A tutti i Ministri 1. Com'e' noto, l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, siano individuate le opere di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltate, affidate in concessione o comunque comprese in una convenzione quadro oggetto di precedente gara, che alla data di entrata in vigore del citato decreto - legge non fossero ancora iniziate ovvero, se gia' iniziate, fossero sospese. Si tratta di disposizione inserita nel piu' generale contesto degli interventi legislativi a favore dell'occupazione, che costituisce primario obiettivo dell'azione di governo, interventi che mirano, per quanto concerne le opere pubbliche, a superare le difficolta' insorte nella fase attuativa e ad accelerarne l'avvio o la prosecuzione. In attuazione del precetto legislativo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1997 sono stati pubblicati i primi due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio e 22 maggio 1997, con i quali vengono identificate le opere da sottoporre a commissariamento ai sensi del richiamato art. 13 e nominati i rispettivi commissari. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decorre il termine perentorio di trenta giorni entro il quale gli organi competenti, siano essi amministrazioni pubbliche o meno in considerazione della natura pubblica del finanziamento, devono adottare i provvedimenti necessari per l'avvio o la ripresa dell'esecuzione delle opere indicate nell'elenco, eventualmente ricorrendo ai poteri sostitutivi ordinari che loro competono. Decorso il citato termine senza che le opere siano iniziate o proseguite, i commissari straordinari, nominati con i decreti sopra richiamati, intervengono in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, questi ultimi se nominati dalle rispettive amministrazioni, al fine di accelerare l'inizio o la ripresa dei lavori. Solo ad avvenuta scadenza del termine concesso alle amministrazioni ordinariamente competenti, quindi, il commissario nominato potra' esercitare i poteri di cui ai commi 4, 4 -bis e 4 -ter dello stesso art. 13. 2. Lo spettro dei poteri conferiti ai commissari straordinari e' piuttosto ampio: innanzitutto, proprio per la funzione surrogatoria degli organi ordinari, i commissari potranno esercitare i poteri propri di questi ultimi; in secondo luogo, i commissari potranno esercitare anche poteri in deroga ad ogni disposizione vigente, escluse da tale derogabilita' solo: a) le disposizioni comunitarie sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture; b) le disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonche' di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale; c) i principi generali dell'ordinamento. Pur non essendo questa la sede per una completa panoramica delle implicazioni della citata normativa di accelerazione delle opere pubbliche, dal tenore letterale delle citate disposizioni emerge che il legislatore ha inteso, da un lato, accompagnare la nomina dei commissari straordinari con l'attribuzione di poteri derogatori, sul presupposto che i normali poteri potrebbero non essere sufficienti in situazioni che, come loro presupposto, hanno, appunto, una condizione di paralisi finora non superata; dall'altro, pero', ha posto dei limiti nei settori "sensibili", quali quelli lato sensu ambientali, nonche' con riguardo alle norme comunitarie in materia di affidamento dei lavori e dei principi generali dell'ordinamento. Quanto a queste due categorie, va sottolineato che il legislatore, avendo al comma 1 fatto riferimento, come ambito della disposizione alle opere e ai lavori gia' affidati, si e' qui riferito alle ipotesi di affidamento di lavori supplementari, complementari o di variante a quelli originariamente previsti nei contratti di affidamento e a quelle convenzioni quadro che sono suscettibili di attuazione con la stipulazione di contratti di natura integrativa, sul presupposto che siano sufficientemente determinati i requisiti essenziali del contratto (prestazione e prezzo) nella stessa convenzione quadro e che sia rispettato l'equilibrio finanziario dell'intervento. Quanto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, questi ultimi costituiscono categoria piu' ristretta dei principi generali della materia e possono ravvisarsi nei tratti caratterizzanti il nostro ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale, sia a livello ordinario, perche' costituenti il substrato di vari istituti giuridici e, piu' in generale, della nostra civilta' giuridica. Non tutte le norme giuridiche sono, conseguentemente, principi generali dell'ordinamento, ne' sono tali, di per se', i principi generali della materia, tanto piu' quando sarebbero possibili diverse soluzioni legislative concrete, pur sempre nel rispetto della normativa comunitaria. Il comma 4 -ter, poi, prevede che i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 3. La pubblicazione degli elenchi delle opere e dei relativi commissari straordinari e', dal punto di vista formale, condizione sufficiente per l'operativita' degli stessi. Peraltro, poiche' gli elenchi si limitano ad indicare il nome delle opere e non forniscono ulteriori informazioni necessarie ad individuare quale sia l'amministrazione competente, le cui strutture potranno essere utilizzate dal commissario nell'espletamento dei compiti sopra richiamati, le amministrazioni le cui opere sono inserite negli elenchi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi e, quindi, con riferimento ai primi elenchi, entro il 6 luglio 1997: a) comunicare ai commissari l'avvenuta nomina dell'incarico, indicando quale sia l'ufficio che ha in carico l'opera e le strutture di cui il commissario potra' avvalersi; b) trasmettere ad ogni commissario una scheda informativa redatta secondo lo schema allegato. I commissari, a loro volta, dovranno, nel piu' breve tempo possibile: a) prendere possesso dell'incarico; b) presentare al Ministero di settore una relazione sullo stato dell'opera; in detta relazione dovranno essere evidenziate, in particolare, sulla base di un primo