Art. 10.
  1. Gli automezzi che trasportano  i materiali, le attrezzature ed i
macchinari  destinati  alla realizzazione  delle  opere  di cui  alla
presente  ordinanza possono  circolare,  sulle  strade ed  autostrade
della Repubblica italiana, anche nelle ore  e nei giorni in cui detto
trasporto e'  normalmente interdetto  dalle vigenti  disposizioni, su
specifica autorizzazione della competente prefettura.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 luglio 1997
                                              Il Ministro: Napolitano