Art. 10.
  1. Il commissario delegato  provvede a favorire l'immediata ripresa
delle  attivita'  produttive industriali,  artigianali,  commerciali,
turistiche  e   di  servizio  gravemente  danneggiate   dagli  eventi
calamitosi di cui alla presente ordinanza.
  2. A  tal fine  e' assegnata  la somma  di lire  5,5 miliardi  e il
commissario  delegato  e' autorizzato  ad  erogare  ad ogni  soggetto
interessato, sulla base di autocertificazione  ai sensi della legge 4
gennaio  1968, n.  15, e  successive modificazioni,  un contributo  a
fondo perduto  fino al  30% dei  danni subiti con  un massimo  di 300
milioni di lire. Il commissario e' altresi' autorizzato ad utilizzare
la  somma  assegnata  per   integrare  gli  interventi  eventualmente
disposti dalla regione.
  3. L'onere relativo  e' posto a carico del capitolo  7615 - rubrica
6,  dello stato  di  previsione della  Presidenza  del Consiglio  dei
Ministri.