Art. 6.
  1. Il commissario  delegato, per le occupazioni d'urgenza  e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli  interventi, di cui alla presente  ordinanza, emette il
decreto  di occupazione  d'urgenza  e provvede  alla redazione  dello
stato  di consistenza  e del  verbale di  immissione in  possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due testimoni.