Art. 2.
  1.  Il  commissario delegato  entro  trenta  giorni dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica    italiana   predispone    un    piano   di    interventi
infrastrutturali di  emergenza e di prima  sistemazione idrogeologica
ivi compreso il ripristino della  officiosita' degli alvei. Nel piano
sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.
  2.  Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  1  il
commissario  delegato   si  avvale  del  comitato   tecnico,  di  cui
all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile,  n. 2544 del 27 marzo 1997,  integrato da un
tecnico per ciascuna provincia,  designato dai rispettivi presidenti,
da  uno  dell'Agenzia  nazionale  per  l'ambiente  e  da  un  tecnico
designato dall'Autorita' di bacino del Po. All'onere di funzionamento
del  comitato, valutato  in lire  200 milioni,  si fa  fronte con  le
disponibilita' di cui all'art 1.
  3. Il  piano deve tener  conto anche degli interventi  di emergenza
gia' attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti,
a seguito del  verificarsi degli eventi di cui  trattasi ivi compresi
quelli di cui all'art. 5.
  4. Il  piano comprende, altresi', l'avvio  di attivita' progettuali
finalizzate  al   riassetto  idrogeologico  complessivo   delle  aree
danneggiate.
  5. I  progetti del  piano di  cui al comma  1 comprendono  anche le
opere necessarie a  prevenire il ripetersi dei rischi e  danni per le
popolazioni e le infrastrutture in  concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
  6. Il piano deve essere  trasmesso al Dipartimento della protezione
civile per la relativa presa d'atto.