Art. 10. 1. Il commissario delegato provvede a favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. 2. A tal fine e' assegnata la somma di lire 5,5 miliardi e il commissario delegato e' autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, un contributo a fondo perduto fino al 30% dei danni subiti con un massimo di 300 milioni di lire. Il commissario e' altresi' autorizzato ad utilizzare la somma assegnata per integrare gli interventi eventualmente disposti dalla regione. 3. L'onere relativo e' posto a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.