Art. 10. 1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 luglio 1997 Il Ministro: Napolitano