Art. 5.
  1.  Avvalendosi  delle   deroghe  di  cui  al   successivo  art.  7
all'affidamento  degli interventi  in  programma di  cui all'art.  1,
dotati di progetto di massima, si  procede a mezzo appalto concorso e
i  lavori   dovranno  essere   consegnati  entro   centoventi  giorni
dall'approvazione del progetto da  parte della conferenza dei servizi
di cui al precedente art. 3, comma 2.
  All'affidamento degli  interventi dotati  di progetto  esecutivo si
provvede attraverso ogni piu' celere forma e procedura di affidamento
avvalendosi  delle deroghe  di cui  all'art. 7  affinche' i  relativi
lavori vengano consegnati entro  novanta giorni dall'approvazione del
progetto da parte  della conferenza dei servizi di  cui al precedente
art. 3, comma 2.
  I termini di  cui sopra vengono aumentati di trenta  giorni per gli
interventi il  cui importo dei  lavori superi la soglia  prevista per
l'appalto in ambito comunitario.
  2. Ove  l'affidamento dei lavori  avvenga a mezzo  appalto concorso
per la  costituzione delle  commissioni giudicatrici si  applicano le
deroghe di cui al  successivo art. 7 e per i  progetti il cui importo
dei  lavori sia  superiore a  cinque  miliardi di  lire delle  stesse
dovra' far parte  un membro del comitato di cui  all'art. 3, comma 1,
designato dal presidente  del comitato stesso e  l'ingegnere capo del
genio civile territorialmente competente.
  All'onere per la commissione giudicatrice  si provvede con le somme
a disposizione di progetto.
  3. Prima di  procedere all'affidamento dei lavori  secondo le norme
di  legge  che  regolano  questo  aspetto,  l'ente  attuatore  dovra'
assicurarsi che  non sussistano  impedimenti di  sorta all'esecuzione
dell'opera  come  risultante dal  progetto  approvato  ai fini  della
dichiarazione di  pubblica utilita',  urgenza e  indifferibilita'. La
scelta  del  soggetto  esecutore  dovra'  avvenire  secondo  il  piu'
rigoroso rispetto di tutte le  leggi statali e regionali e specifiche
-  compresa la  normativa antimafia  - che  regolano l'esecuzione  di
opere  pubbliche ed  alla  cui osservanza  il  soggetto attuatore  e'
tenuto fatte salve le deroghe di  cui al successivo art. 7 cio' anche
al fine di non pregiudicare  il concorso comunitario al finanziamento
delle opere.
  4. Tutte le attivita' di cui alla presente ordinanza necessarie per
pervenire alla consegna dei lavori dovranno concludersi entro 12 mesi
dalla  data di  pubblicazione della  stessa nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica. In  caso di  inadempienza nel  rispetto dei  tempi
fissati   dalla  presente   ordinanza   si   potra'  procedere   alla
sostituzione   del  soggetto   attuatore  nominando   un  commissario
delegato.