Art. 2. 1. All'attuazione degli interventi provvedono i soggetti indicati in programma, utilizzando il relativo finanziamento assegnato con la presente ordinanza. I soggetti attuatori assumono la piena competenza alla esecuzione dell'opera con le modalita', condizioni e tempi definiti nella presente ordinanza. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del soggetto attuatore saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o statuto ne sono preposti che dovra' avvenire entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'ente e ove non intervenga entro tale termine si intendera' reso favorevolmente. 2. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato provvede a compensare l'importo contrattuale dei lavori, indagini e forniture compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, dalle spese generali e tecniche comprese quelle di collaudo delle opere, dell'IVA, delle indennita' di esproprio ed occupazione, di indennizzi e canoni, danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere e danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti della presente ordinanza. 3. Gli uffici regionali del genio civile, dei quali si avvale il Dipartimento della protezione civile, provvedono alla vigilanza sull'attuazione degli interventi previsti in programma effettuando le verifiche e i controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva dei lavori e di adempimento dell'oggetto della presente ordinanza. Tali verifiche non esimono il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilita' sulla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento. Di tali uffici si avvalgono altresi' i prefetti designati commissari delegati per l'espletamento delle attivita' tecnico - amministrative connesse all'esecuzione dei lavori. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente da parte del soggetto attuatore con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, (lavori, indagini, incarichi professionali, danni, contenzioso, maggiori oneri per ritardati pagamenti ecc.) e le verifiche di cui sopra riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza affinche' possa essere garantito il rispetto di procedure, modalita' e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente sono a carico dell'ente attuatore che provvedera' alla relativa copertura o con mezzi propri o reperiti nell'ambito di altro finanziamento. 4. Per l'espletamento delle attivita' e' riconosciuto al personale degli uffici regionali del genio civile, compreso quello dirigente, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, in aggiunta a quello autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, nella misura massima di 30 ore mensili. A tale scopo fra le somme a disposizione di ciascun progetto; verra' destinata una aliquota massima pari all'1% dell'importo dei lavori con la quale si potranno compensare anche le attivita' fuori sede con riconoscimento del trattamento di missione spettante per legge. 5. L'autorizzazione di cui al comma 4 e' estesa anche al personale, compreso quello dirigente, degli uffici degli enti attuatori degli interventi, degli uffici dei prefetti nominati commissari delegati e del Dipartimento della protezione civile, effettivamente impegnato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza. Il relativo onere gravera' sulle somme a disposizione per gli interventi in programma per gli enti attuatori e per i prefetti e sulla somma relativa a progettazioni indagini etc. per il personale del Dipartimento della protezione civile. 6. La regione Molise, per le attivita' connesse alla frana di Ripalimosani, ha facolta' di concedere al personale impegnato, compreso quello dirigente, fino a 50 ore di prestazioni di lavoro straordinario, in aggiunta a quello di cui al comma precedente, con onere a carico del proprio bilancio. 7. In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 2, del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, l'assessore regionale alla presidenza della regione siciliana provvede alle attivita' di monitoraggio relative all'attuazione del programma avvalendosi dei dati comunicati dagli uffici regionali del genio civile e alla formulazione di eventuali proposte per la rimodulazione del programma di cui al successivo art. 3, comma 8. 8. Le opere realizzate restano attribuite alle amministrazioni di pertinenza.