Art. 2.
  1. All'attuazione  degli interventi provvedono i  soggetti indicati
in programma, utilizzando il  relativo finanziamento assegnato con la
presente ordinanza.
  I soggetti  attuatori assumono la piena  competenza alla esecuzione
dell'opera  con  le  modalita',  condizioni e  tempi  definiti  nella
presente ordinanza. Tutti gli  atti tecnici, procedurali ed economici
del soggetto attuatore saranno  soggetti al controllo degli organismi
che per  legge o statuto ne  sono preposti che dovra'  avvenire entro
dieci giorni dalla richiesta da  parte dell'ente e ove non intervenga
entro tale termine si intendera' reso favorevolmente.
  2.  L'ente  attuatore con  il  finanziamento  assegnato provvede  a
compensare l'importo  contrattuale dei  lavori, indagini  e forniture
compresi  i  maggiori oneri  derivanti  da  esigenze non  prevedibili
emerse in  corso d'opera,  dalle spese  generali e  tecniche comprese
quelle  di  collaudo  delle  opere,  dell'IVA,  delle  indennita'  di
esproprio  ed occupazione,  di  indennizzi e  canoni,  danni a  terzi
dipendenti dalla esecuzione delle opere  e danni di forza maggiore ed
ogni  altro onere  finanziario comunque  preordinato e  conseguente o
connesso  alla  realizzazione  dell'opera e  agli  adempimenti  della
presente ordinanza.
  3. Gli  uffici regionali del genio  civile, dei quali si  avvale il
Dipartimento  della  protezione  civile,  provvedono  alla  vigilanza
sull'attuazione degli interventi previsti in programma effettuando le
verifiche e  i controlli sull'avanzamento e  sulla qualita' esecutiva
dei lavori  e di  adempimento dell'oggetto della  presente ordinanza.
Tali  verifiche non  esimono  il soggetto  attuatore  dalla piena  ed
esclusiva  responsabilita'  sulla   regolare  e  perfetta  esecuzione
dell'intervento.  Di tali  uffici  si avvalgono  altresi' i  prefetti
designati  commissari  delegati  per l'espletamento  delle  attivita'
tecnico - amministrative connesse all'esecuzione dei lavori.
  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  estraneo  ad  ogni
rapporto  contrattuale,  comunque  nascente  da  parte  del  soggetto
attuatore  con   terzi  in   dipendenza  della   realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla   presente  ordinanza,  (lavori,  indagini,
incarichi  professionali,  danni,  contenzioso,  maggiori  oneri  per
ritardati  pagamenti ecc.)  e le  verifiche di  cui sopra  riguardano
esclusivamente  i  rapporti  che intercorrono  con  l'ente  attuatore
regolati dalla presente ordinanza affinche' possa essere garantito il
rispetto di procedure,  modalita' e tempi di  attuazione dalla stessa
previsti. Pertanto eventuali oneri  derivanti da ritardi inadempienze
o contenzioso, a qualsiasi titolo  insorgente sono a carico dell'ente
attuatore che provvedera' alla relativa  copertura o con mezzi propri
o reperiti nell'ambito di altro finanziamento.
  4. Per l'espletamento delle  attivita' e' riconosciuto al personale
degli uffici  regionali del genio civile,  compreso quello dirigente,
un compenso  per prestazioni  di lavoro  straordinario effettivamente
reso,  in  aggiunta  a  quello  autorizzato  dall'amministrazione  di
appartenenza, nella  misura massima di  30 ore mensili. A  tale scopo
fra le somme a disposizione di ciascun progetto; verra' destinata una
aliquota massima pari all'1% dell'importo  dei lavori con la quale si
potranno compensare anche le  attivita' fuori sede con riconoscimento
del trattamento di missione spettante per legge.
  5. L'autorizzazione di cui al comma 4 e' estesa anche al personale,
compreso quello  dirigente, degli  uffici degli enti  attuatori degli
interventi, degli uffici dei  prefetti nominati commissari delegati e
del  Dipartimento della  protezione civile,  effettivamente impegnato
nelle attivita'  di cui  alla presente  ordinanza. Il  relativo onere
gravera' sulle somme  a disposizione per gli  interventi in programma
per gli  enti attuatori  e per  i prefetti e  sulla somma  relativa a
progettazioni indagini  etc. per il personale  del Dipartimento della
protezione civile.
  6.  La regione  Molise, per  le  attivita' connesse  alla frana  di
Ripalimosani,  ha  facolta'  di  concedere  al  personale  impegnato,
compreso quello  dirigente, fino  a 50 ore  di prestazioni  di lavoro
straordinario, in aggiunta  a quello di cui al  comma precedente, con
onere a carico del proprio bilancio.
  7.  In  attuazione di  quanto  previsto  dall'art.1, comma  2,  del
decreto   -  legge   26  luglio   1996,  n.   393,  convertito,   con
modificazioni,  dalla legge  25 settembre  1996, n.  496, l'assessore
regionale  alla  presidenza  della regione  siciliana  provvede  alle
attivita'  di  monitoraggio  relative  all'attuazione  del  programma
avvalendosi  dei dati  comunicati  dagli uffici  regionali del  genio
civile e alla formulazione di eventuali proposte per la rimodulazione
del programma di cui al successivo art. 3, comma 8.
  8. Le  opere realizzate restano attribuite  alle amministrazioni di
pertinenza.