Art. 5. 1. Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7 all'affidamento degli interventi in programma di cui all'art. 1, dotati di progetto di massima, si procede a mezzo appalto concorso e i lavori dovranno essere consegnati entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2. All'affidamento degli interventi dotati di progetto esecutivo si provvede attraverso ogni piu' celere forma e procedura di affidamento avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 7 affinche' i relativi lavori vengano consegnati entro novanta giorni dall'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2. I termini di cui sopra vengono aumentati di trenta giorni per gli interventi il cui importo dei lavori superi la soglia prevista per l'appalto in ambito comunitario. 2. Ove l'affidamento dei lavori avvenga a mezzo appalto concorso per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le deroghe di cui al successivo art. 7 e per i progetti il cui importo dei lavori sia superiore a cinque miliardi di lire delle stesse dovra' far parte un membro del comitato di cui all'art. 3, comma 1, designato dal presidente del comitato stesso e l'ingegnere capo del genio civile territorialmente competente. All'onere per la commissione giudicatrice si provvede con le somme a disposizione di progetto. 3. Prima di procedere all'affidamento dei lavori secondo le norme di legge che regolano questo aspetto, l'ente attuatore dovra' assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'. La scelta del soggetto esecutore dovra' avvenire secondo il piu' rigoroso rispetto di tutte le leggi statali e regionali e specifiche - compresa la normativa antimafia - che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il soggetto attuatore e' tenuto fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 7 cio' anche al fine di non pregiudicare il concorso comunitario al finanziamento delle opere. 4. Tutte le attivita' di cui alla presente ordinanza necessarie per pervenire alla consegna dei lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In caso di inadempienza nel rispetto dei tempi fissati dalla presente ordinanza si potra' procedere alla sostituzione del soggetto attuatore nominando un commissario delegato.