Art. 4.
  1. Per  la redazione dei  progetti gli enti attuatori  e commissari
delegati  possono affidare  anche  a  liberi professionsti  specifici
incarichi  di progettazione  o consulenza  avvalendosi, ove  occorra,
delle  deroghe di  cui al  successivo art.  7. In  tal caso  dovranno
essere  seguite  specifiche  direttive  che  verranno  impartite  dal
Dipartimento della protezione civile.
  2. L'onere per  la redazione dei progetti  relativi agli interventi
di  cui  all'elenco  A)  rientra nell'ambito  del  finanziamento.  Il
relativo incarico  dovra' essere conferito entro  trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della
presente ordinanza.  I lavori  dovranno essere affidati  e consegnati
nei tempi previsti dall'art. 5.
  3. L'importo per  le progettazioni relative agli  interventi il cui
finanziamento  ricade  interamente  nelle   fasce  B)  e  C)  nonche'
l'individuazione   dei  soggetti   attuatori  per   quelli  ricadenti
interamente nella  fascia C) sono  definiti con separati  decreti del
Sottosegretario di Stato per la  protezione civile, previo parere del
comitato  tecnico  -  amministrativo  di cui  al  precedente  art.  3
espresso  sulla base  di perizie  di spesa  predisposte dai  soggetti
proponenti.
  All'onere  relativo  si  fa  fronte   con  le  somme  previste  per
progettazioni  nell'elenco  A)  del  programma  inerente  a  ciascuna
regione.
  4. Con  la somma  di lire  10.000 milioni di  cui all'elenco  A del
programma  relativo  alla regione  siciliana  destinato  a spese  per
progettazioni,  indagini, monitoraggi  e oneri  di funzionamento  del
comitato  tecnico -  amministrativo, di  cui all'art.  3, si  attuano
oltre alle progettazioni di cui al precedente comma 3 anche: indagini
sul dissesto  idrogeologico nel territorio regionale  con particolare
riguardo  al sottosuolo  delle citta'  di Noto  e Caltagirone  e alla
viabilita'  statale e  provinciale. A  valere sulla  stessa somma  il
Dipartimento della protezione civile  e' autorizzato a liquidare alla
Societa'  Eni   -  Sud   l'onere  dalla   stessa  sostenuto   per  la
progettazione,  indagini   e  consulenze   relative  alle   opere  di
protezione  civile  e consolidamento  della  diga  foranea nel  porto
industriale  di  Gela  anticipato  dalla  stessa  societa'  in  forza
dell'intesa di cui in premessa.
  5. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'affidamento
dell'incarico  relativo  alle  attivita'   di  assistenza  tecnica  e
monitoraggio   del  programma   operativo  comunitario   in  premessa
avvalendosi delle deroghe  di cui al successivo art.  7 e utilizzando
le somme previste allo scopo nello stesso programma.