Art. 11.
  1. Per  l'assistenza ai nuclei  familiari i cui alloggi  sono stati
gravemente danneggiati, e' assegnato un contributo fino ad un massimo
di lire 20  milioni per ciascun nucleo familiare,  tenuto anche conto
del  danno  subito   ai  beni  immobili  e  mobili,   sulla  base  di
autocertificazione  ai sensi  della legge  4 gennaio  1968, n.  15, e
successive modificazioni.
  2. Per  l'autonoma sistemazione  di ogni nucleo  familiare evacuato
dall'alloggio  distrutto  o  dichiarato inagibile,  e'  assegnato  un
contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.
  3.  All'assegnazione  dei contributi  di  cui  ai commi  precedenti
provvede il  commissario delegato avvalendosi dei  sindaci dei comuni
in cui risiedono i nuclei familiari interessati.
  4. I contributi di  cui ai commi 1 e 2  devono essere erogati entro
quindici giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi  da parte dei
sindaci.
  L'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 2 miliardi, e' posto
a carico  del capitolo 7615  - rubrica  6, dello stato  di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.