A tutti i Ministri
  1.  Com'e' noto,  l'art. 13,  comma 1,  del decreto-legge  25 marzo
1997, n.  67, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  23 maggio
1997, n.  135, prevede che  con decreti del Presidente  del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  siano   individuate  le  opere  di  rilevante
interesse nazionale  per le implicazioni occupazionali  ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltate,  affidate in concessione o comunque
comprese in  una convenzione quadro  oggetto di precedente  gara, che
alla data di entrata in vigore del citato decreto - legge non fossero
ancora iniziate ovvero, se gia' iniziate, fossero sospese.
  Si tratta di disposizione inserita nel piu' generale contesto degli
interventi  legislativi a  favore  dell'occupazione, che  costituisce
primario obiettivo dell'azione di governo, interventi che mirano, per
quanto concerne le opere pubbliche, a superare le difficolta' insorte
nella fase attuativa e ad accelerarne l'avvio o la prosecuzione.
  In attuazione del precetto legislativo, sulla Gazzetta Ufficiale n.
130 del 6  giugno 1997 sono stati pubblicati i  primi due decreti del
Presidente del Consiglio  dei Ministri in data 14 maggio  e 22 maggio
1997,  con i  quali vengono  identificate  le opere  da sottoporre  a
commissariamento  ai  sensi  del  richiamato art.  13  e  nominati  i
rispettivi commissari.
  Ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  articolo,  dalla  data  di
pubblicazione dei decreti del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
decorre il  termine perentorio  di trenta giorni  entro il  quale gli
organi  competenti, siano  essi amministrazioni  pubbliche o  meno in
considerazione  della  natura   pubblica  del  finanziamento,  devono
adottare  i   provvedimenti  necessari  per  l'avvio   o  la  ripresa
dell'esecuzione  delle  opere   indicate  nell'elenco,  eventualmente
ricorrendo ai poteri sostitutivi ordinari che loro competono.
  Decorso  il citato  termine senza  che  le opere  siano iniziate  o
proseguite, i  commissari straordinari, nominati con  i decreti sopra
richiamati,  intervengono in  sostituzione  degli  organi ordinari  o
straordinari,   questi   ultimi    se   nominati   dalle   rispettive
amministrazioni,  al fine  di accelerare  l'inizio o  la ripresa  dei
lavori.
  Solo ad avvenuta scadenza del termine concesso alle amministrazioni
ordinariamente  competenti, quindi,  il  commissario nominato  potra'
esercitare i poteri di  cui ai commi 4, 4 -bis e  4 -ter dello stesso
art. 13.
  2. Lo  spettro dei poteri  conferiti ai commissari  straordinari e'
piuttosto ampio:  innanzitutto, proprio per la  funzione surrogatoria
degli  organi ordinari,  i  commissari potranno  esercitare i  poteri
propri  di questi  ultimi; in  secondo luogo,  i commissari  potranno
esercitare  anche  poteri in  deroga  ad  ogni disposizione  vigente,
escluse da tale derogabilita' solo:
  a) le disposizioni comunitarie sull'affidamento dei lavori, servizi
e forniture;
  b) le disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica,
nonche' di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale;
    c) i principi generali dell'ordinamento.
  Pur non  essendo questa la  sede per una completa  panoramica delle
implicazioni  della citata  normativa  di  accelerazione delle  opere
pubbliche, dal tenore letterale  delle citate disposizioni emerge che
il  legislatore ha  inteso, da  un lato,  accompagnare la  nomina dei
commissari straordinari con l'attribuzione  di poteri derogatori, sul
presupposto che i normali poteri potrebbero non essere sufficienti in
situazioni che, come loro presupposto, hanno, appunto, una condizione
di  paralisi finora  non superata;  dall'altro, pero',  ha posto  dei
limiti nei  settori "sensibili", quali quelli  lato sensu ambientali,
nonche' con riguardo alle norme comunitarie in materia di affidamento
dei lavori e dei principi generali dell'ordinamento.
  Quanto a queste due categorie,  va sottolineato che il legislatore,
avendo al comma  1 fatto riferimento, come  ambito della disposizione
alle opere e ai lavori gia' affidati, si e' qui riferito alle ipotesi
di affidamento di lavori supplementari, complementari o di variante a
quelli  originariamente previsti  nei  contratti di  affidamento e  a
quelle convenzioni quadro che sono  suscettibili di attuazione con la
stipulazione di contratti di  natura integrativa, sul presupposto che
siano  sufficientemente   determinati  i  requisiti   essenziali  del
contratto (prestazione  e prezzo)  nella stessa convenzione  quadro e
che sia rispettato l'equilibrio finanziario dell'intervento.
