Art. 6.
  1.  Le  somme  relative   agli  interventi  in  programma  verranno
corrisposte  dal   Dipartimento  della  protezione   civile  mediante
anticipazioni ai soggetti attuatori  e ai commissari delegati secondo
la seguente modulazione:
  20% entro trenta giorni dalla  data di pubblicazione della presente
ordinanza nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  e comunque dopo
il conferimento dell'incarico di progettazione;
  30%  sulla base  di apposita  richiesta dell'ente  attuatore previo
accertamento dell'ufficio  del genio civile  competente dell'avvenuta
consegna dei lavori e concreto inizio dei lavori;
  40% sulla base di  apposita richiesta dell'ente attuatore corredata
dalla  documentazione  tecnico  - contabile,  riscontrata  dal  genio
civile competente,  dalla quale  si evinca che  e' stato  speso l'80%
delle precedenti anticipazioni;
  10% ad  avvenuto collaudo  dei lavori mediante  richiesta dell'ente
attuatore  corredata  dal  relativo  certificato  di  collaudo  e  da
delibera di approvazione dello stesso da parte dell'ente.
  Le somme derivanti dai finanziamenti comunitari saranno corrisposte
con analoga modulazione successivamente all'accredito delle stesse al
Dipartimento della protezione civile.
  2.  Qualora al  termine  dell'intervento,  dovesse risultare  dalla
certificazione  finale  delle  spese,  convalidata  dagli  organi  di
controllo del  soggetto attuatore, una  somma inferiore a  quella del
finanziamento   assegnato,   l'ammontare  differenziale   costituira'
elemento di  detrazione e  sara' reincamerato dal  Dipartimento della
protezione civile anche per la parte gia' erogata all'ente.
  3. Il  Dipartimento per la  protezione civile provvede  alla nomina
dei collaudatori  dei lavori relativi al  programma avvalendosi delle
deroghe di cui al successivo art. 7.