esame degli atti e della documentazione ricevuta, le circostanze che hanno impedito l'avvio o il completamento dell'opera, la gravita' delle stesse, il tempo presumibilmente necessario per il loro superamento, quanto meno con la previsione se detto superamento possa conseguirsi entro il corrente esercizio finanziario o nel successivo o ancora oltre, e le possibili soluzioni che potrebbero essere adottate per superare la situazione di stallo. Per lo svolgimento del proprio incarico, i commissari, quali organi straordinari dello Stato, potranno avvalersi, oltre che degli uffici delle amministrazioni ordinariamente competenti, di tutti gli uffici - centrali e periferici - dello Stato ed in particolare degli organi ordinari di amministrazione attiva, quali i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli organi di consulenza, quali l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato. A quest'ultimo, peraltro, l'accesso non potra' essere diretto, ma dovra' essere consentito dal Ministro competente. Inoltre, come previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi richiamati, e' stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro con lo specifico compito di dare assistenza ai commissari, raccordandone l'attivita'. Il gruppo di lavoro non si sostituira', ne' potrebbe farlo, ai competenti organi amministrativi, consultivi e tecnici delle amministrazioni sopra richiamate, ma piuttosto costituira' un punto di riferimento dell'attivita' dei commissari, al fine di raccoglierne le relazioni, enucleare le problematiche che le stesse evidenziano, agevolare la circolazione dei dati sulle possibili soluzioni prospettate dai commissari. Cio' anche al fine di agevolare l'omogeneita' dei loro interventi. 4. Si e' gia' accennato che tra le opere per le quali opera il richiamato decreto - legge ve ne sono alcune che si iscrivono, in convenzioni quadro, con il limite che dette convenzioni devono essere state aggiudicate in base a gara. Si tratta di fattispecie con caratteristiche proprie che potranno essere meglio definite in seguito, caratteristiche riassumibili, in sintesi, nella modularita' del procedimento negoziale nel quale, essendo gia' stata conclusa la convenzione quadro in base a gara, l'affidamento dei lavori di ulteriori lotti richiede un atto integrativo o aggiuntivo. Pur con queste caratteristiche, va sottolineato che il legislatore anche per queste opere ha centrato il proprio intervento sull'esigenza di pervenire rapidamente all'esecuzione dei lavori, pur potendo essere necessaria, in questi casi, la previa definizione dei menzionati atti integrativi o aggiuntivi. Che tale sia l'intenzione del legislatore emerge sia dalla ratio dell'art. 13 e dell'intero provvedimento legislativo, che sta nella promozione urgente dei livelli occupazionali sia nel dato letterale. Basti considerare che al comma 1 dell'art. 13 le opere in questione sono unitariamente considerate con quelle oggetto di un unico contratto; al comma 4 si prevede la sostituzione dei commissari straordinari agli organi ordinari sul presupposto che, qualunque sia la natura del soggetto appaltante, l'opera o i lavori sono realizzati con il contributo dello Stato, cio' che in linea di principio, assimila il soggetto stesso agli "organismi pubblici", anche in base alle direttive comunitarie; al comma 4 -bis, infine, si prevede che il commissario straordinario possa affidare i lavori usando i poteri derogatori, sia pure col limite del rispetto della normativa comunitaria. Naturalmente, anche in questo caso l'inizio o la prosecuzione delle opere, e quindi anche la conclusione degli atti integrativi o aggiuntivi, dovranno essere "possibili" (comma 1). E cio' si verifichera', ad un primo generale esame, solo quando nella convenzione quadro gli elementi negoziali degli atti integrativi e aggiuntivi siano, se non determinati, almeno determinabili con sufficiente precisione, tenuto conto anche delle compatibilita' finanziarie in vista delle quali i commissari straordinari potranno procedere ad una verifica di congruita' attuale delle originarie condizioni contrattuali. Ove sussistono i presupposti sopra evidenziati, la prosecuzione del rapporto con l'originario contraente risultera' verosimilmente la soluzione piu' idonea per soddisfare le urgenti esigenze di carattere occupazionale, tutelate dalla norma, anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi dei commissari, che potranno cosi' tenere conto del mutato quadro normativo. Se una tale integrazione non risultasse possibile per qualunque motivo in termini celeri, non resterebbe che constatare la necessita' di attivare con un nuovo procedimento, da avviare con ogni urgenza, oppure di ricorrere al rimedio della destinazione delle risorse finanziarie ad impieghi attivabili piu' rapidamente (comma 5). Anche in tal caso l'opera del commissario straordinario sara' di grande rilievo e di positivo effetto per il chiarimento della situazione in atto ed il superamento della condizione di stallo creatasi. Cio' che, in ogni caso, il legislatore ha inteso evitare e' che non si assuma alcuna determinazione in proposito in tempi celeri, ne' proseguendo nell'attuazione della convenzione quadro, ne' nell'indizione immediata di nuove gare, ne', infine, nello storno delle risorse verso impieghi concretamente realizzabili. Una tale assenza di iniziative compromette, infatti, ogni programma occupazionale. In questa fattispecie, come del resto, per le altre, si riservano ulteriori direttive. * * * La presente circolare e' indirizzata a tutte le amministrazioni, in considerazione o della loro diretta competenza sull'esecuzione delle opere e dei lavori di cui agli elenchi, pubblicati o da pubblicarsi, o comunque dell'apporto che esse potranno dare in proposito e quindi per un migliore coordinamento. Cio' premesso, le SS.LL. sono pregate di dare immediata comunicazione della presente circolare agli organi dipendenti e alle stazioni appaltanti dei lavori elencati nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente: Prodi