Art. 3. 1. Il commissario delegato provvede d'urgenza, nelle more della predisposizione del piano di cui all'art. 2, agli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la transitabilita' in sicurezza delle strade statali, provinciali e comunali, nonche' ad altri interventi urgenti, necessari ad eliminare situazioni di pericolo incombente con priorita' per i nuclei abitativi e produttivi evacuati. 2. Il commissario provvede, altresi', ad affidare con urgenza i lavori di rimozione dei materiali riversatisi nel lago di Como per effetto degli eventi alluvionali. 3. Per l'attuazione degli interventi previsti per il ripristino della transitabilita' delle strade statali, provinciali e comunali, il commissario delegato provvede sulla base dei progetti all'uopo redatti dai competenti uffici del genio civile, delle province e dei comuni. 4. L'esame dei progetti, ove necessari, degli interventi urgenti di cui al presente articolo che deve intervenire entro sei giorni dalla data della presente ordinanza, e' effettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico terrioriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. La medesima procedura verra' attuata per gli interventi di cui all'art. 2 per i quali la conferenza dei servizi dovra' essere convocata entro 10 giorni dalla disponibilita' del progetto. 5. L'approvazione di cui al comma precedente, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici. 6. L'affidamento dei lavori di cui ai commi 1 e 2 e la relativa consegna deve avvenire nei successivi 10 giorni dall'approvazione del progetto. I lavori relativi agli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dovranno essere consegnati entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione del piano da parte della conferenza di servizi. 7. Per l'attuazione degli interventi relativi alla viabilita' statale l'A.N.A.S. provvede all'alta vigilanza sui lavori. 8. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo puo' farsi ricorso a lavoro notturno e festivo. I lavori di cui alla presente ordinanza sono affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque, salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza. 9. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente ordinanza il commissario si avvale dei competenti uffici dell'amministrazione regionale.