Art. 11. 1. Per l'assistenza ai nuclei familiari i cui alloggi sono stati gravemente danneggiati, e' assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, e' assegnato un contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno. 3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci. L'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 2 miliardi, e' posto a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.