Art. 6. 1. Le somme relative agli interventi in programma verranno corrisposte dal Dipartimento della protezione civile mediante anticipazioni ai soggetti attuatori e ai commissari delegati secondo la seguente modulazione: 20% entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunque dopo il conferimento dell'incarico di progettazione; 30% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore previo accertamento dell'ufficio del genio civile competente dell'avvenuta consegna dei lavori e concreto inizio dei lavori; 40% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore corredata dalla documentazione tecnico - contabile, riscontrata dal genio civile competente, dalla quale si evinca che e' stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni; 10% ad avvenuto collaudo dei lavori mediante richiesta dell'ente attuatore corredata dal relativo certificato di collaudo e da delibera di approvazione dello stesso da parte dell'ente. Le somme derivanti dai finanziamenti comunitari saranno corrisposte con analoga modulazione successivamente all'accredito delle stesse al Dipartimento della protezione civile. 2. Qualora al termine dell'intervento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo del soggetto attuatore, una somma inferiore a quella del finanziamento assegnato, l'ammontare differenziale costituira' elemento di detrazione e sara' reincamerato dal Dipartimento della protezione civile anche per la parte gia' erogata all'ente. 3. Il Dipartimento per la protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori dei lavori relativi al programma avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7.