Art. 9.
  1. I soggetti attuatori e  i commissari delegati per le occupazioni
d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle  opere e  degli interventi,  di cui  alla presente
ordinanza,  una volta  emesso  il decreto  di occupazione  d'urgenza,
prescindendo  da ogni  altro adempimento,  provvedono alla  redazione
dello stato  di consistenza e  del verbale di immissione  in possesso
dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.