Art. 12. 1. Ai contributi di cui agli articoli 10 e 11, comma 1, si applica una franchigia di lire 5 milioni. 2. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui agli articoli 7, 10 e 11, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.