Art. 3. 1. Con decreto del Sottosegretario di Stato per la protezione civile e' istituito, per il tempo necessario all'attuazione del programma di cui all'art. 1, un comitato tecnico - amministrativo composto da nove membri esperti di cui almeno cinque appartenenti alla Commissione grandi rischi e al Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.). Ad uno dei membri sono conferite le funzioni di presidente. Il comitato e' integrato di volta in volta, in relazione alle esigenze, dai provveditori regionali alle OO.PP., dagli ispettori tecnici regionali dei LL.PP. ovvero, in assenza di tale ruolo, dal dirigente tecnico regionale dell'assessorato ai LL.PP. avente funzione equivalente, e dagli ingegneri capo degli uffici regionali del genio civile competenti sulle questioni da esaminare. Il comitato assolve alle funzioni di consulenza e supporto esprimendosi sulle questioni di carattere tecnico che gli saranno prospettate e provvede all'esame dei progetti relativi agli interventi in programma di importo superiore a 2 miliardi di lire valutandoli sotto il profilo della qualita' tecnica e della congruita' economica e proponendo eventuali modifiche e integrazioni. Il comitato si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e si avvale di una segreteria tecnica composta da non piu' di sette unita' tecniche e tre di personale di supporto dell'ufficio opere pubbliche d'emergenza del Dipartimento della protezione civile. La segreteria tecnica sara' nominata contestualmente al comitato e con lo stesso provvedimento si stabiliranno i rispettivi compensi. 2. I legali rappresentanti degli enti attuatori e commissari delegati indicono entro dieci giorni dalla disponibilita' del progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti. Per gli interventi di importo superiore a 2 miliardi la conferenza di servizi viene indetta successivamente alla valutazione del comitato di cui al precedente comma 1. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche' una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. 3. L'approvazione di cui al comma precedente ha effetto di variante agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore interessati dalla esecuzione delle opere (piani regolatori fognari, piani regolatori portuali ecc.) in deroga alle norme statali e regionali in materia. 4. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dal soggetto attuatore o dal commissario delegato ed e' dichiarato di pubblica utilita' urgente ed indifferibile. 5. Eventuali autorizzazioni, nulla osta e ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di enti e amministrazioni statali e regionali dovranno essere rilasciati entro dieci giorni dalla richiesta da parte del soggetto attuatore; decorso tale termine l'autorizzazione si intendera' resa favorevolmente. 6. L'importo del finanziamento definitivamente assegnato all'ente attuatore per la realizzazione dell'opera con le modalita' di cui alla presente ordinanza e' quello risultante dall'atto di approvazione del progetto di cui al precedente comma 4. Le economie rispetto all'originaria previsione di finanziamento prevista nel programma di cui all'art. 1 unitamente ai fondi di cui ai ribassi d'asta ottenuti con l'appalto dei lavori sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile in ciascuna regione per la realizzazione di ulteriori interventi secondo le modalita' di cui al successivo comma 8. 7. Gli enti attuatori degli interventi finanziati con il programma, ove la spesa per le opere in progetto esuberi il finanziamento assegnato, possono provvedere alla relativa integrazione con altro finanziamento, compresi mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, con onere a carico del proprio bilancio. Anche la parte delle opere finanziate con i fondi aggiuntivi soprindicati e' assoggettata alle disposizioni e deroghe di cui alla presente ordinanza. Ad analoga procedura puo' farsi ricorso per il finanziamento degli interventi di cui alla fascia C) del programma o di interventi di competenza di altre amministrazioni, interrelati e strettamente connessi a quelli in programma, previa la rimodulazione dello stesso con le modalita' di cui al successivo comma sulla base di specifico formale impegno degli enti interessati per la copertura finanziaria. A tale riguardo anche le regioni potranno, in deroga alla legislazione vigente, accendere mutui a loro totale carico con la Cassa depositi e prestiti per il completamento dei programmi di cui all'art. 1. Nel caso di ricorso a mutui con la Cassa depositi e prestiti si applicano le procedure attuative, in quanto compatibili, di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2597 del 18 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 1997. 8. In relazione allo stato d'attuazione degli interventi nei tempi previsti dalla presente ordinanza, alla disponibilita' dei progetti e dei finanziamenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 il piano viene rimodulato dal Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del comitato di cui al precedente comma 1, sentita la regione interessata prevedendo, ove necessario, la anticipata realizzazione di interventi compresi nella fascia C) che abbiano disponibile la relativa progettazione, idonea a poter procedere all'immediato appalto dei lavori, con le modalita' previste dalla presente ordinanza, o anche interventi non in programma.