Art. 12.
  1. Ai contributi di cui agli articoli  10 e 11, comma 1, si applica
una franchigia di lire 5 milioni.
  2.  Il  commissario  delegato   e'  autorizzato  ad  utilizzare  le
eventuali somme che si rendessero  disponibili dopo gli interventi di
cui agli articoli  7, 10 e 11, per la  realizzazione degli interventi
di cui all'art. 2.