Art. 3.
  1.  Con decreto  del  Sottosegretario di  Stato  per la  protezione
civile  e'  istituito, per  il  tempo  necessario all'attuazione  del
programma di  cui all'art.  1, un  comitato tecnico  - amministrativo
composto da  nove membri  esperti di  cui almeno  cinque appartenenti
alla Commissione  grandi rischi e  al Gruppo nazionale per  la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.).  Ad uno dei membri sono
conferite le funzioni di presidente.
  Il  comitato e'  integrato di  volta  in volta,  in relazione  alle
esigenze,  dai provveditori  regionali alle  OO.PP., dagli  ispettori
tecnici regionali  dei LL.PP. ovvero,  in assenza di tale  ruolo, dal
dirigente  tecnico   regionale  dell'assessorato  ai   LL.PP.  avente
funzione equivalente,  e dagli ingegneri capo  degli uffici regionali
del genio civile competenti sulle questioni da esaminare.
  Il  comitato  assolve  alle   funzioni  di  consulenza  e  supporto
esprimendosi  sulle questioni  di carattere  tecnico che  gli saranno
prospettate  e   provvede  all'esame   dei  progetti   relativi  agli
interventi in  programma di  importo superiore a  2 miliardi  di lire
valutandoli  sotto   il  profilo  della  qualita'   tecnica  e  della
congruita' economica e proponendo eventuali modifiche e integrazioni.
  Il  comitato si  riunisce  di norma  presso  il Dipartimento  della
protezione civile e  si avvale di una segreteria  tecnica composta da
non piu'  di sette  unita' tecniche  e tre  di personale  di supporto
dell'ufficio  opere  pubbliche  d'emergenza  del  Dipartimento  della
protezione civile.
  La segreteria tecnica sara'  nominata contestualmente al comitato e
con lo stesso provvedimento si stabiliranno i rispettivi compensi.
  2.  I  legali  rappresentanti  degli enti  attuatori  e  commissari
delegati  indicono  entro  dieci   giorni  dalla  disponibilita'  del
progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della legge 7
agosto 1990,  n. 241, e  ove necessario in  deroga ai termini  di cui
all'art.  1,  comma  59,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
avvalendosi dei poteri ivi previsti.
  Per gli interventi di importo  superiore a 2 miliardi la conferenza
di  servizi  viene  indetta   successivamente  alla  valutazione  del
comitato di cui al precedente comma 1.
  Alla  conferenza  sono  invitati  tutti  i  soggetti  abilitati  ad
esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche' una volta
che lo  stesso sia approvato  i lavori possano  essere immediatamente
appaltati. In  caso di assenza  di uno  dei soggetti invitati,  o suo
delegato, il relativo  parere si intende reso  favorevolmente in modo
irrevocabile. Il parere  puo' essere espresso anche  a maggioranza in
deroga alle norme vigenti.
  3. L'approvazione di cui al comma precedente ha effetto di variante
agli strumenti urbanistici  ed ai piani di  settore interessati dalla
esecuzione delle  opere (piani  regolatori fognari,  piani regolatori
portuali ecc.) in deroga alle norme statali e regionali in materia.
  4. Il  progetto viene  definitivamente e formalmente  approvato dal
soggetto attuatore  o dal  commissario delegato  ed e'  dichiarato di
pubblica utilita' urgente ed indifferibile.
  5. Eventuali autorizzazioni,  nulla osta e ulteriori  pareri che si
dovessero  rendere necessari  in corso  d'opera  da parte  di enti  e
amministrazioni statali e regionali  dovranno essere rilasciati entro
dieci giorni dalla richiesta da parte del soggetto attuatore; decorso
tale termine l'autorizzazione si intendera' resa favorevolmente.
  6. L'importo  del finanziamento definitivamente  assegnato all'ente
attuatore per  la realizzazione  dell'opera con  le modalita'  di cui
alla   presente  ordinanza   e'   quello   risultante  dall'atto   di
approvazione del progetto  di cui al precedente comma  4. Le economie
rispetto  all'originaria  previsione  di finanziamento  prevista  nel
programma di  cui all'art. 1  unitamente ai  fondi di cui  ai ribassi
d'asta  ottenuti  con  l'appalto  dei lavori  sono  riutilizzate  dal
Dipartimento  della  protezione civile  in  ciascuna  regione per  la
realizzazione di ulteriori interventi secondo  le modalita' di cui al
successivo comma 8.
  7. Gli enti attuatori degli interventi finanziati con il programma,
ove  la spesa  per  le  opere in  progetto  esuberi il  finanziamento
assegnato, possono  provvedere alla  relativa integrazione  con altro
finanziamento,  compresi  mutui contratti  con  la  Cassa depositi  e
prestiti, con onere a carico del proprio bilancio.
  Anche  la  parte delle  opere  finanziate  con i  fondi  aggiuntivi
soprindicati e' assoggettata alle disposizioni  e deroghe di cui alla
presente ordinanza.
  Ad analoga procedura puo' farsi  ricorso per il finanziamento degli
interventi di  cui alla fascia  C) del  programma o di  interventi di
competenza  di  altre  amministrazioni,  interrelati  e  strettamente
connessi a quelli in programma,  previa la rimodulazione dello stesso
con le modalita'  di cui al successivo comma sulla  base di specifico
formale impegno degli enti  interessati per la copertura finanziaria.
A  tale   riguardo  anche  le   regioni  potranno,  in   deroga  alla
legislazione vigente,  accendere mutui  a loro  totale carico  con la
Cassa depositi e  prestiti per il completamento dei  programmi di cui
all'art. 1.
  Nel caso  di ricorso a  mutui con la  Cassa depositi e  prestiti si
applicano  le  procedure attuative,  in  quanto  compatibili, di  cui
all'ordinanza  del Ministro  per  il  coordinamento della  protezione
civile n. 2597 del 18 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 1997.
  8. In relazione allo stato  d'attuazione degli interventi nei tempi
previsti dalla presente ordinanza, alla disponibilita' dei progetti e
dei finanziamenti  di cui ai  precedenti commi 6  e 7 il  piano viene
rimodulato   dal  Dipartimento   della   protezione  civile,   previa
istruttoria del  comitato di  cui al precedente  comma 1,  sentita la
regione  interessata   prevedendo,  ove  necessario,   la  anticipata
realizzazione  di interventi  compresi  nella fascia  C) che  abbiano
disponibile  la  relativa  progettazione, idonea  a  poter  procedere
all'immediato  appalto dei  lavori, con  le modalita'  previste dalla
presente ordinanza, o anche interventi non in programma.