  Quanto al  rispetto dei principi generali  dell'ordinamento, questi
ultimi costituiscono  categoria piu' ristretta dei  principi generali
della  materia e  possono  ravvisarsi nei  tratti caratterizzanti  il
nostro  ordinamento giuridico,  sia a  livello costituzionale,  sia a
livello ordinario, perche' costituenti  il substrato di vari istituti
giuridici e, piu'  in generale, della nostra  civilta' giuridica. Non
tutte le  norme giuridiche sono, conseguentemente,  principi generali
dell'ordinamento,  ne' sono  tali, di  per se',  i principi  generali
della  materia,   tanto  piu'  quando  sarebbero   possibili  diverse
soluzioni  legislative  concrete,  pur   sempre  nel  rispetto  della
normativa comunitaria.
  Il comma 4 -ter, poi, prevede che i provvedimenti emanati in deroga
alle leggi  vigenti contengano  l'indicazione delle  principali norme
cui si intende derogare e devono essere motivati.
  3.  La  pubblicazione degli  elenchi  delle  opere e  dei  relativi
commissari straordinari  e', dal  punto di vista  formale, condizione
sufficiente per l'operativita' degli stessi.
  Peraltro, poiche' gli elenchi si limitano ad indicare il nome delle
opere  e   non  forniscono   ulteriori  informazioni   necessarie  ad
individuare quale sia l'amministrazione  competente, le cui strutture
potranno  essere  utilizzate  dal commissario  nell'espletamento  dei
compiti  sopra  richiamati,  le  amministrazioni le  cui  opere  sono
inserite negli  elenchi dovranno, entro  il termine di  trenta giorni
dalla data di pubblicazione degli  elenchi e, quindi, con riferimento
ai primi elenchi, entro il 6 luglio 1997:
  a)  comunicare  ai   commissari  l'avvenuta  nomina  dell'incarico,
indicando quale sia l'ufficio che ha in carico l'opera e le strutture
di cui il commissario potra' avvalersi;
  b) trasmettere  ad ogni commissario una  scheda informativa redatta
secondo lo schema allegato.
  I  commissari,  a  loro  volta,  dovranno,  nel  piu'  breve  tempo
possibile:
    a) prendere possesso dell'incarico;
  b) presentare  al Ministero  di settore  una relazione  sullo stato
dell'opera;  in  detta  relazione  dovranno  essere  evidenziate,  in
particolare,  sulla  base  di  un  primo esame  degli  atti  e  della
documentazione ricevuta, le circostanze  che hanno impedito l'avvio o
il  completamento  dell'opera, la  gravita'  delle  stesse, il  tempo
presumibilmente necessario  per il loro superamento,  quanto meno con
la  previsione  se  detto  superamento  possa  conseguirsi  entro  il
corrente esercizio finanziario o nel  successivo o ancora oltre, e le
possibili soluzioni  che potrebbero  essere adottate per  superare la
situazione di stallo.
  Per lo svolgimento del proprio incarico, i commissari, quali organi
straordinari dello Stato, potranno  avvalersi, oltre che degli uffici
delle amministrazioni ordinariamente competenti,  di tutti gli uffici
- centrali e periferici - dello  Stato ed in particolare degli organi
ordinari di amministrazione attiva,  quali i Provveditorati regionali
alle opere pubbliche e degli organi di consulenza, quali l'Avvocatura
dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
di  Stato.  A quest'ultimo,  peraltro,  l'accesso  non potra'  essere
diretto, ma dovra' essere consentito dal Ministro competente.
  Inoltre, come previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri innanzi richiamati, e' stato costituito presso la Presidenza
del  Consiglio dei  Ministri un  gruppo  di lavoro  con lo  specifico
compito di dare assistenza  ai commissari, raccordandone l'attivita'.
Il  gruppo di  lavoro  non  si sostituira',  ne'  potrebbe farlo,  ai
competenti   organi  amministrativi,   consultivi  e   tecnici  delle
amministrazioni sopra  richiamate, ma piuttosto costituira'  un punto
di riferimento dell'attivita' dei commissari, al fine di raccoglierne
le relazioni,  enucleare le problematiche che  le stesse evidenziano,
agevolare  la   circolazione  dei  dati  sulle   possibili  soluzioni
prospettate  dai   commissari.  Cio'  anche  al   fine  di  agevolare
l'omogeneita' dei loro interventi.
  4. Si  e' gia'  accennato che tra  le opere per  le quali  opera il
richiamato decreto  - legge ve  ne sono  alcune che si  iscrivono, in
convenzioni quadro, con il limite che dette convenzioni devono essere
state aggiudicate in base a gara.
