Art. 3.
  1.  Il commissario  delegato provvede  d'urgenza, nelle  more della
predisposizione  del  piano  di   cui  all'art.  2,  agli  interventi
infrastrutturali  necessari  ad   assicurare  la  transitabilita'  in
sicurezza delle  strade statali,  provinciali e comunali,  nonche' ad
altri  interventi  urgenti,  necessari  ad  eliminare  situazioni  di
pericolo incombente con priorita' per i nuclei abitativi e produttivi
evacuati.
  2. Il  commissario provvede,  altresi', ad  affidare con  urgenza i
lavori di  rimozione dei materiali  riversatisi nel lago di  Como per
effetto degli eventi alluvionali.
  3.  Per l'attuazione  degli interventi  previsti per  il ripristino
della transitabilita'  delle strade statali, provinciali  e comunali,
il  commissario delegato  provvede sulla  base dei  progetti all'uopo
redatti dai competenti uffici del  genio civile, delle province e dei
comuni.
  4. L'esame dei progetti, ove necessari, degli interventi urgenti di
cui al presente articolo che  deve intervenire entro sei giorni dalla
data della  presente ordinanza, e' effettuato  mediante conferenza di
servizi ai  sensi dell'art. 14 della  legge 7 agosto 1990,  n. 241, e
successive modificazioni,  in deroga  ai termini  di cui  all'art. 1,
comma 59,  della legge  28 dicembre  1995, n. 549,  e con  poteri ivi
previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e
paesaggistico  terrioriali. Alla  conferenza  sono  invitati tutti  i
soggetti  abilitati  ad esprimere  pareri,  nulla  osta e  visti  sul
progetto affinche', una  volta che lo stesso sia  approvato, i lavori
possano essere  immediatamente appaltati. In  caso di assenza  di uno
dei soggetti  invitati, il parere  si intende reso  favorevolmente in
modo irrevocabile.
  Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in
deroga alle norme vigenti.
  La  medesima procedura  verra' attuata  per gli  interventi di  cui
all'art.  2 per  i  quali  la conferenza  dei  servizi dovra'  essere
convocata entro 10 giorni dalla disponibilita' del progetto.
  5. L'approvazione  di cui al  comma precedente, ove  necessario, ha
effetto di variante agli strumenti urbanistici.
  6. L'affidamento  dei lavori di  cui ai commi 1  e 2 e  la relativa
consegna deve avvenire nei successivi 10 giorni dall'approvazione del
progetto. I lavori relativi agli interventi previsti dal piano di cui
all'art.  2 dovranno  essere consegnati  entro quarantacinque  giorni
dalla data  di approvazione  del piano da  parte della  conferenza di
servizi.
  7.  Per  l'attuazione  degli interventi  relativi  alla  viabilita'
statale l'A.N.A.S. provvede all'alta vigilanza sui lavori.
  8. Per  la realizzazione  delle opere di  cui al  presente articolo
puo' farsi ricorso a lavoro notturno  e festivo. I lavori di cui alla
presente ordinanza  sono affidati a trattativa  privata, invitando un
numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque,
salve altre  piu' celeri forme di  affidamento in caso di  estrema ed
eccezionale urgenza.
  9. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente ordinanza il
commissario  si  avvale  dei competenti  uffici  dell'amministrazione
regionale.