Art. 2. 1. Il commissario delegato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica ivi compreso il ripristino della officiosita' degli alvei. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi. 2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale del comitato tecnico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2544 del 27 marzo 1997, integrato da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti, da uno dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e da un tecnico designato dall'Autorita' di bacino del Po. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art 1. 3. Il piano deve tener conto anche degli interventi di emergenza gia' attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi ivi compresi quelli di cui all'art. 5. 4. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate. 5. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 6. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.