Art. 4. 1. Per la redazione dei progetti gli enti attuatori e commissari delegati possono affidare anche a liberi professionsti specifici incarichi di progettazione o consulenza avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7. In tal caso dovranno essere seguite specifiche direttive che verranno impartite dal Dipartimento della protezione civile. 2. L'onere per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui all'elenco A) rientra nell'ambito del finanziamento. Il relativo incarico dovra' essere conferito entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della presente ordinanza. I lavori dovranno essere affidati e consegnati nei tempi previsti dall'art. 5. 3. L'importo per le progettazioni relative agli interventi il cui finanziamento ricade interamente nelle fasce B) e C) nonche' l'individuazione dei soggetti attuatori per quelli ricadenti interamente nella fascia C) sono definiti con separati decreti del Sottosegretario di Stato per la protezione civile, previo parere del comitato tecnico - amministrativo di cui al precedente art. 3 espresso sulla base di perizie di spesa predisposte dai soggetti proponenti. All'onere relativo si fa fronte con le somme previste per progettazioni nell'elenco A) del programma inerente a ciascuna regione. 4. Con la somma di lire 10.000 milioni di cui all'elenco A del programma relativo alla regione siciliana destinato a spese per progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri di funzionamento del comitato tecnico - amministrativo, di cui all'art. 3, si attuano oltre alle progettazioni di cui al precedente comma 3 anche: indagini sul dissesto idrogeologico nel territorio regionale con particolare riguardo al sottosuolo delle citta' di Noto e Caltagirone e alla viabilita' statale e provinciale. A valere sulla stessa somma il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a liquidare alla Societa' Eni - Sud l'onere dalla stessa sostenuto per la progettazione, indagini e consulenze relative alle opere di protezione civile e consolidamento della diga foranea nel porto industriale di Gela anticipato dalla stessa societa' in forza dell'intesa di cui in premessa. 5. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'affidamento dell'incarico relativo alle attivita' di assistenza tecnica e monitoraggio del programma operativo comunitario in premessa avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7 e utilizzando le somme previste allo scopo nello stesso programma.