione della denominazione di origine.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata "Colli  d'Imola"  e' obbligatoria  l'indicazione
dell'annata  di produzione  delle  uve sui  contenitori di  capacita'
nominale pari o inferiore a litri cinque.
                               Art. 8.
  Nel confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli d'Imola", e'  vietato l'utilizzo del tappo a corona  ed a vite
nei contenitori di capacita' nominale superiore a 0,375 litri.
  Per le  versioni frizzanti,  e' consentito  l'utilizzo del  tappo a
fungo di sughero, ancorato con gabbietta, tradizionalmente utilizzato
nella zona di produzione.
  E' consentito  l'uso di  contenitori in  ceramica, tradizionalmente
utilizzati nella zona.