  Si tratta  di fattispecie con caratteristiche  proprie che potranno
essere meglio  definite in seguito, caratteristiche  riassumibili, in
sintesi,  nella modularita'  del  procedimento  negoziale nel  quale,
essendo gia'  stata conclusa  la convenzione quadro  in base  a gara,
l'affidamento  dei  lavori  di   ulteriori  lotti  richiede  un  atto
integrativo o aggiuntivo.
  Pur con queste caratteristiche,  va sottolineato che il legislatore
anche   per  queste   opere   ha  centrato   il  proprio   intervento
sull'esigenza di pervenire rapidamente all'esecuzione dei lavori, pur
potendo essere necessaria, in questi  casi, la previa definizione dei
menzionati atti  integrativi o aggiuntivi. Che  tale sia l'intenzione
del legislatore  emerge sia  dalla ratio  dell'art. 13  e dell'intero
provvedimento  legislativo,  che  sta nella  promozione  urgente  dei
livelli occupazionali  sia nel dato letterale.  Basti considerare che
al  comma 1  dell'art. 13  le opere  in questione  sono unitariamente
considerate con quelle  oggetto di un unico contratto; al  comma 4 si
prevede  la  sostituzione  dei commissari  straordinari  agli  organi
ordinari sul  presupposto che, qualunque  sia la natura  del soggetto
appaltante,  l'opera o  i lavori  sono realizzati  con il  contributo
dello Stato,  cio' che  in linea di  principio, assimila  il soggetto
stesso  agli  "organismi  pubblici",  anche in  base  alle  direttive
comunitarie; al comma  4 -bis, infine, si prevede  che il commissario
straordinario possa affidare i lavori usando i poteri derogatori, sia
pure col limite del rispetto della normativa comunitaria.
  Naturalmente, anche in questo caso l'inizio o la prosecuzione delle
opere,  e  quindi  anche  la conclusione  degli  atti  integrativi  o
aggiuntivi,  dovranno  essere  "possibili"   (comma  1).  E  cio'  si
verifichera',  ad   un  primo  generale  esame,   solo  quando  nella
convenzione quadro  gli elementi  negoziali degli atti  integrativi e
aggiuntivi  siano,  se  non  determinati,  almeno  determinabili  con
sufficiente  precisione,  tenuto  conto  anche  delle  compatibilita'
finanziarie in  vista delle quali i  commissari straordinari potranno
procedere  ad una  verifica  di congruita'  attuale delle  originarie
condizioni   contrattuali.  Ove   sussistono   i  presupposti   sopra
evidenziati, la prosecuzione del rapporto con l'originario contraente
risultera' verosimilmente la soluzione  piu' idonea per soddisfare le
urgenti esigenze  di carattere  occupazionale, tutelate  dalla norma,
anche attraverso  l'esercizio dei poteri sostitutivi  dei commissari,
che potranno cosi' tenere conto del mutato quadro normativo.
  Se  una tale  integrazione non  risultasse possibile  per qualunque
motivo in termini celeri, non resterebbe che constatare la necessita'
di attivare con  un nuovo procedimento, da avviare  con ogni urgenza,
oppure  di  ricorrere al  rimedio  della  destinazione delle  risorse
finanziarie ad impieghi attivabili piu' rapidamente (comma 5).
  Anche in  tal caso l'opera  del commissario straordinario  sara' di
grande  rilievo  e  di  positivo effetto  per  il  chiarimento  della
situazione  in atto  ed  il superamento  della  condizione di  stallo
creatasi.
  Cio' che, in ogni caso, il legislatore ha inteso evitare e' che non
si assuma  alcuna determinazione  in proposito  in tempi  celeri, ne'
proseguendo   nell'attuazione    della   convenzione    quadro,   ne'
nell'indizione  immediata di  nuove gare,  ne', infine,  nello storno
delle  risorse verso  impieghi concretamente  realizzabili. Una  tale
assenza   di   iniziative   compromette,  infatti,   ogni   programma
occupazionale.
  In questa fattispecie,  come del resto, per le  altre, si riservano
ulteriori direttive.
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  La presente circolare e' indirizzata a tutte le amministrazioni, in
considerazione o della loro  diretta competenza sull'esecuzione delle
opere e dei lavori di cui  agli elenchi, pubblicati o da pubblicarsi,
o comunque dell'apporto che esse  potranno dare in proposito e quindi
per un migliore coordinamento.
  Cio'   premesso,  le   SS.LL.  sono   pregate  di   dare  immediata
comunicazione della presente circolare  agli organi dipendenti e alle
stazioni appaltanti  dei lavori  elencati nei richiamati  decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
                                                 Il Presidente: Prodi